CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a. 2015-16 Nozioni generali.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
IL MANDATO: Il mandato è il contratto col quale una parte (detta mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (detta.
Advertisements

I rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo
ATTI DELLE ISTITUZIONI
Il titolo esecutivo europeo Regolamento CE 805/2004 Entrato in vigore il 21 gennaio 2005 e applicabile dal 21 ottobre 2005 reca la disciplina del c.d.
Successioni ereditarie
Diritto dei mercati internazionali
LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO
Perfezione, validità, efficacia. Concetti generali
Difformità dal paradigma normativo
Diritto internazionale privato della famiglia e delle persone Prof
Nozione di giustizia amministrativa
Quali sono le questioni principalmente oggetto del contenzioso lavoristico? Sicuramente un peso rilevante può attribuirsi alle controversie relative alla.
Quali sono le questioni principalmente oggetto del contenzioso lavoristico? Sicuramente un peso rilevante può attribuirsi alle controversie relative alla.
LE INNOVAZIONI PIU’ IMPORTANTI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Il documento: una cosa che fa conoscere un fatto, diverso dal testimone che è una persona che narra. Il documento scritto: un oggetto simbolico destinato.
La dichiarazione di fallimento
Giurisdizione e Competenza
Tra proprietà intellettuale e sviluppo d’impresa BREVETTI, DESIGN E/O MARCHI? Cosa e Perché I nuovi strumenti processuali per un accertamento tecnico.
Prof.ssa Margherita Ramajoli
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E COMUNICAZIONE DELL’AVVIO
Lezioni di diritto processuale civile pp2 Anno accademico
Il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Art. 24, 1° co., Cost. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
Il procedimento di delibazione
La tassazione delle successioni e delle donazioni internazionali
Silenzio e dia (artt. 2, 19 e 20). Nozione di silenzio Omissione di provvedimento o inerzia della p.a. Rilievo anche penalistico (art. 328 c.p.)
e….. quali altre modifiche ci aspettano?
Il titolo esecutivo europeo
La dichiarazione di fallimento
La Costituzione e le altre fonti del diritto
L’amministrazione della giustizia
LA CORTE COSTITUZIONALE
LA MAGISTRATURA.
LA TUTELA DEI DIRITTI NELL’UNIONE EUROPEA LEZIONE 3 – 2 FEBBRAIO 2016 Dott.ssa Nicole Lazzerini Dipartimento di Scienze Giuridiche Università degli Studi.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a L’individuazione della legge applicabile (II)
1. Regolamento n. 1346/2000:  istituisce un quadro comune per le procedure d’insolvenza in seno all’UE;  si applica alle procedure concorsuali, aventi.
Divorzio straniero pronunciato da notaio o autorità amministrativa Renzo Calvigioni.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a L’individuazione della legge applicabile.
Il procedimento di delibazione Procedimento con cui si riconoscono gli effetti civili alla sentenza ecclesiastica di nullità.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (6) La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali: il regolamento 593/2008 (Roma.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (7) La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali: il regolamento 593/2008 (Roma.
1 LEGGE N. 94 Novità per gli ufficiali di anagrafe e stato civile L’obbligo di denuncia del reato di clandestinità.
La Corte Costituzionale della Repubblica Italiana E’ un organo di garanzia costituzionale che ha il compito di giudicare la legittimità degli atti dello.
Diritto internazionale privato e dei contratti -prof. Sara Tonolo – - 6 novembre
Diritto internazionale privato e dei contratti -prof. Sara Tonolo – - 2 novembre
1 La tutela giurisdizionale nei confronti dell’amministrazione Il quadro costituzionale - art 24: tutela nei confronti dell’amministrazione non soltanto.
Istituzioni di diritto pubblico Lezione del 4 dicembre 2014
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E DEI CONTRATTI -prof. Sara Tonolo -19 ottobre
Riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri: requisiti,condizioni e problemi per l’ufficiale dello stato civile La regolarità formale delle sentenze.
Diritto internazionale privato e dei contratti -prof. Sara Tonolo – - 18 dicembre
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E DEI CONTRATTI -Prof. Sara Tonolo - - Gorizia 12 ottobre
CENNI IN TEMA DI DISCIPLINA INTERNAZIONALE DEI TRUSTS.
Diritto internazionale privato e dei contratti -prof. Sara Tonolo – - 20 novembre
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (8) La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a Nozione generali (2)
XIX Convegno A.N.U.S.C.A Riccione novembre 2009 Il matrimonio consolare in Italia: in aumento dopo la legge 94/2009? Renzo Calvigioni.
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E DEI CONTRATTI -Prof. Sara Tonolo ottobre
Diritto internazionale privato e dei contratti -prof. Sara Tonolo – - Gorizia, 13 novembre
Diritto internazionale privato e dei contratti -prof. Sara Tonolo – - Gorizia 9 novembre II parte- 1.
Il termine di conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90) Prof. Avv. Francesco de Leonardis.
1. Art. 24 (Competenza del tribunale fallimentare) Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano,
Diritto internazionale privato e dei contratti -prof. Sara Tonolo – - 9 novembre 2015– 1.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (9) Competenza giurisdizionale e regolamento Bruxelles I e I bis.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a Casi (1)
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a
Diritto internazionale privato e dei contratti
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a
Transcript della presentazione:

CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a Nozioni generali

Nozione di d.i.p. – Settore del diritto privato che disciplina i casi che presentano in elemento di estraneità rispetto all’ordinamento di partenza (lex fori)

Art. 1 L. 218/95 Oggetto della legge. 1. La presente legge determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri

“l’ambito della giurisdizione italiana” (d.p.c.i.) “i criteri per l’individuazione della legge applicabile” (d.i.p. in senso stretto) “l’efficacia delle sentenze e degli atti stranieri” (d.p.c.i.)

Altri questioni rientranti nel d.i.p. Conoscenza del diritto straniero (art. 14 L. 218/95) Litispendenza all’estero (art. 7 L. 218/95) Prove all’estero (rogatorie: art. 204 c.p.c.) Prove disposte da giudice estero (art. 69 L. 218/95) Notificazione di atti all’estero Notificazione di atti di autorità straniere (art. 71 L. 218/95)

Esempi (1) Definizione della giurisdizione italiana Cass. (S.U.) 25 giugno 2013 n Giurisdizione in merito alla dichiarazione di fallimento – Art. 9 l. fall. – Società italiana – Trasferimento all’estero della sede sociale – Momento del trasferimento – Altri indizi – Natura fittizia del trasferimento – Giurisdizione italiana

(2) Individuazione della legge applicabile Trib. Bologna decreto 7 gennaio 2014, F.S c. Min. Interno e Comune di S. Giovanni Persiceto Matrimonio all’estero – Matrimonio celebrato in absentia (in via telematica) – Validità – Art. 28 L. 218/94 – Legge della celebrazione – Legge pakistana – Acquisizione della conoscenza di tale legge – Art. 14 L. 218/94 – Contrarietà all’ordine pubblico di tale legge – Art. 16 L. 218/94

(3) Riconoscimento e efficacia sentenze straniere Cass. 12 marzo 2014 n Sentenza di divorzio emessa a Santo Domingo – Cittadini italiani residenti in Italia – Dichiarazione di efficacia in Italia – Divorzio esclusivamente fondato sulla volontà dei coniugi – Contrarietà all’ordine pubblico – Art. 64, lett. a). L. 218/94 – Deroga alla giurisdizione italiana – Art. 4 L. 218/94 – Diritto non disponibili

Struttura delle norme di d.i.p. (1) – Ambito della giurisdizione italiana Art. 50 L. 214/95 Giurisdizione in materia successoria. “1. In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste: --a) se il defunto era cittadino italiano al momento della morte; --b) se la successione si è aperta in Italia; --c) se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è situata in Italia; --d) se il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero; --e) se la domanda concerne beni situati in Italia.”

Criteri di collegamento con l’Italia – Cittadinanza italiana del de cuius – Apertura della successione in Italia – Situazione in Italia della maggior parte dei beni ereditari – Domicilio in Italia del convenuto – Accettazione della giurisdizione italiana da parte del convenuto (salvo domande relativa a beni immobili situati all’estero – Domanda su beni situati in Italia

(2) – Criteri per l’individuazione della legge applicabile: Art. 29 L. 214/95 Rapporti personali tra coniugi. 1. I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune. 2. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.

Criteri di collegamento – Cittadinanza comune dei coniugi: “legge nazionale comune” (comma 1) – Per coniugi di cittadinanza diversa o con più cittadinanze comuni luogo “nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata” (comma 2)

(3) – Efficacia delle sentenze o degli atti stranieri: art. 64 L. 218/95 “Riconoscimento di sentenze straniere. 1. La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando: --a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i princìpi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano; --b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;

--c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge; --d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata; --e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato; --f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero; --g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.”

Campo d’applicazione: “riconoscimento”delle sentenze straniere (cfr. art. 65 – provvedimenti – art. 66 – provvedimenti di volontaria giurisdizione – art. 67 – attuazione di sentenze e provvedimenti di volontaria giurisdizione)

Condizioni – Competenza del giudice straniero – Notificazione dell’atto introduttivo al convenuto – Rispetto dei diritti essenziali della difesa del convenuto – Costituzione in giudizio o legittima contumacia delle parti – Efficacia di cosa giudicata – Non contrarietà a sentenza italiana passata in giudicato – Non pendenza di un giudizio in Italia – Non contrarietà all’ordine pubblico