COMUNE DI QUINTO DI TREVISO IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. NORMA ISTITUTIVA Legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio.

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COMUNE DI QUINTO DI TREVISO IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. NORMA ISTITUTIVA Legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge di stabilità 2014) (GU n. 302 del Suppl. Ordinario n. 87) Commi da 639 a 731 ENTRATA IN VIGORE Comma gennaio 2014

SERVICE TAX TARES TRISE T.U.C. I.U.C. «Imposta»? – «Unica»? - Comunale I.U.C. CRONISTORIA

Potestà regolamentare (comma 702) Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n Limiti alla potestà regolamentare: Individuazione fattispecie imponibili Soggetti passivi Aliquota massima I.U.C. - Disciplina generale NORME RICHIAMATE

COMPOSIZIONE / ARTICOLAZIONE Comma 639 IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. I.U.C. COMPONENTE PATRIMONIALE COMPONENTE SERVIZI I.M.U. Imposta Municipale Propria TASI Tributo per i servizi indivisibili TARI Tassa sui rifiuti, finanzia i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

I.U.C. NOVITA’2014 IMU RESTA IN VIGORE CON MODIFICHE TASI NUOVO TRIBUTO TARI SOSTITUISCE TARSU, TIA E TARES

I.M.U.

I.M.U. NOVITA’ ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE Comma 707 Escluse da IMU: -Abitazione principale NON classificate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 -Relative pertinenze, nella misura massima di una unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7

I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale: l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata EQUIPARAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE Comma 707

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE Comma 708 A decorrere dall’anno 2014 NON E’DOVUTA L’IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale, ovvero quei fabbricati destinati a funzioni produttive connesse alle attività agricole (di norma quelli classificati in D/10 oppure C/6 e C/7 se richiesta annotazione catastale di ruralità )

TERRENI AGRICOLI –NUOVO MOLTIPLICATORE Comma 707 TIPOLOGIA: terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola NUOVO MOLTIPLICATORE: 75 (precedente: 110) Restano invariati: -moltiplicatore di 135 per tutti gli altri terreni agricoli -la rivalutazione del 25% del reddito dominicale risultante in catasto

DETRAZIONI DI IMPOSTA PER ABITAZIONI PRINCIPALI ACCATASTATE IN A/1-A/8-A/9 E PERTINENZE Comma 707 MISURA: 200 euro SUDDIVISIONE: se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica POTERE DEI COMUNI: l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

DETRAZIONI DI IMPOSTA PER EX-IACP Comma 707 MISURA: 200 euro CASI INTERESSATI: agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

DEDUCIBILITA’ IMU commi 715 e 716 L‘IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura: del 30% per l’anno 2013; del 20% dall’anno 2014; La medesima imposta è indeducibile ai fini dell‘IRAP. IN PRECEDENZA, il comma 1, art. 14 del D.Lgs. 23/2011, sostituito con il comma 715 della L. 147/2013 prevedeva: L‘IMU è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall‘IRAP

IMU E IRPEF Commi 717 e 718 Aggiunta terzo periodo al comma 9 dell’art. 9 del D.Lgs. 23/2011: Il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all‘IMU, concorre alla formazione della base imponibile dell‘IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. Effetti: dall’anno di imposta 2013 (comma 718)

La TARI Tassa sui Rifiuti

DALLA TARES ALLA TARI La TARES istituita dall’art.14 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, lascia il posto alla TARI, istituita con comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, quale componente della I.U.C. DESTINAZIONE: finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO Commi 641 e 642 il possesso la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

ESCLUSIONI comma 641, secondo periodo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

TARIFFE Il COMUNE DI QUINTO DI TREVISO ha affidato la gestione del servizio integrato dei rifiuti al CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA, attraverso CONTARINA SPA, che utilizza il sistema di raccolta differenziata domiciliare spinta, con misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti e l’applicazione di una tariffa di natura corrispettiva (TIA 2). Nel rispetto del principio «CHI INQUINA PAGA», in luogo della TARI è consentita l’applicazione della suddetta tariffa- corrispettivo che viene gestita e riscossa dal CONSORZIO PRIULA.

TASI Tributo per i servizi indivisibili

Destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili Natura ibrida: in parte legato alla TARI in parte all’IMU

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO Comma 669 Il possesso la detenzione a qualsiasi titolo di: aree edificabili fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale aree edificabili come definiti ai fini IMU ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli

SOGGETTI PASSIVI Coobbligati in solido (comma 671) In caso di pluralità di possessori o di detentori, rispettivamente per ciascuno di essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria Differenza rispetto all’IMU: IMU: corrisposta in base a percentuali di possesso TASI: corrisposta da un solo soggetto (come la TARI)

SOGGETTI PASSIVI Locazione finanziaria (comma 672) SOGGETTO PASSIVO: locatario PERIODO: a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto (cioè: dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna) DISPOSIZIONE IN LINEA CON L’IMU Detenzione temporanea (comma 673) TIPOLOGIA: detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare SOGGETTO PASSIVO: possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie DISPOSIZIONE IN LINEA CON LA TARI.

SOGGETTI PASSIVI Multiproprietà e centri commerciali integrati (comma 674) SOGGETTO PASSIVO: il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori ECCEZIONE: sono fatti salvi nei confronti dei singoli possessori o detentori gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. DISPOSIZIONE IN LINEA CON LA TARI

SOGGETTI PASSIVI Ripartizione tra occupante e proprietario (comma 681) Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677, la restante parte viene corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. NOVITA’

BASE IMPONIBILE La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)

CASI PRATICI ABITAZIONE PRINCIPALE TIPOLOGIAIMUTASI Aliquota 2‰ DETRAZIONI Abitazione principale R.C. € 650,00 (no lusso) --- € 218, c.s. con 1 figlio---€ 193,40€ 25,00 c.s. per anziani in casa di riposo e/o presenza handicap nel nucleo familiare ---€ 168,40€ 50,00

CASI PRATICI ALTRI FABBRICATI TIPOLOGIAIMUTASItotale Uso Gratuito R.C. € 650,00 aliquota 4,6‰ € 502,32 aliquota 1,4‰ € 152,88 Proprietario: 90% (€ 137,59) Occupante: 10% (€ 15,29) € 655,20 Altro fabbricato Negozio R.C. € 1.100,00 aliquota 7,6‰ € 482,79 aliquota 1,4‰ € 88,93 Proprietario: 90% (€ 80,04) Occupante: 10% (€ 8,89) € 571,72 Immobile rurale strumentale R.C. € 1.858,00 ---aliquota 1 ‰ € 126,81

PROSSIME SCADENZE ACCONTO TASI16 ottobre 2014 SALDO TASI16 dicembre 2014 SALDO IMU16 dicembre 2014