“La sentenza della Corte costituzionale” M. D’Amico
Art. 14 comma 2 [viene meno: “ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre”] “Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario” [viene meno: “ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre”].
“Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile senza pregiudizio per lo stato di salute della donna.” Art. 14 comma 3
Questa sentenza (chiamata di accoglimento manipolativa) ha effetti: Erga omnes (nei confronti di tutti) dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione sulla Gazzetta Ufficiale; anche quando si tratta di fatti passati, purché non esauriti, ovvero “definitivamente consolidatisi”.
I tre punti cardine della motivazione
a) Primo presupposto: “la tutela dell’embrione non è […] assoluta, ma limitata dalla necessità di individuare un giusto bilanciamento con la tutela delle esigenze di procreazione”.
b) Secondo presupposto, sulla base di una interpretazione conforme a Costituzione reputata implicitamente valida: la diagnosi “genetica” preimpianto è lecita.
c) La ratio decidendi: Limiti e divieti RIGIDI al potere del medico di adottare il trattamento migliore per il SINGOLO CASO, sulla base delle più aggiornate e accreditate conoscenze tecnico- scientifiche, si pongono in contrasto col principio di uguaglianza e col diritto alla salute della donna ed eventualmente del feto (sentenze n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002)”
Cosa rimane “intoccato” dalla Corte
1) il principio secondo cui le tecniche di produzione non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario
2) L’art. 14, comma 1, continua a sancire il principio divieto generale di crioconservazione
Cosa cambia? 1) è lecito produrre più di tre embrioni: discrezionalità del medico vincolata dal fine di individuare un numero di embrioni “idoneo ad assicurare un SERIO TENTATIVO di procreazione assistita, riducendo al minimo ipotizzabile il rischio per la salute della donna e del feto.” 2) è lecito crioconservare gli embrioni prodotti quando il trasferimento nell’utero comporterebbe un pregiudizio per la salute della donna (eccezione al divieto generale)
Situazione di incertezza presso gli operatori del settore: Nella legge non c’è risposta “rigida” o “univoca” alle domande: - Quanti embrioni posso produrre? -Posso crioconservare gli embrioni? - Posso fare la diagnosi genetica preimpianto?
Le risposte sono condizionate: Il numero di embrioni da produrre varia a seconda delle condizioni di salute della singola donna, della sua età, dei gameti della coppia La crioconservazione può essere effettuata quando l’impianto di tutti o di alcuni degli embrioni sia pregiudizievole per la donna La diagnosi genetica preimpianto è lecita quando posta in essere per consentire ai genitori di conoscere lo stato di salute degli embrioni
L’interpretazione del Governo: Vedi La Conferenza stampa del Ministro alla Salute e del Sottosegretario (27 maggio 2009)
Secondo Ministro e Sottosegretario: “La sentenza della Consulta ha confermato l’impostazione di base: si possono creare embrioni solo a fini di procreazione; mantiene inoltre i divieti per la loro crioconservazione, soppressione e selezione a fini eugenetici. La novità della legge 40, legata alla sentenza, è nel numero di embrioni: la formula del numero “strettamente necessario” degli embrioni, infatti, destina la responsabilità dell'aderenza a tale vincolo ai medici, che non hanno più il limite numerico dei tre embrioni a cui attenersi.”
Il punto di vista dei medici (esigenza di nuove risposte “assolute”, “rigide”, univoche”). : Dopo la sentenza n. 151, i medici hanno elaborato una serie di documenti con cui esprimono una “posizione unitaria”. Tali documenti, si “autodefiniscono” spesso “sintesi condivise” ed indicano anche dei numeri di embrioni da produrre sono (e devono essere) privi di effetti giuridici vincolanti
Si tratta, per così dire, di “protocolli” elaborati da operatori del settore, ma non di fonti giuridiche: Es. Bo 18 – 40, del 18 aprile 2009 Consensus dei Reponsabili Medici delle Strutture Lombarde che erogano Servizi di procreazione medicalmente assistita di I e III livello sulle modalità procedurali dopo la sentenza della Corte costituzionale sulla Legge 40/2004, del 23 maggio 2009
Le ricadute della decisione più delicate per i medici: COSA CONTINUA AD ESSERE SANZIONATO PENALMENTE DOPO LA SENT. N. 151 DEL 2009?
Art. 14, comma 6 norma penale ancora in vigore, su cui la Corte non è intervenuta) “La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da a euro.”
Tra gli obblighi e i divieti sanzionati penalmente vi sono anche quelli regolati dalle norme su cui è intervenuta la Corte diventa fondamentale interpretare in modo corretto tali norme
Possibili contributi per porre rimedio alla situazione di incertezza attesi dalla giurisprudenza costituzionale Questioni di legittimità costituzionale sollevate a Milano (ord. 235 e 236 pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2009): pronunciandosi su di esse la Corte potrebbe approfondire il passaggio della sent. n. 151 sulla deroga al divieto di crioconservazione e dire qualcosa sulla diagnosi genetica preimpianto
La prima decisione della giurisprudenza ordinaria sulla scia della sent. n. 151: l’ord. del 29 giugno del Tribunale di Bologna (sez. I) Dispone la diagnosi genetica preimpianto sui 6 embrioni da produrre (coppia portatrice di malattie geneticamente trasmissibili)
interpretazione già sostenuta dai Tribunali di Cagliari e Firenze nel 2007 perché qui non è in gioco l’interesse collettivo alla libertà di ricerca ma il diritto individuale della madre alla salute dgp lecita SOLO NEL CASO IN CUI SIA RIVOLTA A DARE INFORMAZIONI ALLA COPPIA SULLO STATO DI SALUTE DEGLI EMBRIONI ai sensi dell’art. 14, comma 5.
Autorizza l’impianto degli embrioni che non hanno “ereditato” la malattia genetica “in base alle direttive impartite dalla medesima paziente” e “in ogni caso” secondo la migliore arte medica Autorizza la crioconservazione di tutti gli embrioni non trasferiti immediatamente nell’utero (compresi quelli malati)