PALERMO 15 OTTOBRE 2009 INTRODUZIONE AL TRUST E AI SUOI MODELLI ALTERNATIVI ERNESTO GATTO.

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Tecnica Professionale – Corso progredito Anno accademico 2010 – 2011 LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI 2 a LEZIONE Presentazione a cura del Dott. Riccardo.
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PALERMO 15 OTTOBRE 2009 INTRODUZIONE AL TRUST E AI SUOI MODELLI ALTERNATIVI ERNESTO GATTO

2 NON ESISTONO VERE ALTERNATIVE GLI ALTRI ISTITUTI SI MOSTRANO PIU’ RIGIDI IL TRUST QUALE STRUMENTO GIURIDICO FLESSIBILE PALERMO 15 OTTOBRE 2009

3 RAPPORTO FIDUCIARIO PER MEZZO DEL QUALE IL TRUSTEE GESTISCE UN PATRIMONIO TRASMESSO DAL SETTLOR PER UNO SCOPO PRESTABILITO O UN FINE NELL’INTERESSE DI UNO O PIU’ BENEFICIARI TRUST = FIDUCIA DEFINIZIONE CONVENZIONALE DISPONENTE (SETTLOR) SOGGETTI COINVOLTI GESTORE (TRUSTEE) GUARDIANO (PROTECTOR) BENEFICIARIO PALERMO 15 OTTOBRE 2009

DEFINIZIONE DI TRUST INTERNO COSTITUITO DA RESIDENTI IN ITALIA CON BENI SITUATI IN ITALIA A FAVORE DI BENEFICIARI ITALIANI 4 MA DISCIPLINATO DA UNA LEGGE STRANIERA PALERMO 15 OTTOBRE 2009

DEFINIZIONE DI TRUST AUTODICHIARATO 5 LA FIGURA DEL DISPONENTE (SETTLOR) COINCIDE CON QUELLA DEL GESTORE (TRUSTEE) PALERMO 15 OTTOBRE 2009

6 STRUTTURA DEL TRUST CONVENZIONALE I BENI IN TRUST SONO UNA MASSA DISTINTA SIA DAL PATRIMONIO DEL SETTLOR CHE DA QUELLO DEL TRUSTEE I BENI IN TRUST SONO INTESTATI AL TRUSTEE O AD UN’ALTRA PERSONA PER CONTO DEL TRUSTEE IL TRUSTEE E’ INVESTITO DEL POTERE, DI CUI DEVE RENDERE CONTO, DI GESTIRE I BENI IN CONFORMITA’ ALLE DISPOSIZIONI DEL TRUST PALERMO 15 OTTOBRE 2009

7 POSSIBILI OBIETTIVI DEL TRUST GESTIONE DI UN PATRIMONIO E SUA RESTITUZIONE AL VERIFICARSI DI UN EVENTO FORMA DI ORGANIZZAZIONE PER I COSIDDETTI “CARTELLI” (MAGGIORMENTE IN PASSATO) PROTEZIONE DI UN PATRIMONIO A SOSTEGNO DEI BENEFICIARI (INDIVIDUATI O INDIVIDUABILI) RAGGIUNGIMENTO DI UNO SCOPO (AD ESEMPIO FORNIRE GARANZIE A TERZI) PALERMO 15 OTTOBRE 2009

8 FORMA DEL TRUST NON E’ RICHIESTA LA FORMA SCRITTA (ANCHE SE E’ SEMPRE CONSIGLIABILE) ATTO PUBBLICO SE SONO PRESENTI DIRITTI RELATIVI A BENI IMMOBILI ALCUNE LEGGI STRANIERE RICHIEDONO LA FORMA SCRITTA ALCUNE LEGGI STRANIERE RICHIEDONO TALUNI ELEMENTI MINIMI PALERMO 15 OTTOBRE 2009

9 BENI CHE POSSONO ESSERE COMPRESI NEL TRUST (LISTA ESEMPLIFICATIVA) BENI IMMOBILIOPERE D’ARTE BENI MOBILI DENARO CONTANTE QUOTE SOCIETARIE TITOLI AZIONARI ED OBBLIGAZIONI DIRITTI D’AUTORE FONDI COMUNI D’INVESTIMENTO PALERMO 15 OTTOBRE 2009

10 EFFETTI DEL TRUST SEGREGAZIONE DEL PATRIMONIO I BENI IN TRUST NON SI CONFONDONO CON IL PATRIMONIO DEL TRUSTEE I BENI NON SONO AGGREDIBILI DAI CREDITORI DEL TRUSTEE, DEL DISPONENTE O DEL BENEFICIARIO NON ENTRANO IN UN EVENTUALE FALLIMENTO DI DETTI SOGGETTI NON FANNO PARTE DEL REGIME MATRIMONIALE E DELLE SUCCESSIONI DEL TRUSTEE PALERMO 15 OTTOBRE 2009

CHI DETIENE I BENI IN TRUST, CONSAPEVOLE DI TALE DESTINAZIONE, E’ OBBLIGATO A FUNZIONI TRUSTEE DIRITTO DI SEQUELA CON CUI RIVENDICARE I BENI DEL TRUST ILLECITAMENTE VENDUTI DAL TRUSTEE TRACING CONSTRUCTIVE TRUST 11 RIMEDI POSTI A TUTELA DEI BENEFICIARI PALERMO 15 OTTOBRE 2009

CIVILISTICO FISCALE CONVENZIONE DE L’AJA DEL 01/07/1985 LEGGE DI RATIFICA 16/10/1989 N. 364 ART.73, 1^COMMA LETT.D DEL TUIR CIRCOLARI: 48/2007, 03 & 28/2008 RISOLUZIONI: 278/2007, 04 E 81/2008 QUADRO GIURIDICO 12 PALERMO 15 OTTOBRE 2009

13 DIFFERENTI I PRESUPPOSTI DIFFERENTI GLI OBIETTIVI GLI STRUMENTI ALTERNATIVI O AFFINI AL TRUST NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO PALERMO 15 OTTOBRE 2009

14 IL PANORAMA ITALIANO FONDAZIONE MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA CONTRATTO A FAVORE DI TERZO NEGOZIO FIDUCIARIO FONDO PATRIMONIALE PATTI DI FAMIGLIA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PALERMO 15 OTTOBRE 2009

15 LA FONDAZIONE DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI E’ SOGGETTA AL CONTROLLO PUBBLICO FINALITA’ DI PUBBLICA UTILITA’ LA DURATA E’ INDETERMINATA BENEFICIA DEI CONTRIBUTI DI TERZI COSTI COSTITUZIONE E GESTIONE PIU’ ALTI IL FONDATORE E’ PUBBLICO IL FONDATORE ESERCITA UN MAGGIOR CONTROLLO ART.14 c.c. PALERMO 15 OTTOBRE 2009

16 IL MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA DIVERSO L’EFFETTO SEGREGATIVO DEI BENI DIVERSO IL CONTENUTO DELL’INCARICO ART c.c. PALERMO 15 OTTOBRE 2009

17 MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA DIVERSO EFFETTO SEGREGATIVO NEL MANDATO: SOLO BENI OGGETTO DELLA ATTIVITA’ GESTORIA NEL TRUST: ANCHE BENI DI CUI IL TRUSTEE DIVIENE PROPRIETARIO PALERMO 15 OTTOBRE 2009

18 MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA DIVERSO CONTENUTO DELL’INCARICO NEL MANDATO: SOLO NEGOZI GIURIDICI NEL TRUST: ANCHE ATTI MATERIALI PALERMO 15 OTTOBRE 2009

19 CONTRATTO A FAVORE DI TERZO DIVERSA LA CAUSA DEL TRASFERIMENTO NEL CONTRATTO: UN ATTRIBUZIONE A FAVORE DI UN TERZO NEL TRUST: IL COMPIMENTO DI UNA SERIE DI ATTIVITA’ ART c.c. PALERMO 15 OTTOBRE 2009

20 NEGOZIO FIDUCIARIO DIFFERENZE CON IL TRUST NON C’E’ SEGREGAZIONE DEL PATRIMONIO COMPLETA CONFUSIONE DEL PATRIMONIO DEL FIDUCIARIO ART. 627 c.c. PALERMO 15 OTTOBRE 2009

21 NEGOZIO FIDUCIARIO DIFFERENZE CON IL TRUST MAGGIORE CONTROLLO DEL FIDUCIANTE PRATICA APPLICAZIONE SOLO A TITOLI DI CREDITO E PARTECIPAZIONI PALERMO 15 OTTOBRE 2009

22 NEGOZIO FIDUCIARIO DIFFERENZE CON IL TRUST NON C’E’ SCISSIONE DELLA PROPRIETA’ IL BENEFICIARIO NON HA POTERI QUALI TRACING O CONSTRUCTIVE TRUST PALERMO 15 OTTOBRE 2009

23 IL FONDO PATRIMONIALE DURATA COINCIDENTE CON VINCOLO MATRIMONIALE SI APPLICA SOLO AD AZIENDE E BENI EX ART.167 SI APPLICA SOLO A FAMIGLIE LEGITTIME IL FONDO PUO’ ESSERE COSTITUITO ANCHE DA TERZI LA PROPRIETA’ DEI BENI RESTA IN CAPO AI CONIUGI PU0’ ESSERE CONTINUAMENTE MODIFICATO DAI CONIUGI ART. 167 c.c. PALERMO 15 OTTOBRE 2009

24 I PATTI DI FAMIGLIA STRUMENTO PER TRASFERIRE AZIENDE O QUOTE SOCIALI COSTITUISCE UN’ESPRESSA DEROGA AL DIVIETO DI STIPULA DI PATTI SUCCESSORI E’ NECESSARIO L’ATTO PUBBLICO A DIFFERENZA DEL FONDO PATRIMONIALE SI PUO’ MODULARE SU UNO O PIU’ EREDI L’OBIETTIVO E’ AGEVOLARE LA CONTINUITA’ DELL’IMPRESA IL TRASFERIMENTO SI PERFEZIONA ALLA MORTE DEL TITOLARE LEGGE 55/2006 PALERMO 15 OTTOBRE 2009

25 I PATTI DI FAMIGLIA BENEFICIARI POSSONO ESSERE SOLO I DISCENDENTI MA IL CONIUGE DEVE PARTECIPARE NON SONO APPLICABILI AI PICCOLI PACCHETTI AZIONARI PREVALE COMUNQUE DIRITTO PRELAZIONE (SRL) E CONSENSO UNANIME DEI SOCI (SNC) IL PATTO PUO’ SCIOGLIERSI ANTICIPATAMENTE O PUO’ ESSERE MODIFICATO L’IMPUGNAZIONE DEL PATTO PUO’ AVVENIRE ENTRO 1 ANNO PER ERRORE, VIOLENZA O DOLO I LEGITTIMARI NON ASSEGNATARI POSSONO RINUNCIARE ALLA LORO QUOTA DI LEGITTIMA PALERMO 15 OTTOBRE 2009

26 AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO ART. 404 C.C. L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DEVE ESSERE UNA PERSONA FISICA L’ISTITUTO E’ LIMITATO NEL TEMPO E PER AFFARI BEN DETERMINATI L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NON DIVIENE PROPRIETARIO DEI BENI PROCEDURA PER LA NOMINA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E’ LUNGA TRUST ED AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO POSSONO COESISTERE (TRIB. GENOVA 14/03/2006) PALERMO 15 OTTOBRE 2009

GRAZIE E ARRIVEDERCI LE SLIDES SONO DISPONIBILI SUL SITO PALERMO 15 OTTOBRE 2009