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Il regolamento sulla gestione condivisa dei beni comuni Verso un’amministrazione partecipata dai cittadini Roberta Lombardi 1.

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Presentazione sul tema: "Il regolamento sulla gestione condivisa dei beni comuni Verso un’amministrazione partecipata dai cittadini Roberta Lombardi 1."— Transcript della presentazione:

1 Il regolamento sulla gestione condivisa dei beni comuni Verso un’amministrazione partecipata dai cittadini Roberta Lombardi 1

2 Le direttrici che hanno guidato la redazione del progetto normativo  La considerazione delle buone.prassi della collettività locale  L’ “ascolto” e il ruolo della società civile  Lo studio dei regolamenti già in vigore  Le acquisizioni delle riflessioni dei “saperi esperti” 2

3 Il regolamento in sintesi  L’ambito di applicazione : l’ acquisizione giuridica della nozione di “bene comune” come funzionale al perseguimento dei diritti fondamentali della persona  Art. 1 e 3, co 1, lett. a)  I protagonisti : il principio della legittimazione diffusa  Il ruolo del “cittadino attivo”, art. 3, co 1, lett. b) e c) e art. 4  Le modalità e gli strumenti di azione : moduli di azione consensuali non autoritativi  I principi che informano l’azione dell’amministrazione nella gestione condivisa dei beni comuni, art. 6  Le proposte e i patti di collaborazione, artt. 7 e 8  Il ruolo dell’amministrazione: il soggetto pubblico come “facilitatore” delle iniziative private  Artt. 11, 12, 13  Una normativa a termine : Il principio della sunset law  L’opportunità di una valutazione sull’efficacia del regolamento, Art. 21 3

4 La definizione di bene comune Artt. 1 e 3  Art. 1 Cura e tutela dei beni comuni  1. Il Comune di Alessandria cura e tutela quei beni, definiti comuni, che per la loro intrinseca natura o finalizzazione risultano funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività e dei diritti fondamentali della persona, anche in riferimento al contesto urbano e paesaggistico nei quali si realizzano.  2. La governance dei beni comuni è informata ai principi della fruizione collettiva, della partecipazione e della responsabilità condivisa, in relazione alle decisioni che hanno ad oggetto la loro cura e tutela.  Art. 3 Definizioni  1. Ai fini delle presenti disposizioni si definiscono:  a) Beni comuni urbani : i beni, materiali, immateriali e digitali che la comunità, anche attraverso procedure partecipative, riconosce essere funzionali al benessere individuale e collettivo, anche nei confronti degli interessi delle generazioni future; 4

5 Il principio della legittimazione diffusa  Art. 3 Definizioni  1. Ai fini delle presenti disposizioni si definiscono:  b) Cittadini attivi : tutti i soggetti, singoli o associati, o comunque riuniti in formazioni sociali, che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento;  c) Gestione condivisa : interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini attivi e dall’amministrazione con carattere di continuità e inclusività;  Art. 4 Ruolo dei cittadini attivi 1. La partecipazione alla gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani è aperta a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.  2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani come singoli o attraverso formazioni sociali. 5

6 Le modalità e gli strumenti di azione  La collaborazione tra cittadini e amministrazione nella governance dei beni comuni è ispirata ai seguenti valori e principi: fiducia reciproca, pubblicità e trasparenza, sostenibilità, proporzionalità, informalità, responsabilità.  (Art. 5 Valori e principi)  La proposta di collaborazione (art. 7)  sollecitata dall’amministrazione  Avviso con cui si invita la collettività a presentare proposte  presentata da “cittadini attivi”  Garantite forme di pubblicità della proposta  Proposta sottoposta alla valuatazione tecnica degli organi pubblici  Pubblicazione sulla rete civica della decisione dell’amministrazione  Il patto di collaborazione (art.8)  1. Il patto di collaborazione è lo strumento attraverso il quale i cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, tutela e rigenerazione dei beni comuni urbani.  2. Il contenuto del patto varia in relazione alla natura del bene comune, alla complessità del progetto e degli interventi programmati, alla durata della collaborazione. 6

7 Il sostegno dell’amministrazione  Art. 11 Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi local  Le attività svolte nell’ambito dei patti di collaborazione di cui al presente regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dal vigente regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico e per l’applica­zione del relativo canone (co 1)  Le attività svolte nell’ambito dei patti di collaborazione di cui all’articolo 8 del presente regolamento si considerano intese alla più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste, in materia di imposta municipale secondaria, dall’articolo 11, comma secondo, lettera f) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.  Art. 12 Accesso a spazi comunali. Gestione condivisa di spazi pubblici o di spazi privati ad uso pubblico  1. I cittadini attivi e, comunque, le comunità di riferimento che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazi comunali per riunioni o per attività di autofinanziamento. 7

8 Una normativa che prevede la valutazione della sua efficacia  Art. 21 Periodo di sperimentazione ed eventuali interventi correttivi  1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di due anni.  2. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l’attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.  Il ruolo della Giuria dei beni comuni (art. 18)  Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi si istituisce una Giuria dei beni comuni, composta da cinque membri sorteggiati di volta in volta, fra gli elettori del Comune nel rispetto dell’equilibrio di genere (co 1).  La Giuria dei beni comuni, in composizione allargata alla partecipazione di due componenti esperti di materie giuridico-amministrative, scelti tra magistrati, professori universitari o avvocati, esprime il proprio parere motivato sugli interventi correttivi da apportare al presente regolamento conformemente alle proposte pervenute al termine del periodo di sperimentazione di cui all’articolo 23 (co 6). 8

9 Gli interrogativi di fondo  In un periodo di grandi riforme orientate alla “semplificazione” e alla “deregolamentazione” la norma rappresenta ancora un valore giuridico?  L’amministrazione locale è in grado di reggere l’impatto che il regolamento potrà generare sulla collettività e sulla sollecitazione dello spirito di iniziativa dei corpi sociali?  una tappa verso la riscoperta di valori che l’homo oeconomicus ha troppo spesso abbandonato a scapito del “benessere comune” : l’affermazione, tra le righe, dei principi di sussidiarietà, solidarietà e interesse generale 9


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