1 Il ruolo dell’INPS nella certificazione della malattia Dott.ssa Donatella Contessa
INDENNITA’ DI MALATTIA È una indennità sostitutiva della retribuzione Rappresenta un “sostegno economico” per l’assicurato che si trova in uno stato di bisogno a causa della malattia ART. 38 della COSTITUZIONE :”…I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, MALATTIA, invalidita’ e vecchiaia, disoccupazioned involontaria…” ART del CODICE CIVILE :”..In caso di infortunio, di MALATTIA, di gravidanza o di puerperio,…è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennità nella misura…” FONDAMENTI GIURIDICI
Spetta per un limite massimo di 180 giorni di calendario nell’anno solare (periodo di comporto ) Durante il periodo di comporto l’assicurato conserva il posto di lavoro Sono escluse dal computo le assenze per: astensione obbligatoria per maternità; infortunio sul lavoro o malattia professionale; malattia Tubercolare; malattia causata da responsabilità di terzi verso i quali l’INPS ha esperito anche parzialmente l’azione di surroga. Viene erogata al concretizzarsi del rischio MALATTIA comportante incapacità lavorativaspecificaassolutatemporanea
RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) ART. 5 : ACCERTAMENTI SANITARI. Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. “controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda..”. LEGGE 29 febbraio 1980, n. 33 (conversione in legge del D. L. 30 dicembre 1979 n. 633) ART. 1 : ”...dal 1 gennaio 1980 trasferita la competenza all’INPS della gestione delle indennità di malattia e maternità…” ART. 2 :”…nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il MEDICO CURANTE redige in duplice copia… il CERTIFICATO DI DIAGNOSI con inizio e durata presunta della malattia… il lavoratore è tenuto entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere..il certificato al datore di lavoro e all’INPS..”
RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 11 novembre 1983, n. 638 (conversione in legge del D. L. 12 settembre 1983 n. 463) Istituzione sedi dell’ INPS, d’intesa con gli Ordini dei Medici, di liste speciali formate da medici... sanzioni per il lavoratore pubblico o privato D.M: 8 gennaio 1985 detta le linee guida operative per l’effettuazione delle VISITE MEDICHE DI CONTROLLO dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni… … controllo anche nelle giornate domenicali o festive. D.M.: 12 ottobre 2000 Conferma l’utilizzo da parte dell’INPS dei medici di lista per le V.M.C. Ratifica le procedure operative gia enunciate dal D.M. del 15 luglio 86; Aggiorna e definisce le modalità di accesso e di esclusione dalle liste dei medici; Codifica le incompatibilità per i medici delle liste; Modifica le quote spettanti ai medici per le VMC effettuate e i rimborsi per l’INPS; Modifica la composizione della “Commissione Mista INPS/Ordine dei Medici”
Visita Medica di Controllo Il controllo domiciliare può essere richiesto -dal MEDICO DELL’INPS -dal DATORE DI LAVORO La V.M.C.: - finalizzata a ridurre gli abusi; - indice di buona amministrazione; - garanzia di necessaria efficienza del funzionamento del sistema assicurativo; - garanzia di corretto espletamento della funzione previdenziale; (Sentenza C.Cost. n. 78/14-26/1/1988) La Visita Medica di Controllo viene effettuata da medici iscritti in speciali liste istituite presso le sedi INPS La REPERIBILITÀ è: limitata a poche ore nell’arco della giornata non vessatoria né gravosa (Sentenza C.C. n. 78/14-26/1/1988) connessa con un obbligo derivante dal rapporto assicurativo e previdenziale compatibile con il diritto alla libertà dell’individuo dettato dall’ art. 13 della Costituzione
Visita Medica di Controllo Ipotesi possibili Il medico di lista : convalida la prognosi riduce la prognosi Qualora il lavoratore non accetti l’esito della visita di controllo, deve eccepirlo, seduta stante, al medico che avrà cura di annotarlo sul referto. In tal caso il lavoratore viene invitato a visita presso il C.M.L. INPS dove viene visitato dal Dirigente Medico Legale di II livello che esprime il giudizio definitivo
SANZIONI Viene sanzionato dall’INPS (ai sensi dell’art. 5, comma 14 del D.L. 463 del 12/9/1983 convertito in legge n. 638 dell’11/11/1983), il lavoratore che: è assente senza giustificato motivo alla V.M.C.; non si presenta alla visita ambulatoriale presso il C.M.L. dell’INPS nei casi previsti (assenza, contestazione prognosi) ; ASSENZA ALLA PRIMA V.M.C.: Sanzione del 100% della retribuzione spettante per i primi 10 giorni. Se il lavoratore si è recato a visita ambulatoriale e viene confermata la prognosi, la sanzione è applicata solo ai giorni antecedenti la visita per un massimo di 10 giorni. ASSENZA AD UNA SECONDA V.M.C.: Sanzione del 100% della retribuzione spettante per i primi 10 giorni di malattia e successivamente del 50% fino alla conclusione della malattia o al giorno precedente una nuova V.M.C. ASSENZA AD UNA TERZA V.M.C.: Sanzione del 100% della retribuzione spettante dalla data della 3a V.M.C.
Il GIUSTIFICATO MOTIVO viene valutato dal MEDICO DELL’INPS in base alle motivazioni scritte e alla documentazione allegata presentate dal lavoratore. MOTIVAZIONI PER LA GIUSTIFICAZIONE: Cause sanitarie di forza maggiore ( Ineluttabili,Imprescindibili,Improcrastinabili,Indifferibili) dalle quali il lavoratore non poteva esimersi non avendo altra valida e possibile alternativa Cause amministrative ! In caso di negata erogazione dell’Indennità di Malattia, il lavoratore può presentare RICORSO, in carta libera e allegando tutta la documentazione ritenuta necessaria, al COMITATO PROVINCIALE DELL’INPS entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di reiezione da parte dell’Istituto RICORSO Se il lavoratore si ammala all’ ESTERO deve inviare il certificato medico, entro 5 giorni dalla data di compilazione all’ ambasciata o al consolato che: - potrà inviare, se richiesto, un proprio medico fiduciario per una V.M.C.; - invierà tutta la documentazione alla Sede INPS competente che avrà cura di trasmettere gli atti non sanitari al datore di lavoro
Certificato cartaceo Nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante consegna al lavoratore il certificato di malattia redatto in duplice copia (una con la diagnosi e una senza) IL CERTIFICATO Il lavoratore è tenuto entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata R.R., IL CERTIFICATO rispettivamente (legge n. 155 del 23/4/81) al datore di lavoro (copia senza diagnosi, solo prognosi ) alla Sede INPS della residenza abituale (copia con la diagnosi).
Certificato telematico Decreto del 26 ottobre 2010: trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all'Inps l'accesso al sistema informatico per i medici è garantito dal SAC (sistema di accoglienza centrale del Ministero dell'economia), mentre per i datori di lavoro dal rilascio del PIN l'Inps rende disponibili ai datori di lavoro, sul proprio sito Internet, funzioni di consultazione e di stampa degli attestati, previo riconoscimento tramite PIN, nonché agli stessi lavoratori accreditati a consultare il servizio; il sistema centrale dell'Inps veicola verso le proprie Sedi i certificati degli lavoratori aventi diritto all'indennità di malattia per la disposizione di visite mediche di controllo e, nei casi previsti, per il pagamento diretto delle prestazioni.