D.Lgs. 81/08 RIORDINO DELLA DISCIPLINA PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO In vigore dal 15 maggio 2008 Denominato: TESTO UNICO SULLA SICUREZZA.

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D.Lgs. 81/08 RIORDINO DELLA DISCIPLINA PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO In vigore dal 15 maggio 2008 Denominato: TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

D.Lgs. 81/08 Legislazione ABOLITA con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08: D.Lgs. 195/06: Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore). D.Lgs. 187/05: Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. D.Lgs. 494/96: Sicurezza nei cantieri D.Lgs. 626/94: Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro DPR 303/56 : Norme generali per l’igiene del lavoro DPR 547/55 : Norme di prevenzione infortuni nei luoghi di lavoro DPR 164/55: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni …. E altre norme …. E altre norme ora inserite nel “TESTO UNICO DELLA SICUREZZA”

D.Lgs. 81/08 Legislazione ABOLITA con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08: D.Lgs. 626/94: Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro D.Lgs. 494/96: Sicurezza nei cantieri …. E altre norme …. E altre norme ora inserite nel “TESTO UNICO DELLA SICUREZZA”

D.Lgs. 81/08 Legislazione abolita con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08: E ALTRE NORME ADDIRITURA DAL 1955 e 1956 DPR 303/56 : Norme generali per l’igiene del lavoro DPR 547/55 : Norme di prevenzione infortuni nei luoghi di lavoro …. E altre norme …. E altre norme ora inserite nel “TESTO UNICO DELLA SICUREZZA”

ex D.Lgs. 626/94 Il D.Lgs. 626/94 ha rappresentato una svolta in materia di sicurezza del lavoro per tutte le aziende italiane con lavoratori dipendenti. Il D.Lgs. 626/94 si applica a tutte le attività con lavoratori dipendenti : - all'artigiano con un dipendente, - all'ufficio tecnico con una segretaria, - alla grande azienda con migliaia di dipendenti. Pur mantenendo in vigore gran parte della normativa pre-vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro il D.Lgs. 626/94 ha introdotto nuove e pesanti responsabilità per il Datore di lavoro che deve effettuare per iscritto una valutazione dei rischi connessi con la propria attività e dichiarare i provvedimenti che intende prendere per limitare o eliminare i rischi presenti. Il D.Lgs. 626/94 ha definito inoltre nuove figure all'interno dell'azienda con compiti legati alla sicurezza del lavoro.

FIGURE AZIENDALI D.Lgs. 81/08 FIGURE AZIENDALI 1 - LAVORATORE 2 - DATORE DI LAVORO 3 - MEDICO COMPETENTE (dove necessario) 4 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 5 - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

“Lavoratore” Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato,

“Lavoratore” con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

AL LAVORATORE COSÌ DEFINITO È EQUIPARATO : IL SOCIO LAVORATORE DI COOPERATIVA O DI SOCIETÀ

AL LAVORATORE COSÌ DEFINITO È EQUIPARATO : IL SOGGETTO BENEFICIARIO DELLE INIZIATIVE DI TIROCINI FORMATIVI

AL LAVORATORE COSÌ DEFINITO È EQUIPARATO : L'ALLIEVO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ED UNIVERSITARI E IL PARTECIPANTE AI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NEI QUALI SI FACCIA USO DI LABORATORI, ATTREZZATURE DI LAVORO IN GENERE, -

AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI, IVI COMPRESE LE APPARECCHIATURE FORNITE DI VIDEOTERMINALI LIMITATAMENTE AI PERIODI IN CUI L'ALLIEVO SIA EFFETTIVAMENTE APPLICATO ALLA STRUMENTAZIONI O AI LABORATORI IN QUESTIONE; - i

AL LAVORATORE È EQUIPARATO : IL VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E DELLA PROTEZIONE CIVILE IL VOLONTARIO CHE EFFETTUA IL SERVIZIO CIVILE

“ Datore di lavoro” DL Il soggetto TITOLARE del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE STESSA o dell’unità produttiva in quanto esercita I POTERI DECISIONALI E DI SPESA.

“Datore di lavoro nelle scuole” E’ il DIRIGENTE SCOLASTICO

“MEDICO COMPETENTE” MC Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81/08, che collabora con il datore di lavoro ai fini della VALUTAZIONE DEI RISCHI ed è nominato dallo stesso per effettuare la SORVEGLIANZA SANITARIA e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

“MEDICO COMPETENTE” MC NOMINATO DAL DATORE DI LAVORO O DA UN SUO DELEGATO

“MEDICO COMPETENTE” MC La sua nomina è necessaria solo in alcuni casi: - Lavorazioni previste dal testo unico (rumore, rischio chimico, videoterminali ecc.) - Rischi che espongono rischi terzi (autisti, piloti ecc.) - Radiazioni ionizzanti ecc.

“RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE” RSPP Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

“SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE” SPP Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attivita' di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

“ RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA” RLS Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

ART. 2 – DEFINIZIONI ART. 2 – DEFINIZIONI “RLS AZIENDALE” In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

ART. 2 – DEFINIZIONI ART. 2 – DEFINIZIONI “RLS TERRITORIALE” Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Le modalità di elezione o designazione del RLS TERRITORIALE sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni di cui al presente comma.

“VALUTAZIONE DEI RISCHI” valutazione GLOBALE E DOCUMENTATA DI TUTTI I RISCHI per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata a individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

“VALUTAZIONE DEI RISCHI” Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) serve a effettuare LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO, AL FINE DI INDIVIDUARE LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PIÙ OPPORTUNE ED ELABORARE IL PROGRAMMA DELLE MISURE ATTE A GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SALUTE E SICUREZZA. valutazione GLOBALE E DOCUMENTATA DI TUTTI I RISCHI per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata a individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

ART. 29 – MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI Comma 1 Il datore di lavoro effettua la valutazione e documento in collaborazione con RSPP e MC nei casi di obbligo di controllo sanitario Comma 2 Valutazione previa consultazione del RLS SANZIONI: commi ammenda da 3000 a 9000 euro

ART. 29 – MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI Comma 4 Il documento deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione SANZIONI: amministrativa pecuniaria da 2500 a euro

IL DATORE DI LAVORO EFFETTUA LA VALUTAZIONE DEI RISCHI SCRIVENDO IL DVR IN COLLABORAZIONE CON RSPP E MC NEI CASI DI OBBLIGO DI CONTROLLO SANITARIO

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PUO’ ESSERE VISIONATO DAL RLS

DAL 31/12/2012 STOP ALLE AUTOCERTIFICAZIONI

Dal 31 dicembre prossimo, I DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO SINO A 10 LAVORATORI ED I DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO FINO A 50 LAVORATORI CON LE LIMITAZIONI PREVISTE DALL'ART. 29, COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, NON POTRANNO PIÙ UTILIZZARE L'AUTOCERTIFICAZIONE

PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO E DOVRANNO, COSÌ EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI AVVALENDOSI DI PROCEDURE STANDARDIZZATE.

ART. 17 – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI a) LA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI CON REDAZIONE DEL DOCUMENTO b) DESIGNAZIONE DEL RSPP

ART. 18 – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELEGABILI CENNI 1 CENNI 1 a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti; b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; e) prendere le misure appropriate affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonchè delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

ART. 18 – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELEGABILI CENNI 2 CENNI 2 h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli art. 36 e 37; m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

ART. 18 – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELEGABILI CENNI 3 CENNI 3 q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50; t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti; u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;

ART. 18 – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELEGABILI CENNI 4 CENNI 4 z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

ART. 18 – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELEGABILI SANZIONI: SANZIONI: lettere q)z) prima parte arresto da 4 a 8 mesi ammenda da 5000 a euro b)e)g)i)m)n)o)p) arresto 2 a 4 mesi ammenda da 800 a 3000 euro c)d)h)v) arresto da 3 a 6 mesi ammenda da 2000 a 5000 euro l) arresto da 4 a 8 mesi ammenda da 2000 a 4000 euro a) arresto da 3 a 6 mesi ammenda da 3000 a euro per le altre lettere sanzioni amministrative pecuniarie

ART. 18 – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELEGABILI CENNI 5 CENNI 5 Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. SANZIONI: arresto da 4 a 8 mesi ammenda da 2000 a 5000 euro

ART. 20 – OBBLIGHI DEI LAVORATORI 1 1. Ogni lavoratore DEVE PRENDERSI CURA della PROPRIA SALUTE E SICUREZZA e di QUELLA DELLE ALTRE PERSONE PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

ART 20 – OBBLIGHI DEI LAVORATORI I lavoratori devono in particolare: a) CONTRIBUIRE, INSIEME AL DATORE DI LAVORO, ai dirigenti e ai preposti, ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA sui luoghi di lavoro; b) OSSERVARE LE DISPOSIZIONI E LE ISTRUZIONI IMPARTITE DAL DATORE DI LAVORO, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

ART 20 – OBBLIGHI DEI LAVORATORI. 3 c) UTILIZZARE CORRETTAMENTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO, LE SOSTANZE E I PREPARATI PERICOLOSI, I MEZZI DI TRASPORTO, NONCHÉ I DISPOSITIVI DI SICUREZZA; d) UTILIZZARE in modo appropriato i DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI messi a loro disposizione;

ART 20 – OBBLIGHI DEI LAVORATORI. 4 e) SEGNALARE IMMEDIATAMENTE al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le DEFICIENZE DEI MEZZI E DEI DISPOSITIVI di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

ART. 20 – OBBLIGHI DEI LAVORATORI 6 f ) NON RIMUOVERE O MODIFICARE senza autorizzazione i DISPOSITIVI DI SICUREZZA o di segnalazione o di controllo; g) NON COMPIERE DI PROPRIA INIZIATIVA OPERAZIONI O MANOVRE CHE NON SONO DI LORO COMPETENZA ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

ART. 20 – OBBLIGHI DEI LAVORATORI 7 h) partecipare ai PROGRAMMI DI FORMAZIONE E DI ADDESTRAMENTO organizzati dal datore di lavoro; i) SOTTOPORSI AI CONTROLLI SANITARI previsti dal presente decreto legislativo o comunquedisposti dal medico competente. i) SOTTOPORSI AI CONTROLLI SANITARI previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

ART. 20 – OBBLIGHI DEI LAVORATORI 8 3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre APPOSITA TESSERA DI RICONOSCIMENTO, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

ART. 59 – SANZIONI PER I LAVORATORI 1. I lavoratori sono puniti: a) con l' ARRESTO fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i); b) con la SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 50 A 300 EURO per la violazione dell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.