CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a Nozioni generali
Nozione di d.i.p. – Settore del diritto privato che disciplina i casi che presentano in elemento di estraneità rispetto all’ordinamento di partenza (lex fori)
Art. 1 L. 218/95 Oggetto della legge. 1. La presente legge determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri
“l’ambito della giurisdizione italiana” (d.p.c.i.) “i criteri per l’individuazione della legge applicabile” (d.i.p. in senso stretto) “l’efficacia delle sentenze e degli atti stranieri” (d.p.c.i.)
Altri questioni rientranti nel d.i.p. Conoscenza del diritto straniero (art. 14 L. 218/95) Litispendenza all’estero (art. 7 L. 218/95) Prove all’estero (rogatorie: art. 204 c.p.c.) Prove disposte da giudice estero (art. 69 L. 218/95) Notificazione di atti all’estero Notificazione di atti di autorità straniere (art. 71 L. 218/95)
Esempi (1) Definizione della giurisdizione italiana Cass. (S.U.) 25 giugno 2013 n Giurisdizione in merito alla dichiarazione di fallimento – Art. 9 l. fall. – Società italiana – Trasferimento all’estero della sede sociale – Momento del trasferimento – Altri indizi – Natura fittizia del trasferimento – Giurisdizione italiana
(2) Individuazione della legge applicabile Trib. Bologna decreto 7 gennaio 2014, F.S c. Min. Interno e Comune di S. Giovanni Persiceto Matrimonio all’estero – Matrimonio celebrato in absentia (in via telematica) – Validità – Art. 28 L. 218/94 – Legge della celebrazione – Legge pakistana – Acquisizione della conoscenza di tale legge – Art. 14 L. 218/94 – Contrarietà all’ordine pubblico di tale legge – Art. 16 L. 218/94
(3) Riconoscimento e efficacia sentenze straniere Cass. 12 marzo 2014 n Sentenza di divorzio emessa a Santo Domingo – Cittadini italiani residenti in Italia – Dichiarazione di efficacia in Italia – Divorzio esclusivamente fondato sulla volontà dei coniugi – Contrarietà all’ordine pubblico – Art. 64, lett. a). L. 218/94 – Deroga alla giurisdizione italiana – Art. 4 L. 218/94 – Diritto non disponibili
Struttura delle norme di d.i.p. (1) – Ambito della giurisdizione italiana Art. 50 L. 214/95 Giurisdizione in materia successoria. “1. In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste: --a) se il defunto era cittadino italiano al momento della morte; --b) se la successione si è aperta in Italia; --c) se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è situata in Italia; --d) se il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero; --e) se la domanda concerne beni situati in Italia.”
Criteri di collegamento con l’Italia – Cittadinanza italiana del de cuius – Apertura della successione in Italia – Situazione in Italia della maggior parte dei beni ereditari – Domicilio in Italia del convenuto – Accettazione della giurisdizione italiana da parte del convenuto (salvo domande relativa a beni immobili situati all’estero – Domanda su beni situati in Italia
(2) – Criteri per l’individuazione della legge applicabile: Art. 29 L. 214/95 Rapporti personali tra coniugi. 1. I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune. 2. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.
Criteri di collegamento – Cittadinanza comune dei coniugi: “legge nazionale comune” (comma 1) – Per coniugi di cittadinanza diversa o con più cittadinanze comuni luogo “nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata” (comma 2)
(3) – Efficacia delle sentenze o degli atti stranieri: art. 64 L. 218/95 “Riconoscimento di sentenze straniere. 1. La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando: --a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i princìpi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano; --b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
--c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge; --d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata; --e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato; --f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero; --g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.”
Campo d’applicazione: “riconoscimento”delle sentenze straniere (cfr. art. 65 – provvedimenti – art. 66 – provvedimenti di volontaria giurisdizione – art. 67 – attuazione di sentenze e provvedimenti di volontaria giurisdizione)
Condizioni – Competenza del giudice straniero – Notificazione dell’atto introduttivo al convenuto – Rispetto dei diritti essenziali della difesa del convenuto – Costituzione in giudizio o legittima contumacia delle parti – Efficacia di cosa giudicata – Non contrarietà a sentenza italiana passata in giudicato – Non pendenza di un giudizio in Italia – Non contrarietà all’ordine pubblico