Consulenti del Lavoro - Associati Co.co.co dopo il Jobs act A cura dello Studio Consulenti del Lavoro Associati Studio commercialista Dott. Stefano Battiston Studio Legale Avv. Giulia Valveri Dott. Gian Luigi Orsini Relatore: A.Follin Leading 20/02/2016
Consulenti del Lavoro - Associati -Prima del Jobs Act - 1)Co.co.pro ( progetto ) 2)Deroghe CCNL, professioni, interlettuali 3)Amministratori e Coni
Consulenti del Lavoro - Associati Dopo il Jobs act -Co.co.co previsti dai singoli CCNL ( Call center ) -Amministratori e componenti collegi sindaci e revisori -Prestazioni rese a società ed associazioni sportive con limiti reddito -Collaborazioni rese da professionisti iscritti all’albo professionale -Collaborazioni rese nell’ambito della pubblica amministrazione
Consulenti del Lavoro - Associati e………i Co.Co.Pro - Abrogati gli art. da 61 a 69-bis del D.Lgvo 276/2003 ( progetto ) -“ Resta salvo quanto disposto dall’art. 409 del codice procedura civile “ -Eliminate le presunzioni di subordinazione
Consulenti del Lavoro - Associati Cosa rimane……il Co.co.co… -Per oggetto un’opera o un servizio -Con rapporto di lavoro prevalentemente personale -Senza vincolo di subordinazione - Occasionali esenti fino a 5.000,00 €/anno e 30 gg
Consulenti del Lavoro - Associati E dall’1/1/2016 trasformazione……..se -Prestazioni esclusivamente personali -Continuative tempi e luogo di lavoro. -Con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e luogo di lavoro. -Cioè deve avere - facoltà di decidere «se», «quando», «come» e «dove» - facoltà di decidere «se», «quando», «come» e «dove»
Consulenti del Lavoro - Associati Cosa bisogna fare……. 1)Mettere in evidenza l’autonomia dei tempi di esecuzione 2)Evidenziare la possibilità di sostituibilità del Co.coco. 3)La possibilità di “ lavorare da casa “ 4)Certificare il contratto ossia certificare l’autonomia e la specialità della prestazione.
Certificazione Verifica delle clausole contrattuali sulla carta Blocco in sede di ispezione Necessità di ricorso al giudice con onere della prova da parte di chi lo propone Obbligo di tentativo di conciliazione in sede di commissione che ha certificato.
Dal Collegato alla Finanziaria 2016 All’art. 409, c.p.c dopo le parole” anche se non a carattere subordinato “, sono aggiunte le seguenti: “ La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente la propria attività lavorativa”
Statuto lavoratori autonomi Vietata modifica unilaterale condizioni Prestazione continuativa congruo preavviso Pagamento entro 60 giorni Sospensione per malattia, infortunio e gravidanza per 150 giorni senza corrispettivo Per malattie superiori a 60 giorni sospensione pagamento contributi fino a due anni Maternità congedo di 6 mesi
Appalto/Somministrazione Necessità della forma scritta. Sanzione di 50,00 €/giorno. I pagamenti retributivi, previdenziali e gli atti di gestione del rapporto effettuati dall’interposto sono in ogni caso “ validi “. Problema dell’obbligazione in solido retributivo e contributivo.
Comportamenti da evitare Inserire il nominativo nell’elenco telefonico Inserire il nominativo nell’organigramma Usare la mensa con ticket nominativi Mettere compensi a tempo/ora/giorno Mettere nel contratto le “ ferie “ Mettere nel contratto necessità di giustificazioni/ comunicazione in caso di assenza
…da evitare… Usare solo i mezzi dell’azienda. Utilizzare servizi, sconti, ecc. per dipendenti. Usare la dell’azienda codificata con nome e cognome. Utilizzare cellulari con SIM dell’azienda Non usare il cartellino “ Ospiti “ Usare divise aziendali e/o simboli di riconoscimento
Consulenti del Lavoro - Associati Consulenti del Lavoro Associati … al servizio di chi lavora … per informazioni: Villa del Conte (PD) – Piazza Pio X°, 4 - tel P. Iva