Breve storia della Catalogazione. Antichi stati italiani Granducato di Toscana - Delibera 24 ottobre 1602 Stato Pontificio - Editto del cardinale Spinola.

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Breve storia della Catalogazione

Antichi stati italiani Granducato di Toscana - Delibera 24 ottobre 1602 Stato Pontificio - Editto del cardinale Spinola 30 settembre 1704 Editto del cardinale Pacca 7 aprile 1820 Repubblica di Venezia - 20 aprile 1773

Commissioni Consultive di Belle Arti Commissioni Consultive di Belle Arti (R.D. 7 giugno 1866, n° 2291) “dare pareri ed informazioni al governo per la conservazione dei monumenti” - Inventario di oggetti d’arte conservati in edifici pubblici (sacri e profani) o esposti al pubblico in edifici privati

Criteri di catalogazione delle Commissioni Consultive: -descrizione; -misure; -presenza di iscrizioni, cifre, stemmi o emblemi; -autore o epoca; -proprietà e stato di conservazione; -luogo di esposizione. Si prevedeva inoltre: -la sottoscrizione da parte dei proprietari o tenutari; -la consegna eventuale al Sindaco, o a chi altro vi abbia interesse. Commissioni Consultive di Belle Arti Commissioni Consultive di Belle Arti

Sulla conservazione dei monumenti e degli oggetti d’arte e sulla riforma dell’insegnamento accademico G.B. Cavalcaselle, Sulla conservazione dei monumenti e degli oggetti d’arte e sulla riforma dell’insegnamento accademico, Roma redazione di cataloghi dei musei e del patrimonio pubblico conservato in altre sedi; -redazione di uno “speciale inventario delle opere d’arte in mano privata, desiderabile per lo Stato”

Legge 28 giugno 1871, n° 286 Art. 5 - “Finché non si sia provveduto con legge generale continueranno ad avere vigore le leggi e i Regolamenti speciali attinenti alla conservazione dei monumenti e degli oggetti d’arte”

R.D, 7 agosto 1874, n°2032 Ministro G. Cantelli Commissioni provinciali conservatrici dei monumenti e delle opere d’arte “le Commissioni compileranno e trasmetteranno al Ministero un esatto inventario di tutti i monumenti ed oggetti d’arte esistenti nella rispettiva Provincia”

Monumenti nazionali Decreto del Ministro Coppino 27 novembre 1884, Monumenti nazionali -creazione di Delegati Regionali con il compito di riformare l’elenco dei monumenti nazionali così “da comprendersi tutti gli edifizi sacri o profani dai tempi più antichi a tutto il secolo XVII che per un titolo qualsiasi meritino di essere conservati” Dall’Elenco dei Monumenti Nazionali sono tuttavia esclusi DIPINTI e SCULTURE

Norme per la compilazione del catalogo degli oggetti d’arte Decreto 24 settembre 1888, n° 865 Norme per la compilazione del catalogo degli oggetti d’arte (elaborate sulla base dell’esperienza di Adolfo Venturi) -descrizione (soggetto, materia, dimensioni) -ubicazione -stato di conservazione e restauri -condizioni giuridiche -notizie più importanti

Redazione entro un anno di un duplice catalogo: -monumenti, oggetti d’arte e d’antichità di proprietà di ENTI MORALI; -monumenti, oggetti d’arte e d’antichità di proprietà PRIVATA ma solo se di “sommo pregio” Legge Nasi, 12 giugno 1902, n° 185 Sulla conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e di arte

Norme per l’inalienabilità delle antichità e belle arti Legge 20 giugno 1909, n.° 364 Norme per l’inalienabilità delle antichità e belle arti R.D. 14 giugno 1923, n° 1889 Norme per la compilazione del catalogo dei monumenti e delle opere di interesse storico, archeologico e artistico Schede redatte in 3 copie: una per il proprietario, una per la Soprintendenza, una per l’Ufficio Catalogo della D.G. del Ministero. Ove possibile anche documentazione fotografica

Per la tutela delle cose di interesse artistico e storico Legge Bottai 1 giugno 1939, n° 1089 Per la tutela delle cose di interesse artistico e storico Convegno dei Soprintendenti Roma, 4-6 giugno 1938 R. Longhi, Relazione sul servizio di catalogo delle cose d’arte e sulle pubblicazioni connesse

Con la 1089 sono sottoposte a tutela “le cose immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi: a) le cose che interessano la paletnologia, la preistoria e la primitive civiltà; b) le cose di interesse numismatico; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio. Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico e storico”.

Per la salvezza dei beni culturali in Italia Commissione Franceschini Per la salvezza dei beni culturali in Italia Introduzione del concetto di “Beni Culturali” (in sostituzione di “Antichità e Belle Arti”) “Ogni bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà” Istituzione dell’Ufficio Centrale del Catalogo, poi Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD)

Codice dei Beni Culturali, d.l. 22 gennaio 2004 Art. 17. Catalogazione 1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività. 2. Le procedure e le modalità di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.

3. Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle università, concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione. 4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2, curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, previe intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali.

5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali in ogni sua articolazione. (comma modificato dall’art. 2 del D.Lgs. 156/2006 n.d.r.) 6. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai sensi dell’articolo 13 è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.