SISTEMA TRIBUTARIO DEL COMUNE : TARI, TASI, IMU, ADDIZIONALE IRPEF Consiglio Comunale 30 Giugno 2015.

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SISTEMA TRIBUTARIO DEL COMUNE : TARI, TASI, IMU, ADDIZIONALE IRPEF Consiglio Comunale 30 Giugno 2015

I presupposti normativi della IUC La Legge di stabilità del 2015 (L. 190/2014) ha pressoché lasciato invariato il sistema di tassazione locale confermando la IUC, Imposta Unica Comunale, introdotta dalla Legge di Stabilità La IUC si basa su due presupposti impositivi: - il primo, tipico dell'imposizione patrimoniale locale fa riferimento al cittadino che possiede un immobile nel territorio comunale, pertanto l’ammontare dell’imposta è direttamente proporzionale al valore dell’immobile detenuto; - il secondo principio invece presuppone che un cittadino, proprietario o no, benefici dei servizi erogati dal Comune. Il quadro impositivo sugli immobili si basa su tre tributi: l’IMU, regolata dall’art. 13 del D.L. 201/2011 (decreto salva Italia) con le modifiche ed integrazioni intervenute nel frattempo tra cui, prima tra tutte, la non imposizione delle abitazioni principali del contribuente ad eccezione delle cosi dette case di lusso; la TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili forniti dall’ente) e la TARI (Tassa per lo smaltimento sui Rifiuti, per cui è prevista l’equivalenza fra gettito e costi, in sostituzione del previgente prelievo sui rifiuti: TARES, TIA o TARSU)

IUC Per quanto riguarda la componente della IUC che regolamenta la TARI, nel Comune di Porto Mantovano, per effetto della misurazione dei rifiuti prodotti e trattati, è vigente il corrispettivo in luogo della Tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, la cui gestione e riscossione, a seguito di gara, è in capo a Mantova Ambiente Srl dal 2009 per la durata di anni 20.

Addizionale IRPEF L’altra importante componente dell’imposizione fiscale a disposizione del Comune è rappresentata dall’addizionale comunale all’ IRPEF che ha come base imponibile il reddito prodotto dai cittadini del comune. La legge consente al Comune di incrementare l’aliquota fino al massimo dello 0,8%, anche in unica soluzione. Resta ferma la possibilità di prevedere soglie di esenzione ai sensi dell’art. 1, comma 3 bis, del Dlgs. 360/1998, esclusivamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale non è dovuta, mentre nel caso di superamento, la stessa è dovuta sul reddito complessivo. Il Comune di Porto Mantovano ha deciso di confermare per il 2015 l’aliquota dello 0,40% definita per il 2014, confermando altresì l'esenzione per i redditi fino a ,00 euro. L’importo iscritto a bilancio per l’anno 2015 è di euro ,00 definito tenendo conto anche dell’andamento del gettito nel corso del 2014.

IMU 1 L’art. 13 del Dl. n. 201/11 ha anticipato in via sperimentale al 2012 e sino al 2014, l’istituzione dell’Imposta municipale propria. La normativa vigente ha abolito l’ICI sostituita dall’IMU. L’istituzione della IUC dal 2014, confermata con la Legge 190/2014 anche per il 2015, lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU prevista dal D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 (art. 1, comma 703, legge 147/2013), apportando le seguenti modifiche. Nel 2014 l’applicazione dell’IMU è entrata a completo regime (art. 1, comma 707, legge 147/2013). L’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle relative pertinenze ad eccezione delle abitazioni di “lusso” (cat. A/1, A/8 e A/9) per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota base del 4 per mille (3,5 per Porto) con possibilità di aumento o riduzione di due punti percentuali, e la detrazione di euro 200.

IMU 2 L’IMU non si applica altresì ad altre specifiche unità immobiliari definite dalla legge quali le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a un unico immobile, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del Dlgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia

IMU 3 A decorrere dal 2014 l’IMU non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 708, legge 147/2013). Ai sensi del comma 380, articolo 1, della Legge 228/2012, lettera f) è riservata allo Stato il gettito dell' Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (esclusa la categoria D/5), calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. 201/2011.

IMU 4 La base imponibile dell’Imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile, da calcolarsi applicando all’ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori di Legge: 160 per i fabbricati classificati nel Gruppo catastale A e nelle Categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della Categoria catastale A/10; 140 per i fabbricati classificati nel Gruppo catastale B e nelle Categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 80 per i fabbricati classificati nella Categoria catastale A/10 e D/5; 65 per gli altri fabbricati classificati nel Gruppo catastale D; 55 per i fabbricati classificati nella Categoria catastale C/1.

IMU 5 Per i terreni agricoli, invece, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135 per i non coltivatori diretti e un moltiplicatore pari a 75 per i coltivatori diretti. Ai Comuni rimarrà l’intero gettito derivante dall’attività di accertamento dell’eventuale evasione (imposta, interessi, sanzioni). Il DL. 66/2014 e la Legge di Stabilità 2015 hanno previsto delle modifiche ai fini dell’imposizione dei terreni agricoli. La Legge di Stabilità 2015 ha infine previsto la proroga sino al 30 giugno 2015 dell’esenzione dall’IMU degli immobili colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 e dichiarati anche parzialmente inagibili.

: IMU 6: Le aliquote per l’anno 2015 vengono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale e sono di seguito riportate: Unità immobiliare appartenente alle categorie A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale nella quale il possessore dimora e risiede anagraficamente aliquota 0,35 per cento con detrazione di euro 200; pertinenza dell'abitazione principale esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie aliquota 0,35 per cento; Immobili di categoria A (seconde case) non adibiti ad abitazione principale (tranne gli A/10) e relative pertinenze aliquota 1,06 per cento; Immobili categorie A/10, C/1, C/3, C/4 aliquota 0,81 per cento; Immobili categorie B aliquota 1,06 per cento; Immobili categorie C/6, C/2, C/7 non pertinenziali aliquota 1,06 per cento; Unità immobiliari del gruppo catastale D esclusi i D/10 (1x1000 rurali) aliquota 0,81 per cento; Aree fabbricabili aliquota 1,06 per cento; Terreni agricoli aliquota 1,06 per cento;

IMU 7 L’importo dell’IMU iscritto a bilancio per l’anno 2015 è pari ad euro ,00 al netto della somma che i Comuni devono allo Stato per alimentare il FSC - fondo di solidarietà comunale (il FSC è il fondo che lo Stato eroga agli Enti Locali), che per il Comune di Porto Mantovano è di € ,90. L’importo di € ,90 viene trattenuto direttamente dall’Agenzia delle Entrate sull’importo IMU ed è pari, per l’anno 2015, al 38,23% dell’IMU standard pari al 7,6x1000.

TASI 1 La TASI è la tassa per l’erogazione dei servizi indivisibili che il comune eroga a favore di tutta la cittadinanza La TASI ha sostituito quella che nel 2013 era rappresentato dai 0,30 euro per metro quadro e destinato allo Stato (2013 ex Tares )e il suo gettito viene destinato alla copertura dei servizi indivisibili resi ai cittadini quali per esempio l’illuminazione pubblica, il verde pubblico, manutenzione e gestione patrimonio, il servizio viabilità, il servizio trasporti pubblici, il servizio di polizia municipale e sicurezza, il servizio anagrafe e stato civile.

TASI 2 L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille e l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille (art.1, comma 677, legge 147/2013). Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del Dlgs.446/1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento (art.1, comma 676, legge 147/2013). Nella determinazione dell’aliquota l’Ente deve rispettare, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille.

TASI 3: Aliquote massime e affittuari La somma delle aliquote della TASI e dell'IMU dall’anno 2014 non deve eccedere il 6 per mille per l’abitazione principale di lusso e relative pertinenze e il 10,60 per mille per le altre casistiche e non viene prevista alcuna detrazione o esenzione, in base a quanto disciplinato dai commi della Legge n. 147/2013, così come modificata dal D.L. 16/2014; Relativamente alla TASI, la quota a carico dell’occupante degli immobili ricompresi nella categoria catastale A/10, C/1, C/3, C/4 e per le unità immobiliari del gruppo catastale D è, per l’anno 2015, fissata nella misura del 10% ;

TASI 4: le aliquote per l’anno 2015 che verranno approvate con deliberazione del Consiglio Comunale e sono di seguito riportate Unità immobiliare appartenente alle categorie da A/1 a A/9, adibita ad abitazione principale nella quale il possessore dimora e risiede anagraficamente aliquota 0,25 per cento; Unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie aliquota 0,25 per cento; Unità immobiliari di categoria A non adibite ad abitazione principale (seconde case), tranne gli A/10 e relative pertinenze aliquota 0,00 per cento; Immobili categorie A/10, C/1, C/3, C/4 aliquota 0,25 per cento; Unità immobiliari di categorie B aliquota 0,00 per cento; Unità immobiliari del gruppo catastale D esclusi i D/10 aliquota 0,25 per cento; Aree fabbricabili aliquota 0,00 per cento; Unità immobiliari del gruppo catastale D/10 aliquota 0,1 per cento;

TARI Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva (art. 1, comma 641, legge 147/2013). Tale tributo coprirà esattamente i costi sostenuti dal comune relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento. L’onere incide sugli utilizzatori degli immobili, ossia su chi materialmente produce i rifiuti in base al principio che “chi inquina paga”.

TARI 2 Il Ministero ha stabilito delle linee guida che indirizzino i comuni nella definizione dei costi anche generali da imputare alla gestione del servizio rifiuti. IL COMUNE DI PORTO MANTOVANO ha realizzato un sistema di misurazione puntuale della qualità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, ed applica, in alternativa alla TARI, una tariffa avente natura di corrispettivo che tiene conto in modo puntuale del servizio reso. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria (art. 1, comma 642, legge 147/2013). Fino al compimento della completa utilizzabilità dei dati catastali, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (art. 1, comma 645, legge 147/2013).

TARI 3 Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all’attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80% della superficie catastale (art. 1, comma 646, legge 147/2013). Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

TARI 4 Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero (art. 1, comma 649, legge 147/2013). da una misurazione forfettaria si passa ad una misurazione puntuale come da articolo 8 del regolamento L’importo della TA.RI. viene incassato direttamente dal gestore Mantova Ambiente S.r.l. in base al Piano Finanziario della tariffa dei rifiuti approvata dal Consiglio comunale.

APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI Ogni anno è necessario aggiornare il regolamento della tariffa rifiuti al fine di determinare il corrispettivo riconosciuto a Mantova Ambiente in luogo della tassa sui rifiuti Composizione della tariffa: quota fissa che copre gli investimenti, gli ammortamenti, spese fisse comuni (es. personale) da ripartire in proporzione alla quantità e qualità di rifiuti prodotti tra i costi di gestione della raccolta differenziata e indifferenziata; due quote variabili rapportate alla quantità dei rifiuti conferiti TRA DIFFERENZIATA E SECCO suddivisi PERCENTUALMENTE tra privati e partite Iva Ciò assicura la copertura del costo integrale del servizio

TARI 5 UTENZE DOMESTICHE: quota fissa Ka (n.persone e mq) + Kb quota variabile 1 differenziata + quota variabile 2 secco (litri) UTENZE NON DOMESTICHE: quota fissa Kc pari al coefficiente potenziale produzione connesso alla tipologia di attività + Kd quota variabile 1 riciclo kg/mq + quota variabile 2 secco volume litro I coefficienti sono definiti da tabelle Ministeriali Scadenze fatture: due rate entro Aprile e entro Settembre