Ufficio dell’Esperto Qualificato - marzo 2009/ Quadro Normativo 230/95 la radioprotezione
Ufficio dell’Esperto Qualificato - marzo 2009/2 Protezione dalle radiazioni ionizzanti Protezione dalle radiazioni ionizzanti Obblighi per la radioprotezione
Ufficio dell’Esperto Qualificato - marzo 2009/3 Scopi della protezione dalle radiazioni ionizzanti Proteggere i lavoratori e la popolazione, compresi i pazienti, dagli effetti sanitari delle radiazioni ionizzanti utilizzate nelle attività lavorative con finalità assistenziali, industriali, didattiche e di ricerca effetti sanitari delle radiazioni ionizzanti Tutte le persone sono esposte a sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine naturale od artificiale Tutte le persone sono esposte a sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine naturale od artificiale Il valore medio annuo della dose efficace dovuto alle sorgenti naturali di radiazioni è compreso tra 1 e 3 mSv Non sono considerate significative esposizioni lavorative che comportano valori annui di dose efficace inferiori a 1 mSv In radioprotezione devono essere definite grandezze che indichino, tramite l’energia ceduta, il numero di ionizzazioni. In radioprotezione devono essere definite grandezze che indichino, tramite l’energia ceduta, il numero di ionizzazioni.
Ufficio dell’Esperto Qualificato - marzo 2009/4 Sorgenti di esposizione alle radiazioni ionizzanti Valore annuo compreso tra 1 e 3 mSv
Ufficio dell’Esperto Qualificato - marzo 2009/5 Contributi al fondo naturale di radiazioni 24% dal suolo 11 % raggi cosmici 51% radon e thoron in ambienti confinati
Ufficio dell’Esperto Qualificato - marzo 2009/7 Contributo all’esposizione delle sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine naturale ed artificiale
Ufficio dell’Esperto Qualificato - marzo 2009/8 Scopi della radioprotezione Prevenire l'insorgenza di effetti deterministici impedendo che le dosi ricevute siano superiori alle soglie per gli effetti deterministici Limitare la probabilità di insorgenza di effetti stocastici a valori non rilevanti dal punto di vista sanitario, e comunque ritenuti accettabili in prospettiva agli altri rischi presenti nell' attività lavorativa LIMITI DI DOSE
Ufficio dell’Esperto Qualificato - marzo 2009/9 Obblighi per la radioprotezione Le esposizioni non devono essere superiori ai limiti di doselimiti di dose Le esposizioni devono essere mantenute tanto basse quanto ragionevolmente ottenibile, mediante la definizione di specifiche procedure operative Devono essere rispettate tutte le disposizioni contenute nella specifica normativa di radioprotezione (D.Lgs. 230/95) Devono essere rispettate tutte le disposizioni contenute nella specifica normativa di radioprotezione (D.Lgs. 230/95) Esposizione
Ufficio dell’Esperto Qualificato - marzo 2009/10 1.Giustificazione di una pratica Nessuna pratica, che comporti esposizioni alle radiazioni ionizzanti, può essere adottata, se non a condizione che essa produca alle persone esposte o alla societàun beneficio che compensi il rischio sanitario che essa comporta. 2.Ottimizzazione della protezione L’entità delle dosi alle persone, il numero delle persone esposte e la probabilitàche si verifichino esposizioni non prevedibili devono esser mantenuti al livello più basso ragionevolmente ottenibile (ALARA) 3.Limitazione delle dosi Le dosi alle persone non devono superare i limiti raccomandati per le diverse modalità di esposizione dall’ICRP.
Ufficio dell’Esperto Qualificato - marzo 2009/11 Dalla formulazione derivano due definizioni: 1.la normale esposizione occupazionale, 2.l’esposizione potenziale. Normale esposizione occupazionale: è l’esposizione per lavoratori e persone del pubblico, che è prevedibile che si verifichi con probabilità 1 o quasi 1. Comprende anche i contributi che possono derivare da scostamenti dal normale svolgimento di una pratica, che siano inevitabili, con probabilità elevata di accadimento e che comportino basse dosi e quindi conseguenze trascurabili.
Ufficio dell’Esperto Qualificato - marzo 2009/12 Esposizione potenziale: E’l’esposizione che non è certo che accada, ma la cui probabilità di accadimento può essere prevista; questa esposizione può comportare il rischio di dosi e quindi di danni sanitari che vanno ben oltre i limiti previsti per le esposizioni normali.
Ufficio dell’Esperto Qualificato - marzo 2009/13 Regolamentazione della protezione dalle radiazioni ionizzanti L’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti (macchine radiogene, sostanze radioattive) è soggetto (D.Lgs. 230/95) a provvedimenti amministrativi di notifica preventiva (30 giorni) alle amministrazioni interessate (ASL, ARPA, Ufficio del lavoro, Vigili del Fuoco) Il D.Lgs. 230/95 determina le modalità di protezione dei lavoratori e della popolazione dalle radiazioni ionizzanti, coordinando mediante Specifiche Procedure di radioprotezione le azioni che devono essere compiute dai diversi soggetti coinvolti nelle attività disciplinate: Il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti i lavoratori l’esperto qualificato il Medico Competente e il Medico Autorizzato
Ufficio dell’Esperto Qualificato - marzo 2009/14 Il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti in base alle rispettive attribuzioni e competenze Sulla base delle indicazioni fornite dall’esperto qualificato Assicurano la protezione dei lavoratori e della popolazione Assicurano la formazione e l’informazione dei lavoratori Predispongono Norme Interne di Sicurezza e Protezione consultabili nei luoghi frequentati dai lavoratori Assicurano la sorveglianza fisica della protezione nell’ambiente di lavoro Forniscono ai lavoratori i dispositivi di sorveglianza fisica individuale (dosimetri) ed i dispositivi di protezione individuale e ne esigono l’impiego Forniscono al lavoratore esposto i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto qualificato, che lo riguardano direttamente, ed assicurano l'accesso alla documentazione di sorveglianza fisica concernente il lavoratore stesso. comunicano tempestivamente all'esperto qualificato e al medico addetto alla sorveglianza medica la cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore esposto e le variazioni nella destinazione lavorativa che comportino una variazione nelle modalità di esposizione alle radiazioni ionizzanti.
Ufficio dell’Esperto Qualificato - marzo 2009/15 Il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti in base alle rispettive attribuzioni e competenze Sulla base delle indicazioni fornite dall’esperto qualificato classificano ai fini della radioprotezione ed in considerazione dell'entità del rischio i lavoratori in lavoratori non esposti, oppure in lavoratori esposti di Categoria B, oppure di categoria A. classificano ai fini della radioprotezione ed in considerazione dell'entità del rischio gli ambienti di lavoro in Zone Sorvegliate, oppure Zone Controllate Segnalano e delimitano gli ambienti di lavoro classificati ai fini della radioprotezione
Ufficio dell’Esperto Qualificato - marzo 2009/16 Il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti in base alle rispettive attribuzioni e competenze Assicurano la sorveglianza medica sui lavoratori esposti avvalendosi della collaborazione del Medico Competente o del Medico Autorizzato per i lavoratori esposti di categoria B del Medico Autorizzato per i lavoratori esposti di categoria A Adottano i provvedimenti richiesti dall’esperto qualificato o dal Medico incaricato della sorveglianza medica; in particolare, appena avutane comunicazione da parte del medico incaricato allontanano il lavoratore dalla mansione per la quale non sia stato riconosciuta idoneo Rispettano le prescrizioni eventualmente presenti nel giudizio di idoneità
Ufficio dell’Esperto Qualificato - marzo 2009/17 L’esperto qualificato Possiede le cognizioni e l’addestramento necessari per la qualificazione riconosciuta dalla normativa Effettua misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico tecnico o radiotossicologico Assicura il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, Fornisce le indicazioni e formula i provvedimenti atti a garantire la protezione dei lavoratori e della popolazione la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione
Ufficio dell’Esperto Qualificato - marzo 2009/18 L’esperto qualificato Valuta le dosi ricevute od impegnate dai lavoratori esposti e dalle persone della popolazione Registra le dosi valutate sulla scheda dosimetrica personale istituita per ogni lavoratore Comunica le dosi valutate al datore di lavoro, per successiva trasmissione al lavoratore interessato Approva i progetti di utilizzo degli impianti radiogeni Effettua la prima verifica degli impianti radiogeni modificati o di nuova installazione Rilascia l benestare all’impiego degli impianti radiogeni
Ufficio dell’Esperto Qualificato - marzo 2009/19 Medico Competente e Medico Autorizzato Possiedono una qualificazione riconosciuta dalla normativa Effettuano sui lavoratori classificati come “Lavoratori esposti” la sorveglianza medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti che si articola in Sorveglianza preventiva, prima dell’inizio dell’attività Sorveglianza periodica durante l’attività Accertano l'idoneità del lavoratore allo svolgimento delle mansioni assegnate, stabilendo se necessario specifiche prescrizioni Comunicano al datore di lavoro la non idoneità del lavoratore, per l’allontanamento dalle mansioni assegnate Nel caso dei Lavoratori esposti di Categoria A la sorveglianza medica deve essere affidata ad un Medico Autorizzato
Ufficio dell’Esperto Qualificato - marzo 2009/20 I lavoratori Osservano, a seconda delle mansioni alle quali sono addetti, le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi incaricati, ai fini della protezione individuale e collettiva e della sicurezza; Usano, secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione I mezzi di sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti dal datore di lavoro; segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, le eventuali condizioni di pericolo di cui si venga a conoscenza;
Ufficio dell’Esperto Qualificato - marzo 2009/21 I lavoratori non rimuovono nè modificano, senza averne ottenuto l'autorizzazione, i dispositivi, e gli altri mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione; non compiono, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di competenza o che possono compromettere la protezione e la sicurezza; Si sottopongono alla sorveglianza medica. notificano al datore di lavoro il proprio stato di gestazione non appena accertato Nel caso venga svolta per più datori di lavoro attività lavorativa che comporta l’esposizione alle radiazioni ionizzanti, comunicare tale circostanza ad ogni datore di lavoro, ai fini della valutazione complessiva del rischio In caso di nuova attività comunicare le dosi assorbite nelle precedenti attività all’esperto qualificato ed al Medico incaricato..
Ufficio dell’Esperto Qualificato - marzo 2009/22 I lavoratori Nel caso venga svolta per più datori di lavoro attività lavorativa che comporta l’esposizione alle radiazioni ionizzanti, comunicano tale circostanza ad ogni datore di lavoro, ai fini della valutazione complessiva del rischio In caso di nuova attività comunicano le dosi assorbite nelle precedenti attività all’esperto qualificato ed al Medico incaricato.
Ufficio dell’Esperto Qualificato - marzo 2009/23 GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Ufficio dell’Esperto Qualificato - marzo 2009/24 Limiti di dose Limiti di dose per i lavoratori esposti (Categoria A e Categoria B)Categoria A e Categoria B 20 mSv per anno solare per la dose efficace 150 mSv per la dose al cristallino 500 mSv per la dose alla pelle od alle estremità
Ufficio dell’Esperto Qualificato - marzo 2009/25 Classificazione dei lavoratori In funzione dell'entità del rischio i lavoratori per cui non può essere esclusa l’esposizione alle radiazioni ionizzanti sono classificati in lavoratori non esposti lavoratori esposti I lavoratori esposti possono, a causa della attività lavorativa svolta, i ricevere un'esposizione che potrebbe comportare il superamento dei limiti di dose per le persone del pubblico 1 mSv per la dose efficace 15 mSv per la dose al cristallino 50 mSv per la dose alla pelle od alle estremità I lavoratori non esposti non possono, a causa della attività lavorativa svolta, superare questi limiti
Ufficio dell’Esperto Qualificato - marzo 2009/26 Valori di dose importanti in radioprotezione
Ufficio dell’Esperto Qualificato - marzo 2009/27 Limiti di dose per i diversi organi e tessuti
Ufficio dell’Esperto Qualificato - marzo 2009/28 Classificazione dei lavoratori esposti I lavoratori esposti sono classificati in lavoratori di Categoria A lavoratori di Categoria B Sono classificati in Categoria A i lavoratori che in un anno solare possono ricevere una dose superiore a 6 mSv per la dose efficace 50 mSv per la dose al cristallino 150 mSv per la dose alla pelle od alle estremità I lavoratori esposti non classificati in Categoria A sono classificati in Categoria B
Ufficio dell’Esperto Qualificato - marzo 2009/29 Classificazione degli ambienti di lavoro Zona Sorvegliata, in cui è possibile in un anno solare superare i limiti di dose per le persone del pubblico 1 mSv per dose efficace 50 mSv per la dose equivalente alle mani 15 mSv per la dose al cristallino Zona Controllata, in cui è possibile che i lavoratori esposti ricevano in un anno solare valori di dose superiori a 6 mSv per la dose efficace 150 mSv per la dose equivalente alle mani 50 mSv per la dose al cristallino
Ufficio dell’Esperto Qualificato - marzo 2009/30 Classificazione degli ambienti di lavoro Le Zone Sorvegliate e le Zone Controllate sono delimitate segnalate l'accesso ad esse è regolamentato in esse sono stabilite procedure operative finalizzate alla radioprotezione
Ufficio dell’Esperto Qualificato - marzo 2009/31 Grandezze usate nelle protezione radiologica Dose agli organi Dose assorbita mediata sull'organo o tessuto, D T cioè D T = T /m T dove T è energia totale impartita nell'organo o tessuto e m T è la massa di questo organo o tessuto. L’Unità di misura SI è il gray (Gy) (1Jkg -1 ) Dose equivalente in un organo o tessuto La dose equivalente H T.R nell'organo o tessuto T dovuta alla radiazione R è data da H T,R = w R.D T.R dove D T.R è la dose media assorbita dalla radiazione R nel tessuto o organo T e w R è il fattore di peso per la radiazione L’Unità di misura SI è il sievert (Sv) (1Jkg -1 ).
Ufficio dell’Esperto Qualificato - marzo 2009/32 Grandezze usate nelle protezione radiologica
Ufficio dell’Esperto Qualificato - marzo 2009/33 Grandezze usate nelle protezione radiologica Fattori di peso per i tessuti e dose efficace La dose efficace, E, è la somma delle dosi equivalenti pesate in tutti i tessuti ed organi del corpo. Essa è data dall'espressione: E = T w T *H T L’Unità di misura SI è il sievert (Sv) (1Jkg -1 ).
Ufficio dell’Esperto Qualificato - marzo 2009/34 Esposizione alle radiazioni ionizzanti Esposizione esterna, quando la sorgente di radiazioni è esterna all'individuo esposto Esposizione interna, quando la sorgente di radiazioni è interna all'individuo esposto, ad esempio a seguito di inalazione od di ingestione un radioisotopo