PROTOCOLLO QUADRO D’ INTESA fra PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI ISTITUTO NAZIONALE.

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PROTOCOLLO QUADRO D’ INTESA fra PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA SUL LAVORO ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI INVALIDI DEL LAVORO ASSOCIAZIONE DEI DATORI DI LAVORO ORGANIZZAZIONI SINDACALI CONFEDERALI ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA AGRICOLA

“NUOVO PIANO OPERATIVO PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO”

PROGETTO N. 3 “scuola e cultura della sicurezza”

12 aprile 2007 Primo incontro cenni sul D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626

Otto Direttive Europee sono state recepite con il Decreto Legislativo 626/94 89/391 - "Direttiva quadro" 89/654 - Prescrizioni minime di sicurezza e salute per i luoghi di lavoro 89/655 - Requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro 89/656 - Prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro 90/269 - Prescrizioni minime di sicurezza e salute concernenti la movimentazione manuale dei carichi che comportano rischi dorso lombari per i lavoratori 90/270 - Prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali 90/394 - Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro 90/679 - Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti biologici durante il lavoro

Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 Il decreto prevede una azione preventiva ed eventualmente protettiva partecipata con il coinvolgimento di tutti i soggetti previsti nella line aziendale

soggetti coinvolti Datore di lavoro Dirigente o preposto Servizio di prevenzione e protezione Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Medico competente (se previsto) Lavoratori

Datore di lavoro il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1. comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero, il funzionario non avente qualifica dirigenziale nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.

Dirigenti o preposti Dirigente E' colui che si preoccupa di dare le necessarie direttive perché l'intendimento del datore di lavoro possa essere trasformato in attività operativa e produttiva. Preposto E' colui che, ricevute le direttive, deve preoccuparsi di farle eseguire materialmente ed in maniera esatta dai lavoratori.

Servizio di prevenzione e protezione Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda, ovvero unità produttiva

R.l.s. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza “… persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della sicurezza e della salute durante il lavoro …”

Lavoratore Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro

allievi nelle scuole sono equiparati ai lavoratori, gli allievi delle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano la frequenza e l'uso di laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali.

Medico competente è un “medico del lavoro” che “… collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione sulla base della specifica conoscenza …”

I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o sovraintendono (...) devono nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze: a)attuare le misure b)rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici c)fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione d)disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme

Il datore di lavoro Osserva le misure e valuta i rischi per la sicurezza e la salute Elabora un documento Designa gli addetti alla “sicurezza”

Il datore di lavoro con i dirigenti e i preposti aggiorna le misure di prevenzione tiene conto delle capacità degli addetti fornisce i D.P.I. istruisce e forma richiede l'osservanza delle norme richiede l'osservanza delle norme al Medico Competente prevede emergenze e pericoli gravi

I lavoratori devono: a) osservare le norme e le misure disposte dal datore di lavoro b) usare con cura i dispositivi tecnico- sanitari e gli altri mezzi di protezione c)segnalare le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di protezione d) non rimuovere o modificare detti dispositivi e mezzi di protezione

La valutazione dei rischi e l’elaborazione di un documento è un obbligo indelegabile del datore di lavoro. Il datore di lavoro può peraltro avvalersi del servizio di prevenzione e protezione

Per individuare i rischi e le conseguenti misure preventive e protettive è necessario essere in possesso di attitudini e specifiche conoscenze tecniche. Il Decreto legislativo n. 195 del 23 giugno 2003 ha individuato titoli e requisiti del Responsabili e Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione

l’informazione e la formazione dei lavoratori Oltre ad essere un obbligo per il datore di lavoro è una misura preventiva di primaria importanza

Informazione del personale: Il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori ricevano un’adeguata informazione su:  Rischi per la sicurezza e salute connessi all’attività  Rischi specifici cui sono sottoposti in relazione all’attività svolta  Pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi

Formazione del personale Il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori ricevano una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni

La formazione del personale deve comunque avvenire in occasione: dell’assunzione del trasferimento o cambiamento di mansioni dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie o di nuove sostanze pericolose la formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi

Formazione degli addetti alla gestione dell’emergenza Il personale incaricato dell’attività di prevenzione incendio e di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e, comunque, di gestione dell’emergenza, deve essere adeguatamente formato

Formazione di sistema area sicurezza nella scuola Il Servizio per lo Sviluppo e l’Innovazione del Sistema Scolastico e Formativo ha organizzato le iniziative formative OBBLIGATORIE per il personale scolastico designato quale addetto alla gestione delle emergenze ha promosso le iniziative di informazione rivolte agli studenti e alunni

Iniziative formative obbligatorie Corsi formativi per addetti all’antincendio – emergenza operanti nella scuola (D.M. 10 marzo 1998) Corsi formativi per addetti al primo soccorso operanti nella scuola (Decreto 15 luglio 2003, n. 388) Corsi formativi per Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 195)

Iniziative formative rivolte agli alunni Sono in fase di attuazione le iniziative informative rivolte agli studenti ed alunni sui vari tipi di rischio presenti nelle scuole.

Scuola e cultura della sicurezza la proposta formativa volta alla promozione della sicurezza nelle scuole esula dalle iniziative formative obbligatorie ed è rivolta ad un processo sistematico e continuativo di formazione della cultura della sicurezza nelle scuole

Sintesi dei principali riferimenti normativi in ordine cronologico  D.P.R. del 27 Aprile 1955, n “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”.  D.P.R. del 19 Marzo 1956, n “Norme generali per l’igiene sul lavoro”.  D.P.G.P. del 9 Agosto 1976, n (1) – “Approvazione delle norme relative agli indici di funzionalità didattica, ai modelli edilizi e alle componenti costruttive per i diversi tipi di scuola”.  D.M. del 16 Febbraio 1982 – “ Determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi”.  D.P.R. dell’ 8 giugno 1982, n. 524 – “Attuazione della direttiva CEE sulla segnaletica di sicurezza negli ambienti di lavoro”.  D.P.R. del 28 luglio 1982, n. 577 – “Approvazione del regolamento di prevenzione e vigilanza antincendio e circolari ministeriali specifiche”.  Legge del 5 marzo1990, n. 46 – “Norme per la sicurezza degli impianti”.  Legge del 19 marzo 1990, n. 55, art 18 – “Relazione Piani di sicurezza”.  D. Lgs. del 14 agosto 1991, n. 277 – “Protezione dei lavoratori contro i rischi: piombo, amianto e rumore”.  D. Lgs 4 dicembre 1992, n. 475 – “Attuazione della direttiva 89/686/CEE sui DPI”.

 D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 – Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di sicurezza degli impianti;  D.M. del 26 Agosto “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”.  D.Lgs. del 19 Settembre 1994, n “…riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”.  D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 – “Attuazione delle direttive 89/168/Euratom, 921/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazione ionizzanti”  D. Lgs 19 marzo 1996, n. 242 – “Modifiche al D.Lgs. 626/94”.  D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 – “Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute nei luoghi di lavoro”.  Decreto ministeriale del 21 giugno 1996 prot. n Individuazione soggetti “datori di lavoro” negli Uffici dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96  D.P.R. 24 Luglio 1996, n “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli uffici, spazi e servizi pubblici”.

 D.M. del 10 Marzo 1998, - " Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.  D.M. del 29 Settembre 1998, n “Regolamento recante le norme per l’individuazione delle particolari esigenze negli Istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni ”.  C. M. del 29 Aprile 1999 n "D. Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni - DM 382/98 : Sicurezza nei luoghi di lavoro - indicazioni attuative".  D. Lgs. del 26 maggio 2000 n. 241 – “Attuazione della direttive 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.”  D. Lgs. del 26 marzo 2001, n. 151 – “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53”  D. P. R. 22 ottobre 2001, n Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi

 Decreto 15 luglio 2003, n Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. (che trova piene attuazione a partire dal 4 agosto 2004)  Direttiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 : protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio)  Direttiva 2004/73/CEE della Commissione del 29 aprile 2004 – recante il ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose.  D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 172 – Attuazione della direttiva n. 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti (che ha abrogato il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 115);

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