La missione degli sposi nella società: compito educativo - affido, adozione Diocesi di Fermo - Corso diocesano per Operatori di Pastorale Familiare La missione degli sposi nella società: compito educativo - affido, adozione FERMO
La missione degli sposi nella società: compito educativo - affido, adozione Diocesi di Fermo - Corso diocesano per Operatori di Pastorale Familiare Quale famiglia “nella/per la” società sistema vivente tra senso e progetto Un organismo vivente è fatto dall’essere, dall’agire e dal divenire Non esiste famiglia senza “senso” e “progettualità” Il matrimonio come progetto di vita famiglia soggetto-oggetto La famiglia è più della “somma” delle persone che la compongono Diventare soggetto per essere riconosciuto soggetto orizzonti e polarità della socializzazione La famiglia deve riorientare con “senso” la propria funzione di socializzazione mediazione (individuo - famiglia - società) La famiglia “anello intelligente” tra individuo e società Evitare strumentalizzazioni; ricercare spazi propri di accompagnamento pubblico e privato (eccessi, tentazioni, equilibri) Famiglia “crocevia” tra pubblico e privato, concetti da ridefinire Tentazioni e paure da abbandonare per un equilibrio possibile e necessario società educante Il ruolo della famiglia per costruire la “società educante” Dalle “famiglie problema” alle “famiglie risorsa”
La missione degli sposi nella società: compito educativo - affido, adozione Diocesi di Fermo - Corso diocesano per Operatori di Pastorale Familiare Familiaris Consortio (41) (...) Le famiglie cristiane che nella fede riconoscono tutti gli uomini come figli del comune Padre dei cieli, verranno generosamente incontro ai figli delle altre famiglie, sostenendoli ed amandoli non come estranei, ma come membri dell'unica famiglia dei figli di Dio. I genitori cristiani potranno così allargare il loro amore al di là dei vincoli della carne e del sangue, alimentando i legami che si radicano nello spirito e che si sviluppano nel servizio concreto ai figli di altre famiglie, spesso bisognosi delle cose più necessarie. Le famiglie cristiane sapranno vivere una maggiore disponibilità verso l'adozione e l'affidamento di quei figli che sono privati dei genitori o da essi abbandonati: mentre questi bambini, ritrovando il valore affettivo di una famiglia, possono fare esperienza dell'amorevole e provvida paternità di Dio, testimoniata dai genitori cristiani, e così crescere con serenità e fiducia nella vita, la famiglia intera sarà arricchita dai valori spirituali di una più ampia fraternità.
La missione degli sposi nella società: compito educativo - affido, adozione Diocesi di Fermo - Corso diocesano per Operatori di Pastorale Familiare Il diritto del minore alla famiglia Le leggi, tra l’altro, servono ad indicare principi e valori di riferimento per organizzare le relazioni tra le persone e regolare la convivenza civile. Questo è particolarmente necessario quando si riferiscono a soggetti deboli come i bambini (cioè i cittadini minorenni, dalla nascita al compimento dei 18 anni). Una legge italiana (L. 176/91) ratifica la “Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989” che, all’articolo 3, stabilisce che “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente” e, subito dopo, che “gli Stati Parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere”. Tra i diritti dei bambini lo Stato italiano considera, correttamente, anche quello alla famiglia. Infatti l’art 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 su “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” afferma che: “Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. (...) Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. (...) Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge”.
La missione degli sposi nella società: compito educativo - affido, adozione Diocesi di Fermo - Corso diocesano per Operatori di Pastorale Familiare Risposte diverse a situazioni diverse L’affidamento familiare consiste nell’accoglienza di un minore per un periodo di tempo determinato presso una famiglia, o un single qualora la sua famiglia d’origine stia attraversando un momento di difficoltà e per vari motivi (difficoltà educative e/o genitoriali, malattia, carcerazione, ecc...) non riesca a prendersi temporaneamente cura dei figli. Le caratteristiche di questo provvedimento che, tra l’altro, lo differenziano dall’adozione sono: - temporaneità: l’affido familiare non è definitivo e il minore, non ha lo status di “figlio” - mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine: il legame genitoriale non viene troncato - rientro del minore nella famiglia di origine: al termine della fase che impediva alla famiglia originaria di occuparsi del figlio questi torna a farne parte. L’adozione nazionale garantisce un nucleo familiare al minore la cui famiglia non sia in grado di provvedere alla sua crescita ed alla sua educazione, non per cause legate alla sola condizione di indigenza. I minori, per i quali sia accertata la situazione di abbandono, vengono dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale per i minorenni. Accertato che il minore è in stato di abbandono, inizia la procedura adozionale che ha come obiettivo quello di individuare la coppia genitoriale che meglio possa rispondere alle esigenze del minore. Al termine del procedimento dichiarativo di adozione, l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti e riceve uno status giuridico stabile e definitivo di figlio a tutti gli effetti del nuovo nucleo familiare. L’adozione internazionale è l'adozione di un minore il cui stato di abbandono (e di adottabilità) sia stato dichiarato dalle competenti autorità di un Paese estero. La procedura è composta da una prima fase da svolgersi in Italia nella quale viene decretata l'idoneità della coppia, la quale darà mandato ad un Ente autorizzato a seguire la procedura all'estero. Dopodiché avviene la fase fino all'abbinamento, curata dall'Ente. Infine la coppia si recherà nel Paese ad incontrare il minore o i minori che gli sono stati abbinati, per poi concludere la procedura con il rientro in Italia della nuova famiglia completa.
La missione degli sposi nella società: compito educativo - affido, adozione Diocesi di Fermo - Corso diocesano per Operatori di Pastorale Familiare I percorsi dell’accoglienza di un minore Affidamento familiare Chiunque può diventare affidatario: famiglie con o senza figli, coppie conviventi, persone singole. Ci possono essere diverse forme di affido (A tempo pieno: quando il minore vive con la famiglia affidataria giorno e notte; A tempo parziale: quando il minore sta con la famiglia affidataria durante il giorno o nei fine settimana o nelle vacanze scolastiche). La disponibilità per l’affidamento familiare può essere data al Servizio sociale del proprio comune o all’Equipe territoriale integrata dell’Ambito Territoriale Sociale/Distretto Sanitario. L’affidamento familiare è disposto, in applicazione delle norme contenute nella L. 184/83 e dalle modifiche previste dalla L.149/01 e dal DPR 616/77: dall’Ente Locale su proposta dei servizi territoriali, con provvedimento esecutivo del Giudice Tutelare del luogo in cui si trova il minore, nel caso in cui la famiglia di origine ha espresso il proprio consenso all’affidamento del minore; in attuazione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, quando i genitori esercenti la potestà, ovvero il tutore, rifiutano il consenso all’inserimento del minore in un altro contesto familiare, ai sensi degli artt. 330 e 333 del Codice Civile.
La missione degli sposi nella società: compito educativo - affido, adozione Diocesi di Fermo - Corso diocesano per Operatori di Pastorale Familiare I percorsi dell’accoglienza di un minore Adozione Le coppie possono rivolgersi all’ adozione nazionale o a quella internazionale: sono percorsi che hanno un inizio comune ma poi si differenziano notevolmente. I requisiti per poter adottare sono i seguenti: essere sposati, con tre anni di matrimonio o convivenza precedenti alla domanda. essere stati dichiarati “idonei” a educare, istruire e mantenere uno o più bambini avere con l’ adottato una differenza di età che va da un minimo di 18 ad un massimo di 45 anni (salvo alcune deroghe) La sintesi del percorso nell’adozione: la coppia si rivolge al Tribunale per i Minorenni (TpM) è inviata ai servizi territoriali per le prime informazioni dopo la fase informativa presenta ”dichiarazione di disponibilità all’adozione” al TpM invia la relazione con il parere al TpM il TpM, sentita la coppia, emana il decreto di idoneità A questo punto si differenzia il percorso: Adozione nazionale: la coppia viene inserita in un elenco dal quale il Tribunale per i Minorenni attinge per individuare la coppia più adatta uno specifico caso di bambino abbandonato. Pertanto l’abbinamento viene fatto con le migliori garanzie possibili per la buona riuscita dell’ adozione. Adozione internazionale: la coppia deve dare incarico ad un Ente Autorizzato tra quelli che operano sul territorio regionale. Gli Enti Autorizzati sono enti privati che svolgono per conto delle coppie le pratiche adottive nei paesi stranieri. Le spese relative a questa procedura sono a carico dei coniugi. L’Ente Autorizzato: organizza, in collaborazione con i servizi, la fase formativa; avvia le procedure con lo stato estero; predispone l’abbinamento tra i coniugi e il minore. Il giudice dello stato estero dichiara lo stato di abbandono del bambino e pronuncia l’adozione Il TpM ratifica l’adozione o emette il decreto di affido preadottivo e dà mandato ai consultori di seguire l’inserimento del bambino per un anno.
La missione degli sposi nella società: compito educativo - affido, adozione Diocesi di Fermo - Corso diocesano per Operatori di Pastorale Familiare Questioni aperte La sollecitudine e la cura per “ogni” bambino che viene in questo mondo devono essere un impegno per tutte le famiglie cristiane. L’accoglienza per la “vita che nasce” deve trovare una corrispondenza piena in adeguate, partecipate e diffuse forme di accoglienza per la “vita già nata”. L’accoglienza di un minore, non solo per i cristiani, si colloca in questa prospettiva. Nell’affermare il diritto di ogni minore a crescere nella propria famiglia e, quando questo non è possibile per l’inidoneità - temporanea o definitiva - di genitori e parenti, in un’altra, la legge italiana impegna le famiglie ad essere responsabili non solo dei “propri” figli, ma anche dei bambini che non possono contare su famiglie del tutto adeguate e capaci. È spesso difficile definire cosa debba essere inteso per interesse del bambino. È un concetto dinamico, nel quale è racchiusa tutta la complessità dovuta alla responsabilità che l’adulto ha di decidere, pur mantenendo la massima attenzione al cambiamento di condizioni e di necessità del bambino e, soprattutto, conservando nel tempo, la capacità di assumerne il punto di vista e cioè di considerare a fondo e rispettare la storia personale del bambino, valorizzarne le esperienze, valutarne e comprenderne a pieno le reazioni....
La missione degli sposi nella società: compito educativo - affido, adozione Diocesi di Fermo - Corso diocesano per Operatori di Pastorale Familiare Da costruire nella società... e nella Chiesa Sostegno alla genitorialità Cultura della accoglienza Responsabilità educativa diffusa Opportunità, interventi e servizi “per” e “con” la famiglia, le famiglie Sviluppo delle reti familiari