Corso di Formazione per Docenti della Scuola Secondaria di II grado

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Corso di Formazione per Docenti della Scuola Secondaria di II grado La valutazione e l’Esame di Stato degli studenti con disabilità ( Docenti ITIS e LST “Sarrocchi” di Siena: Prof.ssa Carlotta Agnelli, Prof.ssa Francesca Leoncini )

Contenuti del Corso Tre principi chiave per la valutazione degli alunni con disabilità Criteri generali per la valutazione nel secondo ciclo: In caso di programmazione curriculare o su obiettivi minimi In caso di programmazione differenziata L‘Esame di Stato conclusivo (in entrambi i casi) 2

Principi chiave per la valutazione degli alunni con disabilità

Tre principi chiave: La valutazione è un diritto La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al loro PEI La valutazione è compito di tutti gli insegnanti

Principi chiave per la valutazione Il diritto all’educazione e all’istruzione è sancito anche per gli alunni con disabilità dalla L.104/92, art.12, comma 2: E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. La valutazione degli apprendimenti è una componente indispensabile di qualsiasi attività di insegnamento intenzionale e questo vale certamente anche in caso di disabilità. Per questo è importante sottolineare che ogni alunno, anche con disabilità grave, e la sua famiglia hanno diritto a veder seriamente valutati i risultati dell’azione educativa e didattica svolta a scuola. Tre principi chiave: La valutazione è un diritto La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al loro PEI La valutazione è compito di tutti gli insegnanti Approfondimenti in rete: Articolo di Salvatore Nocera su EdScuola: "La valutazione è un diritto": http://www.edscuola.it/archivio/handicap/diritto_valutazione.htm

Principi chiave per la valutazione La valutazione degli apprendimenti per i soggetti con disabilità va riferita sempre alle potenzialità della persona e alla situazione di partenza definiti nella individualizzazione dei percorsi formativi e di apprendimento. Si useranno pertanto per loro delle scale valutative riferite non a profili standard ma a quanto predisposto nel Piano Educativo Individualizzato. Ovviamente può succedere che il PEI preveda gli stessi obiettivi della classe, eventualmente raggiunti o valutati in modo diverso. Questo dovrebbe essere la norma per gli alunni che presentano solo minorazioni di tipo motorio o sensoriale, ma è possibile anche in altri casi. Tre principi chiave: La valutazione è un diritto La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al loro PEI La valutazione è compito di tutti gli insegnanti

Cosa è il PEI Il Piano Educativo Individualizzato descrive annualmente gli interventi educativi e didattici destinati all’alunno, definendo: finalità e obiettivi didattici e in particolare gli obiettivi educativi, di socializzazione e gli obiettivi di apprendimento riferiti alle diverse aree, perseguibili nell’anno anche in relazione alla programmazione di classe; itinerari di lavoro (le attività specifiche); i metodi, i materiali, i sussidi e tecnologie con cui organizzare la proposta, compresa l’organizzazione delle risorse (orari e organizzazione delle attività); criteri e metodi di valutazione; forme di integrazione tra scuola ed extrascuola. È parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe. Poiché la valutazione degli alunni con disabilità è riferita al PEI, questo documento dovrà contenere in modo chiaro tutti gli elementi che consentiranno poi effettivamente di valutare gli esiti dell’azione didattica.

Principi chiave per la valutazione Tutti gli insegnanti titolari della classe dell’alunno con disabilità sono corresponsabili dell’attuazione del PEI ed hanno quindi il compito di valutare i risultati dell’azione didattica-educativa. La valutazione non può mai essere delegata al solo insegnante di sostegno. Tre principi chiave: La valutazione è un diritto La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al loro PEI La valutazione è compito di tutti gli insegnanti

Principi chiave per la valutazione: gli insegnanti di sostegno […] I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano. […] (L.104/92) […] I docenti di sostegno partecipano alla programmazione educativa e didattica ed alle attività di competenza degli organi collegiali […] (T.U. 297/94) […] Gli insegnanti di sostegno fanno parte del C. di C. e partecipano a pieno titolo alle operazioni di valutazione con diritto di voto per tutti gli alunni della classe in cui operano […] (OM. 266/97 – OM. 80/95 – OM. 266/97 – OM. 330/97 – OM.90/01)

Valutazione nel Secondo Ciclo

La valutazione degli alunni con disabilità Valutazione nel Secondo Ciclo La valutazione degli alunni con disabilità Nel secondo ciclo di istruzione (secondaria di 2° grado) può essere: Curriculare, o comunque globalmente riconducibile alla programmazione del corso di studi. Differenziata: consente la frequenza alla classe successiva.

Nel secondo ciclo di istruzione (secondaria di 2° grado) Valutazione nel Secondo Ciclo Nel Secondo Ciclo di istruzione agli studenti con disabilità viene garantita la frequenza, ma non il conseguimento del titolo di studio. Per loro sono possibili pertanto due percorsi distinti: uno curriculare, o per obiettivi minimi, che porta al conseguimento di un regolare titolo di studio (Diploma); uno differenziato che consente solo la frequenza nella scuola e porta, alla fine, al rilascio di un Attestato, non del Diploma. Nel secondo ciclo di istruzione (secondaria di 2° grado) può essere: Curriculare, o comunque globalmente riconducibile alla programmazione del corso di studi. Differenziata: consente la frequenza alla classe successiva.

Valutazione nel Secondo Ciclo Alunni in situazione di Handicap che raggiungono gli obiettivi previsti per la classe (obiettivi curricolari o minimi) Alunni in situazione di Handicap che non raggiungono gli obiettivi previsti per la classe (obiettivi differenziati) Prove uguali alla classe Prove equipollenti Prove differenziate 3° anno negli Istituti Professionali Diploma Esame di Qualifica Certificato di Credito Formativo Termine secondo ciclo di istruzione Diploma Attestato di Credito Formativo

Nel secondo ciclo di istruzione (secondaria di 2° grado) Valutazione nel Secondo Ciclo Anche in caso di programmazione curriculare va definito un Piano Educativo Individualizzato. Può prevedere dei piccoli adattamenti rispetto alla programmazione della classe ma il Consiglio di Classe dovrà deliberare che esso, globalmente, è riconducibile ai programmi di quell’ordinamento di studi (per questo si parla anche, in questo caso, di programmazione per obiettivi minimi). All’inizio dell’anno scolastico, subito dopo la definizione del PEI, il Consiglio di Classe (solo docenti) definisce se esso è valido per il conseguimento del titolo di studio. Alla fine dell’anno scolastico, in sede di scrutinio, si valuta se gli obiettivi sono stati raggiunti. Non è lecito decidere solo alla fine dell’anno se la promozione o l’eventuale diploma che si sta rilasciando abbiano o meno valore legale. Nel secondo ciclo di istruzione (secondaria di 2° grado) può essere: Curriculare, o comunque globalmente riconducibile alla programmazione del corso di studi. Differenziata: consente la frequenza alla classe successiva. . Approfondimenti in rete: Si segnala in particolare l’Ordinanza Ministeriale n. 40 dell’ 08.04.2009 “Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2008/2009”. L’art. 17 è dedicato agli Esami dei candidati in situazione di handicap.

? Valutazione nel Secondo Ciclo Il PEI può essere curriculare in alcune materie e differenziato in altre? Succede spesso che ci siano nelle varie discipline delle differenze più o meno marcate rispetto al programma della classe, ma il Consiglio di Classe deve esprimere, collegialmente, una valutazione unica e globale su tutta la programmazione, analogamente a quello che si fa in sede di scrutinio finale per decidere l’ammissione alla classe successiva. Il PEI può essere curriculare in alcune materie e per obiettivi minimi in altre? Sì, qualora lo studente riesca a raggiungere gli obiettivi della classe solo in alcune discipline.

Nel secondo ciclo di istruzione (secondaria di 2° grado) Valutazione nel Secondo Ciclo Un elemento importantissimo del Piano Educativo Individualizzato degli studenti che seguono una programmazione curriculare o per obiettivi minimi è la definizione dei criteri o dei metodi di valutazione. Anche se gli obiettivi didattici sono sostanzialmente uguali a quelli dei compagni, la situazione di disabilità può a volte richiedere che vengano attivate delle procedure molto diverse nel momento in cui si va ad accertare il loro raggiungimento. Occorre in particolare definire bene il concetto di equipollenza: usare metodi diversi per verificare il raggiungimento degli stessi obiettivi. Nel secondo ciclo di istruzione (secondaria di 2° grado) può essere: Curriculare, o comunque globalmente riconducibile alla programmazione del corso di studi. Differenziata: consente la frequenza alla classe successiva.

Nel secondo ciclo di istruzione (secondaria di 2° grado) Valutazione nel Secondo Ciclo Esempi di applicazione del concetto di equipollenza: Prove diverse rispetto alla modalità di espressione-comunicazione. Ad esempio: una prova scritta o grafica diventa orale, una orale diventa scritta ecc. Prove diverse rispetto alla modalità di somministrazione: domande aperte diventano chiuse, a scelta multipla ecc. Prove diverse rispetto ai tempi: oltre all'assegnazione di un tempo maggiore a disposizione si può variare anche la frequenza delle verifiche o interrogazioni e definire la loro programmazione. Prove diverse rispetto alla quantità: numero di esercizi, di domande ecc. Se non è possibile aumentare i tempi o se la resistenza fisica del soggetto non consente la somministrazione di un’intera prova, si possono selezionare e proporre solo le parti più significative. Prove diverse rispetto ai contenuti, che rimangono però idonei a valutare globalmente il raggiungimento degli obiettivi. Nel secondo ciclo di istruzione (secondaria di 2° grado) può essere: Curriculare, o comunque globalmente riconducibile alla programmazione del corso di studi. Differenziata: consente la frequenza alla classe successiva.

Nel secondo ciclo di istruzione (secondaria di 2° grado) Valutazione nel Secondo Ciclo Quando gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato sono nettamente difformi rispetto a quelli dell’ordinamento di studi della classe, la programmazione viene dichiarata differenziata e l’alunno pertanto non può conseguire il titolo di studio. La famiglia va informata di questa scelta e ha facoltà di opporsi; in questo caso l’alunno seguirà ugualmente il suo PEI, con il sostegno e ogni altra tutela prevista, ma la valutazione sarà effettuata in base ai criteri definiti per tutta la classe. Nel secondo ciclo di istruzione (secondaria di 2° grado) può essere: Curriculare, o comunque globalmente riconducibile alla programmazione del corso di studi. Differenziata: consente la frequenza alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un attestato delle competenze.

Nel secondo ciclo di istruzione (secondaria di 2° grado) Valutazione nel Secondo Ciclo Alla fine dell’anno, l’alunno che segue una programmazione differenziata viene ammesso alla classe successiva. Sulla pagella andrà annotato che la valutazione è stata effettuata in base al proprio Piano Educativo Individualizzato (O.M.90/2001, art.15, comma 2). Nessuna nota particolare va mai inserita nei tabelloni esposti al pubblico. Negli anni successivi, l’alunno prosegue automaticamente con la programmazione differenziata. Il Consiglio di Classe può deliberare il rientro dalla programmazione differenziata modificando il PEI dell’alunno con disabilità in modo che torni ad essere riconducibile ai programmi (O.M.90/2001, art.15, comma 4). Con questa decisione del Consiglio di Classe (non sono richiesti esami integrativi) il percorso dell’alunno riacquista valore legale. Nel secondo ciclo di istruzione (secondaria di 2° grado) può essere: Curriculare, o comunque globalmente riconducibile alla programmazione del corso di studi. Differenziata: consente la frequenza alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un attestato delle competenze.

Ordinanza Ministeriale n. 90 del 21 maggio 2001 Art. 15 Valutazione degli alunni in situazione di handicap 2. Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C.M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l’attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato.

? Valutazione nel Secondo Ciclo Evoluzione del percorso e conseguimento di Diploma di Qualifica/Diploma: Per un alunno che ha seguito un PEI differenziato e’ possibile, qualora all’inizio dell’anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, ipotizzare e realizzare un PEI riferito agli obiettivi minimi e permettere all’alunno di ottenere il diploma? Sì, lo afferma espressamente l’O.M. 21 maggio 2001 n. 90, art. 15 comma 4.

Ordinanza Ministeriale n. 90 del 21 maggio 2001 Art. 15 Valutazione degli alunni in situazione di handicap 4. […] Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt. 12 e 13, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione. […]

conclusivo del secondo ciclo di istruzione Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione Alunni con disabilità

Esame di Stato – Alunni con disabilità La valutazione si effettua sempre sul PEI. Se il PEI è curriculare o su obiettivi minimi, il superamento dell’Esame comporta il rilascio del Diploma (con nessuna menzione del sostegno ricevuto) Se il PEI è differenziato viene comunque attribuito un punteggio in centesimi ma viene rilasciato un Attestato di Crediti Formativi 24

Esame di Stato – Documentazione del C.d.C. DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO I Consigli di Classe elaborano entro il 15 maggio il documento che viene affisso all’albo dell’Istituto (dopo il 15 maggio) e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia. (OM. 40/2009, art.6) Nella classe è inserito un alunno per il quale è stato predisposto e realizzato un P.E.I. che prevede un sistema di valutazione che fa riferimento a … (obiettivi curricolari, obiettivi minimi, obiettivi differenziati), pertanto le Prove d’Esame accerteranno una preparazione idonea al rilascio di … (Diploma di Stato - Attestato di Crediti Formativi). Nell’allegato n°… sono descritte nel dettaglio motivazioni e modalità di effettuazione delle prove d’esame. RELAZIONE ALUNNO H (allegato al documento del 15 maggio) L’allegato può non essere affisso all’albo dell’istituto e non essere consegnato a ciascun candidato… su richiesta va fornita copia.

Esame di Stato – Documentazione del C.d.C. O.M. 40/2009, art. 6: documento del Consiglio di Classe 1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. 2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami. 6. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori. 7. Il documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.

? Trasparenza e Privacy Documento del 15 maggio e relazione dell’alunno disabile: come coniugare le informazioni con la L.196/2003 (privacy)? Possono essere inserite informazioni per esteso sui dati personali e sensibili? Si tratta di una valutazione da effettuarsi nell’ambito dell’autonoma responsabilità delle singole scuole, chiamate a dare coerente applicazione alla normativa vigente sulla privacy. Comunque, le informazioni relative allo studente con handicap si ritiene non possano essere rese pubbliche. Tali informazioni saranno perciò contenute in una specifica relazione (obbligatoria) per ciascuno studente certificato, da predisporsi congiuntamente al documento del 15 di maggio, ma da trattare nel rispetto dei vincoli della privacy.

Esame di Stato – Relazione allegata RELAZIONE ALUNNO H (allegato al documento del 15 maggio) Il Consiglio di classe, al fine di consentire alla Commissione d’Esame di operare correttamente secondo quanto previsto dall’Art. 6, comma 1 del DPR 323/1998, deve predisporre: - la documentazione relativa ai singoli candidati in situazione di handicap; - per i candidati che ne abbiano bisogno, le richieste di prove equipollenti e/o di assistenza e/o di tempi più lunghi sia per le prove scritte che per quelle orali; - per i candidati che abbiano seguito un percorso didattico differenziato, la richiesta di prove coerenti con tale percorso e finalizzate al rilascio dell’Attestato di Credito Formativo (Art. 13, comma 2, DPR 323/1998); - nel caso di candidati non vedenti, la richiesta al Ministero del testo delle prove in Braille; - in altri casi particolari la richiesta di "buste" supplementari o di prove suppletive ecc. (queste richieste vanno fatte per tempo dal D.S. dell’istituto e non riguardano il lavoro dei Consigli di Classe).

Esame di Stato – Relazione allegata In particolare, la RELAZIONE può avere una struttura contenente: - descrizione del deficit e dell’handicap; descrizione del percorso realizzato dall’alunno: a) conoscenze, competenze e capacità raggiunte, b) difficoltà incontrate e come sono state superate o non superate, c) discipline per le quali sono stati adottati particolare criteri didattici, d) percorsi equipollenti eventualmente svolti, e) attività integrative e di sostegno svolte, anche in sostituzione parziale o totale di alcune discipline; esposizione delle modalità di formulazione e realizzazione delle prove per le valutazioni: con quali tecnologie, strumenti, modalità, contenuti e assistenza; eventuale richiesta di prove equipollenti e di assistenza, indicando chiaramente: a) quale tipo di prova si richiede, b) quale tipo di assistenza e con quali compiti, c) quale durata per le prove scritte.

ORDINANZA MINISTERIALE N.40 del 08/04/2009 ART. 13 – Riunione Preliminare 5. Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive la classe/commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina: […] documentazione relativa ai candidati in situazione di handicap ai fini degli adempimenti di cui all'art. 17; […]

Relativamente all’Esame di Stato: Esame di Stato: candidati con DSA DSA – Disturbo Specifico dell’Apprendimento: dislessia, disortografia, discalculia Agli studenti a cui viene certificato un DSA, non viene più assegnato l’insegnante di sostegno Durante il percorso scolastico, lo studente con DSA deve comunque poter usufruire di strumenti compensativi e dispensativi (Regolamento sulla valutazione, art. 10, comma 1) Relativamente all’Esame di Stato: Anche per i candidati con DSA, il C.d.C. deve predisporre una specifica relazione Ciò affinché il candidato possa usufruire di tutti gli strumenti e le strategie didattiche e metodologiche che la normativa vigente mette a sua disposizione (OM 40/2009, art. 12, comma 7; Regolamento sulla valutazione, art. 10, comma 1). Come nei casi già presi in esame, la relazione verrà allegata al documento del 15 maggio, avendo cura di trattare i dati sensibili nel rispetto della L.196/2003 (privacy).

Esame di Stato: candidati con DSA ORDINANZA MINISTERIALE N.40 del 08/04/2009 ART. 12 – Diario delle operazione e delle prove 7. […] La Commissione terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.), sia in sede di predisposizione della terza prova scritta, che in sede di valutazione delle altre due prove scritte, prevedendo anche la possibilità di riservare alle stesse tempi più lunghi di quelli ordinari. Al candidato sarà consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno.

Esame di Stato: candidati con DSA Regolamento concernente “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni …” approvato dal Consiglio dei Ministri il 13/03/2009. Articolo 10 - Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA) 1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Esame di Stato: candidati con DSA Nota MIUR n.4099/A4 del 05.10.2004 “Iniziative relative alla dislessia” in accordo MIUR – SINPIA – AID : uso di STRUMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI Nota MIUR n. 26/A4 del 05.01.2005 “Iniziative relative alla dislessia” si precisa che: Per l’utilizzazione degli strumenti dispensativi e compensativi è sufficiente la DIAGNOSI SPECIALISTICA di disturbo specifico dell’apprendimento Tali strumenti devono essere applicati in tutte le fasi del percorso scolastico, compresi I MOMENTI DI VALUTAZIONE FINALE Dispensare da: lettura a voce alta, scrittura veloce sotto dettatura, lettura di consegne, uso del vocabolario. Compensare: concedendo tempi più lunghi per prove scritte o riducendo le stesse concedendo l’uso di strumenti compensativi (es. tabelle di formule, calcolatrice) permettendo l’uso di strumenti informatici (videoscrittura con correttore ortografico o sintesi vocale) operando semplificazioni testuali: carico informativo alleggerito, testi ridotti quantitativamente operando una valutazione che non tenga conto dell’errore ortografico, ma del contenuto

? Insegnanti di Sostegno Il docente di sostegno che ha seguito durante l'anno scolastico un candidato in situazione di handicap deve essere incluso nella Commissione di Esame? Il docente di sostegno, ai sensi della CM n.20 del 16/2/2007, può essere designato dal Consiglio di classe Commissario interno; ha facoltà, ai sensi della medesima circolare, di presentare domanda quale Presidente o Commissario esterno. Il docente di sostegno può essere chiamato dalla Commissione d‘Esame per assistenza al candidato.

DEVE MOTIVARE LE PROPRIE DECISIONI Esame di Stato – L’insegnante di Sostegno Se l’insegnante di sostegno non è stato precedentemente nominato dal C.d.C. come Commissario interno: viene nominato dal Presidente di Commissione sulla base del documento del 15 maggio e della relazione allegata sull’alunno H partecipa alla riunione preliminare svolge assistenza alle prove scritte e al colloquio non partecipa alle operazioni di valutazione Osservazione!!! Il Presidente di Commissione che decide in senso avverso a quanto previsto nel documento del 15 maggio e nell’allegata relazione DEVE MOTIVARE LE PROPRIE DECISIONI

Esame di Stato La valutazione si effettua sempre sul PEI. Se il PEI è curriculare o su obiettivi minimi, il superamento dell’esame comporta il rilascio del Diploma (con nessuna menzione del sostegno ricevuto) Se il PEI è differenziato viene comunque attribuito un punteggio in centesimi ma viene rilasciato un attestato delle competenze Per i candidati con PEI curricolare sono previsti, se necessario: assistente (può essere l’insegnante di sostegno o altra figura professionale, secondo le indicazioni del Consiglio di Classe); tempi maggiori per le prove scritte; strumenti tecnici di supporto (ad esempio il computer che ha usato durante l’anno); prove equipollenti.

Esame di Stato: presenza di assistenti La richiesta di assistenza va precisata e motivata, sulla base di quanto previsto e realizzato nel PEI, nella relazione allegata al documento del 15 maggio Assistenza per l’autonomia: es.: per consultazione del vocabolario, lettura e/o traduzione del testo in un linguaggio accessibile, … ma anche per mangiare un panino, bere, girare la pagina, … Assistenza per la comunicazione: riguarda la comunicazione in generale Le persone che possono prestare assistenza possono essere più di una, ad esempio chi presta opera di assistenza durante la prima prova può non essere colui che la presta durante la 3^ prova o durante il colloquio (DM170/95). Tale presenza deve essere motivata prova per prova nella relazione del C.di C. Si ricorda che, se il Presidente di Commissione decide in senso contrario o comunque diverso da quanto previsto nel documento del 15 maggio dal consiglio di classe/commissione, DEVE MOTIVARE LE PROPRIE DECISIONI

Esame di Stato: prove equipollenti La valutazione si effettua sempre sul PEI. Se il PEI è curriculare o su obiettivi minimi, il superamento dell’esame comporta il rilascio del Diploma (con nessuna menzione del sostegno ricevuto) Se il PEI è differenziato viene comunque attribuito un punteggio in centesimi ma viene rilasciato un attestato delle competenze Le prove equipollenti:  possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti (O.M.40/2009, art.17, comma 1; DPR 323/1998, art.6, comma1);  devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame;  possono riguardare anche la prima e la seconda prova, ossia quelle inviate dal Ministero;  vengono predisposte dalla Commissione, eventualmente con l’aiuto di esperti.

? Esame riconducibile agli obiettivi Ministeriali o con prove equipollenti Nel caso di alunni in situazione di handicap la prima e la seconda prova scritta possono essere formulate in modo diverso? Possono esserlo, se il tipo di handicap lo richiede. In tali casi, la Commissione di esame predispone prove equipollenti.

? Nell’esame equipollente, chi prepara la/le prove equipollenti? Esame riconducibile agli obiettivi Ministeriali o con prove equipollenti Nell’esame equipollente, chi prepara la/le prove equipollenti? Ricordiamo di non confondere in alcun modo le prove differenziate con quelle equipollenti. Le prove equipollenti sono predisposte dalla Commissione d’Esame, eventualmente avvalendosi di personale esperto (O.M. 40/2009, art. 17, comma 1), sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio di Classe nella relazione allegata al Documento del 15 maggio.

ORDINANZA MINISTERIALE N.40 del 08/04/2009 Art. 17 - ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP (Esame equipollente) 1. Ai sensi del Regolamento (DPR 323/1998, art.6, comma1), la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

Decreto del Presidente della Repubblica n.323 del 23/07/1998 Art. 6 (Esami dei candidati con handicap) 1. (Regolamento) Ai fini di quanto previsto dall’articolo 16, commi 3 e 4, della legge 3 febbraio 1992, n. 104, confluito nell’art. 318 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati e che possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame. Per la predisposizione delle prove d’esame, la commissione d’esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l’alunno durante l’anno scolastico.

Esame di Stato: prove equipollenti Le prove equipollenti possono consistere in: MEZZI DIVERSI: le prove possono essere svolte con l’ausilio di strumenti informatici (es. scrittura con correttore ortografico per DSA) MODALITA’ DIVERSE: possono essere predisposte prove scritte al posto di orali o viceversa, prove strutturate con risposte chiusa anziché aperta, vero/falso,… CONTENUTI DIFFERENTI DA QUELLI PROPOSTI DAL MINISTERO: possono essere predisposte prove studiate ad hoc o trasformare le prove ministeriali (ci si avvale di personale esperto e qualificato, anche esterno alla commissione) TEMPI PIU’ LUNGHI: può essere consentito del tempo aggiuntivo a quello normalmente previsto (anche per il resto della classe di appartenenza). La valutazione si effettua sempre sul PEI. Se il PEI è curriculare o su obiettivi minimi, il superamento dell’esame comporta il rilascio del Diploma (con nessuna menzione del sostegno ricevuto) Se il PEI è differenziato viene comunque attribuito un punteggio in centesimi ma viene rilasciato un attestato delle competenze

Esame di Stato: prove equipollenti (mezzi diversi) Al fine del rilascio del titolo di studio sono importanti le conoscenze, le competenze e le capacità conseguite dall’alunno, e non il percorso fatto per conseguirle. Con prove equipollenti si intende che: la prova inviata dal Ministero della Pubblica Istruzione è svolta con mezzi diversi: ad esempio, computer, ausili per la scrittura, per mezzo della dettatura all’insegnante di sostegno, ecc. In questo caso occorre accertare come l’alunno potrà svolgere le prove e se tale svolgimento può disturbare i compagni (alcuni alunni che non sono in grado di scrivere i loro testi sono, in genere, abituati a dettare ad alta voce;...). Nel caso sia necessaria una postazione fuori dall’aula nella quale lavorano tutti gli altri alunni, la commissione deve predisporre la vigilanza necessaria. Ad esempio, nel caso di: candidati non udenti o ipoacusici: 1^ e 2^ PROVA in LIS traduzione dell’ insegnante di sostegno/esperti esterni; candidati non vedenti o ipovedenti: uso del computer o della dettatura dell’assistente; la normativa (OM 40/2009, art.17, comma 2) prevede:

(Esame equipollente) ORDINANZA MINISTERIALE N.40 del 08/04/2009 Art. 17 - ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP (Esame equipollente) 2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il linguaggio braille la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell’attività scolastica ordinaria. Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta dell’istituto scolastico interessato, che in ogni caso comunica alla Struttura tecnica operativa del Ministero la percentuale di ingrandimento.

Esame di Stato: prove equipollenti (modalità diverse) la prova inviata dal Ministero della Pubblica Istruzione è svolta con modalità diverse: ad esempio, la prova è “tradotta” in quesiti con alcune possibili risposte chiuse, cioè in prove strutturate o in griglie. In questo caso è bene valutare attentamente la strategia adottata; ad esempio, può essere inopportuno che il consiglio di classe proponga alla commissione una prova equipollente che consista nello svolgimento di una parte della prova ministeriale. E’ anche sconsigliabile fare attendere il candidato in situazione di handicap mentre la Commissione decide e/o prepara la prova e/o le modalità di svolgimento.

Esame di Stato: prove equipollenti (contenuti differenti) La prova è proposta dalla Commissione d’esame e ha contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti da quelli proposti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ma ad essi equipollenti: la prova proposta dalla commissione deve infatti essere tale da poter verificare la preparazione culturale e professionale del candidato; essa deve inoltre essere omogenea con il percorso svolto dal candidato e deve poter essere realizzata dal candidato con le stesse modalità, gli stessi tempi e la stessa assistenza utilizzati nelle prove di verifica fatte durante l’anno scolastico; il Consiglio di Classe, qualora richieda questo tipo di prova, deve fornire nella relazione tutte le informazioni utili per la preparazione del testo e/o dei testi delle prove, fornendo a parte il testo delle prove realizzate durante l’anno dal candidato.

Esame di Stato: prove equipollenti (contenuti differenti) La Commissione (eventualmente avvalendosi di personale esperto), deve preventivamente preparare le prove d’esame diverse da quelle proposte dal Ministero della Pubblica Istruzione, coerenti col programma svolto dal candidato e seguendo le indicazioni fornite dal Consiglio di classe circa i contenuti, le modalità, l’assistenza e i tempi. E’ consigliabile che ciò avvenga dopo: avere letto la relazione del Consiglio di classe, esaminato il percorso formativo, consultato i commissari interni o l’insegnante curriculare o il docente di sostegno esaminato testi di prove eseguite durante l’anno.

Esame di Stato: prove equipollenti (colloquio) Per quanto riguarda il colloquio esso si può realizzare mediante: prove scritte, test, o qualsiasi altra strumentazione o tecnologia; attraverso un operatore che medi tra il candidato e l’esaminatore, ad esempio, un docente o assistente o operatore mediatore esperto traduce il linguaggio verbale del docente in linguaggio gestuale comprensibile dall’alunno audioleso e, viceversa, il linguaggio gestuale dell’alunno in linguaggio verbale comprensibile al docente.

Esame di Stato: tempi più lunghi Prove equipollenti: la predisposizione sulla base delle indicazioni fornite dalla relazione del C. di C., a seconda della tipologia, può richiedere tempi più o meno lunghi, pertanto è opportuno prevedere in anticipo quanto tempo occorre in modo da non far attendere l’allievo H. Sulla base delle considerazioni e dell’esperienza documentate nella relazione del C.di C. si potrà prevedere, dandone comunicazione preventiva, un tempo di inizio ritardato nella mattinata per tutti. Nel produrre la richiesta motivata di un numero di giorni maggiore è opportuno riflettere che: la durata delle prove d’esame è superiore a quella standard delle verifiche 2. che forse è preferibile impostare durante l’anno prove equipollenti che richiedano un tempo di effettuazione ridotto in modo da impostare allo stesso modo le prove d’esame senza ricorrere ad un numero maggiore di giorni Se il Presidente di Commissione decide in senso contrario/diverso a quanto previsto dal C.di C. DEVE MOTIVARE LA PROPRIA DECISIONE

ORDINANZA MINISTERIALE N.40 del 08/04/2009 Art. 17 - ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP (Esame equipollente) 3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n. 104/1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni. (DPR 323/1998, art.6, comma3)

Decreto del Presidente della Repubblica n.323 del 23/07/1998 Art. 6 (Esami dei candidati con handicap) 3. (Regolamento) I tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell’articolo 16 della citata legge n. 104 del 1992, non possono di norma comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell’handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

Esame di Stato: programmazione differenziata La valutazione si effettua sempre sul PEI. Se il PEI è curriculare o su obiettivi minimi, il superamento dell’esame comporta il rilascio di un regolare diploma (con nessuna menzione del sostegno ricevuto) Se il PEI è differenziato viene comunque attribuito un punteggio in centesimi ma viene rilasciato un attestato delle competenze I candidati con PEI differenziato sostengono prove predisposte appositamente per loro dalla commissione (OM 40/2009, art.17, comma 4). E’ possibile anche per loro usufruire di tempi più lunghi, ma, in genere, non se ne ravvisa la necessità considerando che le prove sono tarate sulle loro effettive capacità. Possono servirsi degli strumenti tecnici che hanno usato durante l’anno. Possono essere assistiti da un operatore: in genere è l’insegnante di sostegno che non fa parte della commissione d’esame, ma che può dare il suo contributo ad esempio per la preparazione delle prove. Non si può parlare in questo caso di prove equipollenti.

(Esame differenziato) ORDINANZA MINISTERIALE N.40 del 08/04/2009 Art. 17 - ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP (Esame differenziato) 4. I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n. 323/1998. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.

Esame di Stato: programmazione differenziata L’Attestato di Crediti Formativi La Circolare n. 11186 del 20 luglio 2001 ha fornito indicazioni più puntuali sui contenuti dell’Attestato di Crediti Formativi con l’obiettivo di: descrivere le competenze e le capacità acquisite dall'alunno disabile, indicando anche in quale contesto tali competenze e tali capacità possono realizzarsi; permettere al Servizio informativo per il lavoro (SIL), all'ufficio di collocamento o ai nuovi uffici per l'impiego di leggere le competenze e le capacità conseguite dall'alunno disabile e di avere quindi la possibilità di offrire un lavoro il più rispondente possibile alle reali capacità dell'alunno; fornire al datore di lavoro informazioni chiare e univoche sulle capacità possedute dall'alunno disabile e su come tali capacità possono esplicarsi; essere compilato anche per gli alunni disabili definiti "gravi" perché possono fornire informazioni anche per la scelta e l'inserimento in una situazione protetta. Questo attestato, pur non avendo il valore del diploma, non può essere considerato come una mera dichiarazione di frequenza. La valutazione si effettua sempre sul PEI. Se il PEI è curriculare o su obiettivi minimi, il superamento dell’esame comporta il rilascio di un regolare diploma (con nessuna menzione del sostegno ricevuto) Se il PEI è differenziato viene comunque attribuito un punteggio in centesimi ma viene rilasciato un Attestato di competenze Approfondimenti in rete: La Circolare 11186 del 20.07.2001 “Certificazioni per gli alunni in situazione di handicap” presenta il modello di attestazione delle competenze per gli alunni con disabilità che non conseguono il titolo di studio: http://www.pubblica.istruzione.it/news/2001/cm125_01.shtml

Esame Differenziato ? Quale tipo di certificazione deve essere predisposto per i candidati che abbiano sostenuto l‘Esame di Stato con prove differenziate? E' previsto il rilascio di un Attestato di Credito Formativo, predisposto dalla scuola di appartenenza, tenendo presenti le informazioni che in base al DPR n.323/1998 , art.13, comma 2, devono esservi inserite. L’Attestato conterrà: numero di ore relative a indirizzo, durata e corsi di studio; votazione complessiva ottenuta; materie di insegnamento del curricolo di studio e indicazione della durata oraria complessiva per ciascuna; descrizione delle conoscenze, competenze e capacità acquisite dall’alunno e descrizione del contesto in cui tali capacità si realizzano. Modello di Attestato

Decreto del Presidente della Repubblica n.323 del 23/07/1998 Art. 13 (Certificazioni) 1. (Regolamento) La certificazione rilasciata in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione complessiva ottenuta, le materie di insegnamento comprese nel curricolo degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, le competenze, le conoscenze e le capacità anche professionali acquisite, i crediti formativi documentati in sede d'esame. 2. Qualora l’alunno in situazione di handicap abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante il superamento dell’esame, riceve un attestato recante gli elementi informativi di cui al comma 1.

? Esame Differenziato Il candidato che sostiene prove differenziate, deve obbligatoriamente sostenere tutte le tre prove scritte? E’ possibile fargli sostenere una sola prova scritta o due? Per quanto attiene strettamente alla valutazione, anche una sola prova potrebbe essere sufficiente, trattandosi di un esame differenziato. Tuttavia occorre valutare l’impatto psicologico che la riduzione del numero delle prove potrebbe avere sull’alunno. Se si ritenesse preferibile salvaguardare l’immagine di sé dell’alunno consentendogli di andare a scuola e fare l’esame come i suoi compagni, allora si potrebbero prevedere le tre prove, eventualmente con tempi ridotti. Nel caso in cui, invece, sostenere tre giorni di prove causasse all’allievo uno stress psicofisico eccessivo, sarebbe preferibile optare per un esame in due giorni o in uno solo. In altri termini: bisogna salvaguardare l’allievo, non le prove! (Proprio a questo scopo sono state introdotte le prove differenziate).

? Esame Differenziato Nella predisposizione delle prove differenziate, devono essere preparati più testi tra i quali si estrae a sorte? Sì, si ritiene opportuno che venga mantenuta la somiglianza formale con le prove ordinarie (non differenziate). Ovviamente i diversi testi predisposti per l’estrazione a sorte dovranno rispettare le scelte effettuate nel Piano Educativo Individualizzato.

? Esame differenziato Nel predisporre la terza prova di un differenziato è possibile utilizzare diverse tipologie di prova e variare il numero delle discipline? Circa l’utilizzo di diverse tipologie di prova differenziata, si ritiene che questo sia possibile stante il fatto che esso ha come scopo quello di attestare le competenze acquisite dall’allievo nell’ambito delle possibilità che gli sono concesse dal suo handicap. In merito invece al ‘variare il numero delle discipline’, la domanda non pare avere molto senso perché nella terza prova il Consiglio di Classe sceglie autonomamente argomenti fra loro correlati in relazione al Piano Educativo Individualizzato predisposto.

? Esame Differenziato Quale gamma di voti utilizzare, in particolare in un Esame differenziato? Si deve utilizzare tutta la gamma dei voti a disposizione come ricorda la C.M. 24 marzo 1999 n. 77, cui si rimanda per ulteriori spunti di riflessione. In presenza di prestazioni pienamente soddisfacenti e rispondenti agli obiettivi prefissati si può quindi assegnare anche il massimo dei voti. Il punteggio delle prove deve essere riferito al PEI ed il voto finale deve essere espresso in centesimi.

Non è solo possibile, ma obbligatorio! ? Esame Differenziato In caso di esame differenziato per un allievo il cui PEI non comprende le materie indicate dal MIUR per l’Esame di Stato, è possibile impostare l’esame sulle materie del PEI? Non è solo possibile, ma obbligatorio! Come più volte rilevato, l’esame differenziato si riferisce al PEI, non alla struttura dell’Esame ordinario per gli altri allievi.

? Esame Differenziato In tal caso (vedi risposta alla precedente domanda), chi valuta le prove e certifica le competenze, dal momento che i Commissari che costituiscono la Commissione vengono designati in base alle materie oggetto d’Esame? Il Documento del 15 maggio deve contenere la relazione finale di presentazione dello studente H: in essa deve proporsi l’eventuale integrazione della commissione per la valutazione delle prove differenziate e per la certificazione delle competenze. L’integrazione proposta non costituisce tuttavia un’imposizione per la Commissione, cui compete la valutazione circa l’opportunità di avvalersi di personale esperto (DPR 23 luglio 1998 n. 323, art. 6 comma 1). La valutazione e certificazione dello studente sarà pertanto compito della Commissione, come costituita.

? Programmazione Differenziata: credito scolastico Ad un alunno certificato che segue un percorso differenziato può non essere attribuito il credito scolastico? No, l’attribuzione del credito scolastico è un atto dovuto (DPR 23 luglio 1998 n. 323, art. 13, comma 2). Inoltre, l’O.M. 40/2009, art. 17 comma 5, precisa che per gli alunni che hanno svolto un percorso differenziato, ammessi dal Consiglio di Classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme ai programmi ministeriali e a sostenere l’Esame di Stato, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I. differenziato.

(Esame per obiettivi ministeriali) ORDINANZA MINISTERIALE N.40 del 08/04/2009 Art. 17 - ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP (Esame per obiettivi ministeriali) 5. Agli alunni, ammessi dal Consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme ai programmi ministeriali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I. differenziato. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 2.

? Evoluzione del percorso e conseguimento di Diploma di Qualifica/Diploma: Per un alunno disabile di un istituto professionale che ha ottenuto il Certificato di Credito Formativo come risultanza dell’Esame di Qualifica (classe III), se in quinta il Consiglio di Classe ritiene di aver accertato livelli di apprendimento e potenzialità tali da perseguire obiettivi minimi ministeriali, e’ possibile conseguire il Diploma? Per ottenere il Diploma all’Esame di Stato in un istituto professionale occorre avere preventivamente acquisito, nel terzo anno, il Diploma di Qualifica Professionale o di Licenza di Maestro d’Arte. Tale vincolo non sussiste nel caso in cui l’allievo affronti all’Esame di Stato prove differenziate finalizzate al conseguimento di Attestato di Credito Formativo (O.M. 21 maggio 2001 n.90, art. 15).

? Esame Differenziato Nel caso di prove differenziate di un disabile gravissimo, è possibile, ad esempio, prevedere prove che servano a certificare la capacità di usare la fotocopiatrice o di inviare una mail? Sì, se questi erano compresi tra gli obiettivi fissati nel PEI.

? Esame Differenziato In un percorso differenziato e’ possibile, in casi di particolare gravità, non sostenere le relative prove differenziate? Si ritiene educativamente e normativamente necessario comunque sostenere la prova. Il problema sarà quello di adottare modalità adeguate, in accordo con la famiglia e gli operatori sanitari e scolastici, tali da non ingenerare situazioni di difficoltà per il ragazzo. Ad esempio, nei casi in cui il ragazzo manifesti particolari stati emotivi, si potrebbe non evidenziare lo svolgimento della prova, riconducendola alla normale attività didattica svolta nel corso dell’anno sulla base del PEI. In sostanza, il PEI costituisce punto di riferimento sia per gli aspetti sostanziali, che per quelli formali del percorso formativo didattico e dell’Esame differenziato.

? Istruzione Domiciliare Nel caso di studente certificato con istruzione domiciliare e’ possibile predisporre l’esame a casa? E’ possibile l’uso di internet e della web cam in sede d’esame? In situazioni particolari, la Commissione d’Esame può essere autorizzata dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale a spostarsi fuori dalla sede scolastica di svolgimento degli Esami (ad esempio, per i candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc. – O.M. 20 febbraio 2006 n.22). Non si ritiene possibile, in riferimento alla normativa vigente, l’uso di internet e web-cam in quanto le prove di esame devono essere svolte in presenza della Commissione.

Sitografia http://www.istruzioneer.it/page.asp?IDCategoria=430&IDSezione=1773 - Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna: materiali sull’integrazione scolastica di studenti in situazione di handicap http://www.integrazionescolastica.it/subcat/51 - FADIS – Federazione Associazioni di Docenti per l’Integrazione Scolastica: Esame di Stato, candidati in situazione di handicap. SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI (link ai testi legislativi) http://www.aipd.it/cms/schedenormative - Associazione Italiana Persone Down: Osservatorio Scolastico sull’integrazione: schede normative (n.277, n.254, n.263, n.236, …) http://www.edscuola.it/archivio/handicap/hesami.html - L'esame di stato per allievi in situazione di handicap (documentazione C.d.C., prove equipollenti) http://www.associazioni.milano.it/alfa/pagine/V02040604.html - Esame di Stato: prove equipollenti http://www.pubblica.istruzione.it/argomenti/esamedistato/home.html

Riferimenti Normativi O.M. 40/2009: istruzioni svolgimento Esami di Stato O.M. 22/2006 : istruzioni svolgimento Esami di Stato O.M. 56/2002 : svolgimento scrutini O.M. 90/2001 : svolgimento scrutini C.M. 20/2007 : formazione Commissioni degli Esami di Stato C.M. 77/1999 : credito scolastico e valutazione D.L. 196/2003 : protezione dati personali D.M. 429/2000 : caratteristiche terza prova scritta E.d.S. L. 104/1992 : legge quadro per persone handicappate L. 1/2007 : disposizioni per Esami di Stato L. 4/2004 : disposizioni per accesso dei disabili agli strumenti informatici D.P.R. 323/1998 : regolamento Esami di Stato

Fonti e accesso ai materiali del Corso Il materiale che abbiamo proposto è reperito da varie fonti che abbiamo riportato nella slide contenente la sitografia. La normativa di riferimento è accessibile in versione completa all’interno della cartella “Testi legislativi” Tutto il materiale da noi proposto ed elaborato sarà accessibile tramite la piattaforma e-learning attiva nel nostro Istituto: http://www.sarrocchi.net/  Corsi di Aggiornamento Docenti  CORSO FORMAZIONE “INTEGRAZIONE ED HANDICAP”  chiave di accesso: handicap 73