Iscrizione e scelta dell’Irc Sergio Cicatelli Corso di legislazione scolastica / 12
Sergio Cicatelli2 Il Concordato (L 121/85) Articolo 9.2: […] Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.
Sergio Cicatelli3 L’Intesa (DPR 175/12) Premesso che: a) […]; b) la scelta operata su richiesta dell’autorità scolastica all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica; c) […]; d) […];
Sergio Cicatelli4 Avvalersi o non avvalersi La scelta dell’Irc va fatta: Su richiesta della scuola (distribuzione moduli) All’atto dell’iscrizione (entro la scadenza) Vale per l’intero ciclo (da fare solo il primo anno) Ogni anno nella scuola dell’infanzia La scelta può essere modificata ogni anno su iniziativa dell’interessato.
Sergio Cicatelli5 CM 51/14 (iscrizioni ) La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione on line. La scelta ha valore per l'intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati. La scelta specifica di attività alternative è operata, all'interno di ciascuna scuola, utilizzando il modello di cui all'allegato C. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all'inizio dell'anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d'anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione attraverso le seguenti opzioni possibili: attività didattiche e formative; attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado); non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
Sergio Cicatelli6 CM 51/14 (iscrizioni ) ALLEGATO SCHEDA B Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica Alunno _________________________________________________ Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce richiesta dell'autorità scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica Scelta di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica Firma:________________________________ _________________________________________ Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni) Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) Data ___________________ Scuola _________________________________________________ Sezione ______ Art. 9.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929: “La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.
Sergio Cicatelli7 CM 51/14 (iscrizioni ) ALLEGATO SCHEDA C Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica Alunno __________________________________________________ La scelta operata ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce. A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE (solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado) D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) Firma:______________________________________ Studente ________________________________________ Controfirma del genitore o di chi esercita la potestà dell'alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), a cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell'alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio Data ______________________
Sergio Cicatelli8 Modificare la scelta sull’Irc Il Tar Molise, sez. I, con sentenza 289/12, ha ritenuto che «anche nel corso dell'anno, si possa cambiare idea e non frequentare più l'ora di religione, senza alcun pregiudizio sul profitto scolastico». La sentenza è stata ampiamente pubblicizzata e utilizzata da diversi dirigenti scolastici per accogliere richieste di modifica in corso d’anno, ma va ricordato che la sentenza vale solo sul singolo caso e non è generalizzabile. Non si hanno notizie del ricorso al Consiglio di Stato.
Sergio Cicatelli9 Scelta dell’Irc e scelta di fede La scelta dell’Irc non ha nulla a che fare con l’appartenenza religiosa dell’alunno o della famiglia, ma spesso i giudici si sono rivelati incapaci di considerare insegnabile la religione e di parlarne in termini diversi dalla fede. Tar del Lazio,sez. III quater, 7076/09 (credito scolastico): «Non può essere condiviso […] che l’insegnamento di una religione, qualunque essa sia, (sia cattolica che di altri culti) possa essere assimilata a qualsiasi altra attività intellettuale o educativa in senso tecnico del termine. Qualsiasi religione - per sua natura - non è né un'attività culturale, né artistica, né ludica, né un'attività sportiva né un'attività lavorativa ma attiene all'essere più profondo della spiritualità dell'uomo ed a tale stregua va considerata a tutti gli effetti. Come sarà evidente in seguito, salvo che in una teocrazia (di cui non mancano purtroppo esempi negativi anche nell'epoca contemporanea) la fede in un Dio non può essere – nemmeno indirettamente – qualificata come un'ordinaria "materia scolastica", al pari delle altre».
Sergio Cicatelli10 La collocazione oraria OdG Camera : La Camera … impegna il Governo: […] 4. ad esprimere ai direttori didattici e ai Collegi docenti della scuola elementare, ai quali è affidata la responsabilità dell'organizzazione e della programmazione didattica, la necessità che sia assicurato tanto lo svolgimento delle attività di insegnamento della religione cattolica quanto le attività didattiche per gli allievi che non si avvalgono di detto insegnamento, rappresentando l'esigenza di collocare entrambe le attività nell'ora iniziale o finale delle lezioni in relazione alla finalità di non dar luogo a nessuna forma di discriminazione; […]
Sergio Cicatelli11 La collocazione oraria CCMM /86: «si richiama l’attenzione dei direttori didattici e dei Collegi dei docenti sulla esigenza di collocare contestualmente l’insegnamento della religione cattolica e le attività di cui all’allegato B all’inizio o alla fine dell’orario giornaliero per le sezioni nelle quali siano presenti bambini che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica e bambini che non se ne avvalgono». «le attività di insegnamento della religione cattolica e quelle integrative, per gli alunni che non si avvalgono di detto insegnamento, si svolgono contestualmente nell’ora iniziale o finale delle lezioni nelle classi nelle quali siano presenti alunni che si avvalgono delle attività di insegnamento della religione cattolica ed alunni che non se ne avvalgono».
Sergio Cicatelli12 La collocazione oraria OdG Camera : «… preso atto della sentenza della Corte costituzionale che, valorizzando il diritto costituzionalmente garantito di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, ha riconosciuto la conformità ai principi supremi della Costituzione dell’art. 9, n. 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica dell’accordo che modifica il Concordato e dell’articolo 5, lettera B, n. 2, del protocollo addizionale; considerato che anche a seguito di tale pronunzia non si può determinare una condizione di discriminazione dell’ora di insegnamento della religione cattolica rispetto all’orario scolastico»;
Sergio Cicatelli13 La Corte costituzionale Sentenza n. 13/91: «Quanto alla collocazione dell'insegnamento nell'ordinario orario delle lezioni, nessuna violazione dell'art. 2 della Costituzione è ravvisabile. Questa Corte ha già sottolineato nella sentenza n. 203 del 1989 che "l'insegnamento della religione cattolica sarà impartito, dice l'art. 9 (scil. della legge 25 marzo 1985, n. 121) 'nel quadro delle finalità della scuola', vale a dire con modalità compatibili con le altre discipline scolastiche"».