Le obbligazioni societarie SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA CORSO DI DIRITTO COMMERCIALE AVANZATO anno accademico 2015/2016 Prof. Mario Campobasso Le obbligazioni societarie
Le obbligazioni sono titoli di credito (nominativi o al portatore) che rappresentano frazioni di uguale valore nominale e con uguali diritti di un'unitaria operazione di finanziamento a titolo di mutuo..
Caratteristiche delle obbligazioni societarie Sono titoli di massa; Sono emesse a fronte di un’operazione di finanziamento; Non prevedono l’attribuzione di diritti amministrativi propri dei soci
STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI AZIONI Strumenti finanziari emessi da s.p.a. STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI OBBLIGAZIONI
STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI Art. 2346, 6° comma: Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o di servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.
Art. 2411. DIRITTI DEGLI OBBLIGAZIONISTI. Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi può essere in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società. I tempi e l’entità del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all’andamento economico della società. La disciplina della presente sezione si applica inoltre agli strumenti finanziari, comunque denominati, che condizionano i tempi e l’entità del rimborso del capitale all’andamento economico della società
Sospensive: postergazione Condizioni del rimborso del capitale nel prestito obbligazionario Risolutive: andamento economico della società
Tipi speciali di obbligazioni a) obbligazioni a premio; b) obbligazioni partecipanti; c) obbligazioni indicizzate; d) obbligazioni in valuta estera; e) obbligazioni convertibili in azioni; f) obbligazioni con warrant; g) obbligazioni subordinate
Società legittimate all’emissione Società per azioni: artt. 2410-2420-bis Società in accomandita per azioni: (richiamo art. 2454 ) Società cooperative per azioni legge 488/1998. I limiti e i criteri di emissione sono fissati dal CICR (art. 11, comma 4-bis, Tub). Attualmente valgono i medesimi limiti all’emissione previsti per le società per azioni dall’art. 2412 (art. 4, delibera Cicr 19-7-2005, n. 1058).
Emissione delle obbligazioni Art. 2410. Emissione: Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l’emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori. In ogni caso le deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell’art. 2436. Art. 2436. Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta giorni, verificato l’adempimento delle condizioni richieste dalla legge, ne richiede l’iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni.
Limite all’emissione di obbligazioni
Limite generale all’emissione di obbligazioni Dopo la riforma del 2003. Art. 2412. Limiti all’emissione. La società può emettere obbligazioni nominative o al portatore per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite.
RISERVE NON DISPONIBILI Art. 2431 soprapprezzo: non disponibile nella misura in cui la riserva legale non è satura. Art. 2426, n. 4: Plusvalenze di partecipazioni valutate al patrimonio netto. Art. 2426, n.8-bis: Rivalutazione delle attività e passività in valuta: non disponibile fino al realizzo. Art. 2423, 5° comma. Plusvalenze per deroghe ai criteri di valutazione codicistici. Non disponibile fino a realizzo. Art. 6 d.lgs. 38/2005: Utili determinati dall’uso del criterio del fair value o del patrimonio netto secondo i principi IAS/IFRS. Plusvalenze determinate dall’uso del criterio del fair value o del patrimonio netto secondo i principi IAS/IFRS. Riserve non distribuibili fino a realizzo. Possono essere impiegate a copertura di perdite solo dopo che siano state utilizzate la riserve disponibili e la riserva legale. Non se ne tiene conto ai fini dei limiti dell’emissione di azioni proprie e dell’emissione di obbligazioni (4° comma). Art. 5 d.lgs. 38/2005: Plusvalenze derivanti da deroghe ai criteri di valutazione dei principi IAS/IFRS. Non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Art. 2359-bis, 4° comma, Azioni della controllante in portafoglio della controllata.
ESEMPIO DI RISERVA INDISPONIBILE Art. 2423, 5° comma. Plusvalenze per deroghe ai criteri di valutazione codicistici. Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata.[…] Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.
Riserva indisponibile LIMITE ALL’EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI 200 X 2 = € 400 P.N. 200 P.N. 300 Debiti € 700 Immobilizzazione materiale Costo d’acquisto: 900 Attivo 1000 Attivo 900 Rivalutazione in deroga : 1000
VIOLAZIONE DEL LIMITE DI EMISSIONE Art. 2413. Riduzione di capitale. (…) la società che ha emesso obbligazioni non può ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se rispetto all’ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione il limite di cui al primo comma dell’articolo medesimo non risulta più rispettato. Se la riduzione del capitale sociale è obbligatoria, o le riserve diminuiscono in conseguenza di perdite, non possono distribuirsi utili sinché l’ammontare del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili non eguagli la metà dell’ammontare delle obbligazioni in circolazione.
La deroga dell’art. 2412, 2° comma Il limite di cui al primo comma può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali
La deroga dell’art. 2412, 3° comma. Non è soggetta al limite di cui al primo comma, e non rientra nel calcolo al fine del medesimo, l’emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino ai due terzi del valore degli immobili medesimi.
La deroga dell’art. 2412, 5° comma I commi primo e secondo non si applicano alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero sottoscrivere azioni Modificato dal d.l. 22-6-2012, n. 83, conv. con legge 134/2012
La deroga dell’art. 2412, 6° e 7° comma 5. Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l’economia nazionale, la società può essere autorizzata con provvedimento dell’autorità governativa, ad emettere obbligazioni per somma superiore a quanto previsto nel presente articolo, con l’osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso. 6. Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività
Obbligazioni convertibili (art. 2420-bis) REQUISITI PER L’EMISSIONE a) delibera assemblea straordinaria (delegabile per statuto agli amministratori: art. 2420-ter: durata max delega 5 anni). b) Contestuale aumento di capitale a servizio della conversione. c) integrale liberazione delle azioni esistenti. d) copertura complessiva del capitale.
Operazioni in pendenza del termine di conversione OPERAZIONI SUL CAPITALE 1) Aumento a pagamento: è concesso diritto di opzione agli obbligazionisti 2441; 2) Aumento gratuito: Il rapporto di cambio è automaticamente adeguato 2420-bis; 3) Riduzione per perdite: Il rapporto di cambio è adeguato automaticamente; 4) Riduzione volontaria: Deve essere dato diritto di conversione anticipata agli obbligazionisti (avviso da depositare nel registro almeno novanta giorni prima dell’assemblea, trenta giorni per l’esercizio del diritto di conversione).
Operazioni in pendenza del termine di conversione ALTRE OPERAZIONI 5) Modificazione delle disposizioni statutarie sulla ripartizione degli utili: Deve essere dato diritto di conversione anticipata agli obbligazionisti (avviso da depositare nel registro delle imprese almeno novanta giorni prima dell’assemblea, trenta giorni per l’esercizio del diritto di conversione). 6) Fusione e scissione (2503-bis). Diritto di conversione anticipata, avviso da pubblicare in G.U. almeno 90 gg. prima dell’iscrizione del progetto di fusione o di scissione nel registro delle imprese. Garantiti diritti equivalenti, se la fusione non è stata autorizzata dall’assemblea degli obbligazionisti.
ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI (ART. 2415) COMPETENZA 1) nomina e revoca del rappresentante comune; 2) modificazioni delle condizioni del prestito; 3)proposte di amministrazione controllata e di concordato preventivo e fallimentare; 4) costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto; 5) altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti (art. 2415).
ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI REGOLE DI FUNZIONAMENTO Convocazione: Amministratori; Rappresentante obbligazionisti; Su richiesta di un ventesimo delle obbligazioni in circolazione Funzionamento: Si applicano le disposizioni relative all’assemblea straordinaria. Le deliberazioni sono iscritte a cura del notaio nel registro delle imprese. Per la modifica delle condizioni del prestito quorum rafforzato (metà delle obbligazioni in circolazione). La società non vota per le obbligazioni proprie.
RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI OBBLIGAZIONISTI Art. 2417-2420 1) esegue le deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti; 2) assiste alle operazioni per l'estinzione a sorteggio delle obbligazioni, operazioni che sono nulle se svolte senza la sua presenza o, in mancanza, di un notaio (art. 2420); 3) ha diritto di assistere alle assemblee dei soci; 4) ha diritto di esaminare il libro delle obbligazioni, nonché quello delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea dei soci e di ottenerne estratti (art. 2422, 2° comma); 5) ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti, anche nelle procedure concorsuali.
AZIONI INDIVIDUALI DEGLI OBBLIGAZIONISTI Art. 2419: Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell’assemblea previste dall’art. 2415