NORMATIVA DSA PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO ( PEP)

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NORMATIVA DSA PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO ( PEP)

dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia dislessiadisgrafia,disortografia discalculia“DSA” che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nelle decifrazioni dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura. LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 – Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. (GU n. 244 del ). La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga Art. 1 – Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia 1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati “DSA”, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana. 2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nelle decifrazioni dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.

disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica. disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica. discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri..La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme. 3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.. 4Ai fini della presente legge, si si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica. 5. Ai fini presente legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri. 6.La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme. 7.Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi 2 a 5, si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.

Art. 2 – Finalità 1.La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità. a)garantire il diritto all'istruzione; b)favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; c)ridurre i disagi relazionali ed emozionali; d)adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; e)preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA; f)favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi ; g)incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione; h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

Art.3 DIAGNOSI. 1.La diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate. 2. Per gli studenti che,nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato,presentano persistenti difficoltà,la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia. 3. E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese,le scuole dell'infanzia,attivare,previa apposita comunicazione alle famiglie interessate,interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti,sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce,comunque diagnosi di DSA.

ART. 4. F ORMAZIONE NELLA SCUOLA 1. Per gli anni 2010 e2011, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai D.S.A., finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate. 2. per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e

appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica 1- Gli studenti con diagnosi DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzioni e formazione e negli studi universitari. 2- Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche,a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell' istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono: a)l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; Art.5-Misure educative e didattiche di supporto

di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere b)l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere ; per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero. c)per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero. 3.Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obbiettivi. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato 4.Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.

Art. 7 DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi mesi per le attività di identificazione precoce di cui art individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti, le misure didattiche e educative di supporto di cui all'art formazione di un comitato tecnico e scientifico con compiti istruttori in ordine alle funzioni che la presente legge attribuisce al ministero dell'Istruzione

MODELLO DI PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO Anno scolastico Scuola primaria Referente DSA DATI RELATIVI ALL'ALUNNO Data e luogo di nascita Informazioni dalla famiglia Aspetti emotivo-affettivo-motivazionali Caratteristiche del percorso pregresso Altre osservazioni

LETTURA SCRITTURA CALCOLO ALTRI DISTURBI ASSOCIATI DESCRIZIONI DEL FUNZIONAMENTO DELLE ABILITA' STRUMENTALI I (Le informazioni possono essere ricavate dalla diagnosi specialista e/o da prove standardizzate eseguite in classe) LETTURA SCRITTURA CALCOLO ALTRI DISTURBI ASSOCIATI

Note 1. Diagnosi specialistica 2. Prove standardizzate e/o semistrutturate 3. Osservazione libera o sistematica (lettura subvocalica, segue con il dito, tempo impiegato in relazione alla media della classe nella lettura...) 4. Schede di autovalutazione (come leggo… come scrivo... come studio...) 5. Livelli di competenza nella lettura e scrittura 6. Comprensione dei messaggi orali e scritti 7. Comprensione di tipologie di testi (comprensione letterale, inferenziale, costruttiva, interpretativa, analitica, valutativa) 8. Competenza linguistica (fonologica, lessicale, morfologica e sintattica) 9. Leggere e scrivere correttamente i numeri, imparare le tabelline, eseguire calcoli scritti...

3.CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO note: informazioni ricavabili da:colloquio con i genitori e osservazioni dei docenti 1.Capacità di memorizzare procedure ( filastrocche,poesie,date,definizioni,termini specifici delle discipline,formule, strutture grammaticali, regole che governano la lingua, …) 2.Capacità di immagazzinare e recuperare le informazioni 3. Interessi, predisposizioni e abilità particolari in determinate aree disciplinari. 4.a STRATEGIE UTILIZZATE DALL' ALUNNO NELLO STUDIO - strategie utilizzate ( sottolinea, identifica parole-chiave, fa schemi..) - modalità di affrontare il testo scritto(computer, schemi, correttore ortografico,...) - modalità di svolgimento del compito assegnato (ricorre all'insegnante per spiegazioni, ad un compagno, è autonomo,...) - riscrittura di testi con modalità grafica diversa 4b. STRUMENTI UTILIZZATI Strumenti informatici Fotocopie adattate Schemi e mappe Appunti scritti al PC Registrazioni

 5. INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI MODIFICHE ALL'INTERNO DEGLI OBBIETTIVI DISCIPLINARI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE COMPETENZE FONDAMENTALI. - Area linguistico-artistico-espressiva -Area storico-geografica -Area matematico-scientifico-tecnologica Note Dopo aver analizzato gli obbiettivi disciplinari previsti per ogni ambito dalle Indicazioni Nazionali 2007 e il curricolo di scuola elaborato all'interno del P.O.F,previsto dal DPR 275\99 Regolamento autonomia art.8,ogni istituzione scolastica è chiamata realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni personali dello studente... -nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della sua personalità e della sua “diversità” -riproponendo contenuti con modalità e linguaggi differenti - individuando le abilità e le conoscenze non essenziali per il raggiungimento delle competenze.

6.STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE UTILIZZABILI 7.MISURE DISPENSATIVE 8.STRUMENTI COMPENSATIVI 9. CRITERI E MODALITA' DI VERIFICA E VALUTAZIONE 10. PATTO CON LA FAMIGLIA Si concordano:  I compiti a casa( riduzione, distribuzione settimanale,modalità di presentazione.....)  Le modalità di aiuto: chi, come, per quanto tempo, per quali discipline  Strumenti compensativi utilizzati a casa  Interrogazioni programmate INSEGNANTI DIRIGENTE GENITORI