Semplificazione amministrativa, liberalizzazione e SCIA prof. avv. Giuseppe Piperata Semplificazione amministrativa, liberalizzazione e SCIA Febbraio 2016 prof. avv. Giuseppe Piperata
Semplificazione amministrativa Prof. Giuseppe Piperata
I principi di riferimento Principi dell’azione amministrativa: evoluzione e affermazione dei principi collegati al buon andamento L’art. 1, L. n. 241/1990 e l’affermazione dei principi di efficienza, efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza Il richiamo del diritto comunitario e il principio della buona amministrazione Il buon andamento come principio di riferimento delle ultime riforme amministrative Prof. Giuseppe Piperata
Un nuovo concetto: l’onere amministrativo Definizione: sono i costi (intesi come costi monetari, temporali o lavorativi) che cittadini e imprese devono sostenere per relazionarsi con la pubblica amministrazione al fine di poter svolgere una determinata attività. Secondo l’UE gli oneri amministrativi sono consentiti solo se giustificati e gli stati membri sono tenuti a ridurli del 25% entro fine 2012. Si tratta di un impegno diverso dal principio di non aggravamento. Prof. Giuseppe Piperata
Tendenze legislative Potenziamento degli istituti di semplificazione e di liberalizzazione con riferimento alla p.a. Riduzione degli oneri amministrativi per favorire lo sviluppo economico e per migliorare i rapporti tra Pa e cittadini Potenziamento della trasparenza dell’azione amministrativa e moltiplicazione dei regimi Prof. Giuseppe Piperata
Le politiche di semplificazione La semplificazione è una tendenza diretta: Nei confronti della produzione legislativa e regolamentare; Nei confronti dell’azione o organizzazione della pubblica amministrazione. La semplificazione amministrativa nel dettaglio: è il fenomeno per il quale la presenza della pubblica amministrazione, la sua azione e i momenti di contatto con i singoli e le imprese vengono alleggeriti e ridotti a vantaggio di questi ultimi. Prof. Giuseppe Piperata
La semplificazione normativa Strumenti: Delegificazione Testiunificazione L’età della codificazione La fase dei «taglia – leggi» Prof. Giuseppe Piperata
La semplificazione istituzionale Alcuni strumenti: L’eliminazione dei c.d. enti inutili Razionalizzazione dei livelli di governo Prof. Giuseppe Piperata
La semplificazione amministrativa a. Le misure generali nella l. 241 del 1990: richiamo dei principi; informatizzazione della Pa e uso della telematica; Conferenza dei servizi: ovvero del coordinamento; Autocertificazione: ovvero dell’autoamministrazione; l’importanza del tempo: aspetti generali; il nuovo art. 2, l.n. 241/1990, alla luce delle modifiche introdotte dal d.l. n. 5 del 2012: artt. 16 e 17 (rinvio); Il nuovo art. 17 bis in tema di silenzio assenso tra P.A. introdotto dalla L. 124/2015 (segue) il silenzio (rinvio) b. Le misure specifiche per alcune categorie di soggetti: lo SPUN (il dpr n. 168/2010): lo SPUN: finalità dell’istituto ed evoluzione storica; ambito di applicazione; gli aspetti organizzativi: gli aspetti procedurali: c. Le misure di semplificazione nella legislazione regionale. Prof. Giuseppe Piperata
Dalla DIA alla SCIA Prof. Giuseppe Piperata
L’evoluzione della disciplina e caratteri dell’istituto In origine, 1990, era definito denuncia di inizio attività, poi dichiarazione di inizio attività (2005), oggi segnalazione certificata di inizio attività; Si tratta, almeno secondo l’opinione prevalente, di una misura di liberalizzazione e non di una misura di semplificazione; Sotto tale aspetto si differenzia dal silenzio – assenso e dalle ipotesi disciplinate dall’art. 20. In questo caso, il privato per poter operare ha bisogno di un intervento autorizzatorio della p.a., che se non interviene entro i termini previsti, si da per acquisito; viceversa, nel caso della Scia, il privato può iniziare la sua attività, ma la p.a. può sempre intervenire al fine di inibirla, quando questa non presenti i requisiti previsti dalla legge o sia in contrasto con qualche interesse pubblico da tutelare. Prof. Giuseppe Piperata
La segnalazione e gli atti sostituibili La segnalazione di inizio di attività presentata dall’interessato può sostituire (Art. 19 c.1): Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale; condizioni richieste: il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale; non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi. Prof. Giuseppe Piperata
Esclusioni La segnalazione di inizio di attività non si applica: Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 19, cc. 1 e 4 bis). Prof. Giuseppe Piperata
Facoltà del privato e effetto semplificatorio L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente. (art. 19, c.2). Novità rispetto al passato. Prof. Giuseppe Piperata
Poteri spettanti all’amministrazione Ricevuta la segnalazione l’amministrazione può esercitare: Poteri di controllo e verifica: quando valuta la sussistenza dei requisiti dichiarati; Poteri inibitori: quando adotta provvedimenti diretti a impedire al privati di svolgere l’attività segnalata; Poteri conformativi: quando impone ai privati interessati determinate prescrizioni al fine di rendere compatibile l’attività intrapresa. Prof. Giuseppe Piperata
I poteri inibitori della PA: le novità introdotte dalla L. 124/2015 L’amministrazione competente adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa (Art. 19, c. 3); Condizioni: accertata carenza dei requisiti e dei presupposti necessari; entro sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione. Il termine deve intendersi perentorio (Cons. Stato, Ad. pl., n. 15/2011); qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell’attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata. Prof. Giuseppe Piperata
I poteri di autotutela della PA: le novità introdotte dalla L. 124/2015 L’amministrazione competente può adottare provvedimenti in autotutela. Non è un annullamento, mancando un provvedimento amministrativo (Cons. Stato, Ad. pl. n. 15/2011). Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'art. 21 nonies (art. 19 co. 4) Prof. Giuseppe Piperata
I poteri di autotutela della PA: le novità introdotte dalla L. 124/2015 Condizioni Quelle previste dall'art. 21 nonies. Scompare ogni rinvio al potere di adottare determinazioni ai sensi dell’art. 21quinquies, in materia di revoca. Tempo: si dovrebbe ritenere che il potere di inibizione debba esercitarsi negli stessi confini temporali del termine ragionevole e, comunque, non oltre i diciotto mesi (art. 21 nonies co. 1 come modificato dalla L. 124/2015) È stato soppresso ogni richiamo puntuale ai poteri “successivi” della PA nelle materie “sensibili” (pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale)
I poteri repressivi della PA: le novità della L. 124/2015 Dal nuovo art. 19, comma 3, per effetto della riformulazione disposta dalla legge n. 124/2015, scompare l’originario periodo in forza del quale «in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti inibitori o conformativi.» (art. 19 co. 3) Ora resta la sola previsione del comma 6 in base alla quale, ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni. Ma si tenga presente che l’art.21 nonies, c. 2 bis, prevede sempre il potere dell’amministrazione di annullare i provvedimenti amministrativi conseguenti a false attestazioni o dichiarazioni anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi. Prof. Giuseppe Piperata
La Scia e l’attività edilizia Art. 22, dpr n. 380/2001 prevede che sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi edilizi minori, ossia non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente; Ai sensi poi dell’art. 23, il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie; Si prevede anche che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Prof. Giuseppe Piperata
La Scia e l’attività edilizia Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali(art. 19, c. 6 bis) . Inoltre, l'articolo 5, comma 2, legge n. 106 del 2011, ha indicato il criterio interpretativo attraverso il quale leggere le disposizioni in materia di Scia: “le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano altresì nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale”. Prof. Giuseppe Piperata
Natura della SCIA La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività si riferiscono ad attività liberalizzate e non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili (Art. 19, c. 6 ter); La SCIA ha natura di atto privato e non di atto amministrativo (Cons. Stato, Ad. Pl., n. 15/2011): Conseguenze: La SCIA non è impugnabile davanti al giudice amministrativo; Non c’è l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento; né la comunicazione previa dei motivi ostativi (Consiglio di Stato, sez. IV 14 aprile 2014 n. 1800). Prof. Giuseppe Piperata
Profili processuali Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Art. 19, c. 6 ter); Il terzo potrebbe tutelarsi impugnando il “provvedimento tacito”, identificabile nell’inerzia dell’amministrazione che non ha esercitato i poteri inibitori. Potrebbe esperire una azione di annullamento e anche di adempimento (diretta a imporre all’amministrazione di inibire). Prima della scadenza del termine entro il quale la pa può inibire l’attività, il terzo potrebbe esperire un’azione di accertamento (Cons. Stato, Ad. pl. n. 15/2011). Prof. Giuseppe Piperata
Grazie per l’attenzione piperata@iuav.it 24