Riserva di legge applicazione del criterio gerarchico Una materia è di esclusiva competenza della legge, non di fonti subordinate –Assoluta (es. art. 13:

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Riserva di legge applicazione del criterio gerarchico Una materia è di esclusiva competenza della legge, non di fonti subordinate –Assoluta (es. art. 13: nei soli casi e modi stabiliti dalla legge) –Relativa (es. art. 23: se non in base alla legge) –Rinforzata (es art. 16: salvo le limitazioni che la legge stabilisce per motivi di sanità o di sicurezza) Perché è una garanzia?

Funzioni normative del Governo Atti aventi forza di legge –decreto legislativo –decreto legge Regolamenti Fonti primarie Fonti secondarie È necessario l’intervento parlamentare, successivo o preventivo

“Atti aventi forza di legge” e “legge” Sfere di competenza sovrapponibili, salvo il caso delle riserve di “legge formale” –legge di aut. ratifica trattati –legge di bilancio –conversione decreto legge –legge di delega si tratta di settori in cui è necessaria la funzione parlamentare di controllo -Profilo attivo: capacità di innovare -Profilo passivo: capacità di resistere Approvata dal Parlamento

Delegazione legislativa, art. 76 Esercizio della funzione legislativa Parlamento: legge di delega Governo: decreto legislativo

Legge di delega Riserva di legge formale (procedimento ordinario) destinatario: Governo = Consiglio dei Ministri Contenuto necessario: –oggetto definito –tempo limitato –principi e criteri direttivi In caso di violazione si è in presenza di un decreto legislativo incostituzionale

Segue: legge delega Contenuto eventuale: –limiti procedurali = consultazione di Commissioni parlamentari L. 400/88, art. 14: in generale per le deleghe ultrabiennali è obbligatorio il parere delle Commissioni parlamentari Previsti ad hoc nella legge di delega

Decreto legislativo –Attuazione in dettaglio dei principi contenuti nella legge delega Procedimento: proposta di uno o più ministri delibera del Consiglio deiministri emanazione da parte del Presidente della Repubblica –delle fasi procedimentali è data notizia nel preambolo - eventuali pareri - eventuale deliberazione del Cdm

Decreto Legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 "Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 11 ottobre 2004 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visti la legge 14 febbraio 2003, n. 30, ed in particolare l'articolo 7, ai sensi del quale entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe di cui alla legge stessa, il Governo può adottare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità e con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi; Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 2004; Sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e prestatori di lavoro; Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 1° luglio 2004; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Sentito il Ministro per le pari opportunità; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per gli affari regionali, dell'economia e delle finanze e della giustizia; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.

Caratteri della delegazione Non obbligatorietà dell’esercizio Istantaneità, salva la previsione di interventi di tipo correttivo T.U. (testi unici) –innovativi –(compilativi) In generale svolge una funzione di legislazione di natura tecnica, difficile da realizzare in Parlamento AGEVOLA IL GOVERNO

Decreto legge, art. 77 Cost. Entro 60 gg. Governo: decreto legge Parlamento: legge di conversione

Presupposti 3 Casi straordinari di necessità ed urgenza Controllo: –Parlamento –Corte costituzionale (“evidente mancanza del presupposto” sent. 29/1995) Risulta dal preambolo (in termini vaghi)

Procedimento 4 Deliberazione del Consiglio dei ministri emanazione con dPR pubblicazione ed immediata entrata in vigore immediata presentazione alle Camere per la conversione (clausola di conversione)

Fase di conversione 4 Riunione delle Camere, anche se sciolte, entro 5 giorni procedimento legislativo particolare –controllo Comitato per la legislazione (al Senato della Commissione aff. cost.) la legge si compone di un unico articolo che converte il decreto allegato eventuali emendamenti (art. 15 l. 400/1988)

Legge 5 novembre 2004, n.261 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse" Art Il decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Conversione e mancata conversione 3 Conversione: entra in vigore la legge di conversione Mancata conversione: –nessun voto entro i 60 gg. –voto contrario del Parlamento Conseguenze della mancata conversione: il decreto perde di efficacia ex tunc

Mancata conversione 2 Art. 77, c. 3, Cost. “i decreti perdono di efficacia fin dall’inizio se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione” “Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti”

Reiterazione 4 Prassi invalsa sino al 1996 ed ammessa solo in assenza di un voto contrario del Parlamento accentua il ruolo del Governo: ddl “rinforzati” problemi di incertezza del diritto abusi nella reiterazione –Es. decreto “mille-proroghe”: 29 reiterazioni!

Sentenza 360/1996 Corte costituzionale: è una prassi incostituzionale, perché altera la natura del decreto legge che è un atto provvisorio possibile reiterazione: –solo in presenza di nuovi presupposti di urgenza –o se il decreto reca disposizioni sostanzialmente diverse - viene meno la straordinarietà - cade la sanzione della perdita di efficacia

Regolamenti in genere Nozione generica che indica atti diversi fra loro: –regolamenti parlamentari –regolamenti comunitari –regolamenti comunali –regolamenti condominiali … … regolamenti dell’esecutivo

Regolamenti dell’esecutivo Regolamenti del Governo Regolamenti ministeriali Fonti secondarie non disciplinate ma presupposte dalla Costituzione: art. 87, c. 5, “il Presidente della Repubblica emana i regolamenti” disciplina legislativa: art. 17 l. 400/1988

Fonti secondarie Subordinazione rispetto alle fonti primarie necessario fondamento legislativo del potere regolamentare, che ha carattere normativo ma natura amministrativa Preferenza di legge Principio di legalità

Fondamento legislativo - distinzioni Regolamenti del Governo –di norma è l’art. 17 l. 400/1988 Regolamenti ministeriali –è necessario un espresso conferimento legislativo del potere (art. 17, c. 3, l. 400/1988)

Procedimento: regolamenti del Governo 6 Proposta di uno o più ministri parere obbligatorio non vincolante del Consiglio di Stato Delibera del Consiglio dei Ministri Emanazione come d.P.R. Visto e registrazione Corte dei Conti Pubblicazione in G.U.

Tipologia reg. del governo Art. 17 l. 400/1988 Esecuzione Attuazione Indipendenti Organizzazione Delegati o autorizzati

Esecuzione/attuazione Reg. d’esecuzione, servono ad assicurare l’operatività di leggi, decreti legge, decreti lgs. e regolamenti comunitari Reg. d’attuazione, attuazione di norme di principio presenti in leggi e decreti lgs., non in decreti legge

Reg. indipendenti Presupposti: –lacuna legislativa –assenza di una riserva di legge, anche relativa Estrema rarità in un sistema legislativo ipertrofico

Reg. di organizzazione Si caratterizzano per il settore di intervento non per la funzione in materia esiste una riserva di legge relativa ex art. 97 Cost.: “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge” art. 17, c. 4-bis, l. 400/88: delegifica in parte il settore (rinvio) Organizzazione della Pubblica amministrazione

Regolamenti delegati (o autorizzati) 4 Finalità: delegificazione, sostituzione di una disciplina legislativa con una regolamentare Condizione generale: assenza di una riserva di legge assoluta E’ necessario un puntuale intervento legislativo che “autorizza” la sostituzione Motivi di semplicità ed agilità del sistema normativo

Meccanismo di delegificazione A Disciplina legislativa di settore iniziale B Legge di autorizzazione C Regolamento delegato Stabilisce le norme generali regolatrici della materia Dispone l’abrogazione di A all’entrata in vigore di C B abroga A nel momento dell’entrata in vigore di C

Ipotesi di delegificazione Interventi specifici di settore, autorizzati con leggi ad hoc Interventi in via generale, es. art. 17, c. 4 bis, legge 400/88: –sono previsti regolamenti delegati per il riordino dei Ministeri

Prassi Tendenza all’aumento della delegificazione –aumento del peso del Governo –semplificazione di un sistema delle fonti complesso –diminuzione del numero delle leggi Fenomeno simile a quello relativo all’aumento della legislazione delegata

Regolamenti ministeriali Fondamento legislativo puntuale non possono essere in contrasto con i regolamenti del Governo

Procedimento Emanazione con D.M. previo parere Consiglio di Stato comunicazione al Presidente del Consiglio –può sospenderli –può provocare una deliberazione del Cons. min. Controllo Corte dei Conti e pubblicazione in G.U.

Referendum abrogativo

Esercizio della sovranità popolare Democrazia diretta –referendum Democrazia rappresentativa –elezioni

Tipi di referendum consultivo propositivo costitutivo abrogativo

Articolo 75 Cost. Funzione abrogativa richiesta materie escluse quorum novità introdotta con la Costituzione

Richiesta elettori 5 consigli regionali abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge

Materie escluse ex art. 75 Leggi tributarie e di bilancio leggi di amnistia e indulto leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali

Quorum Quorum di partecipazione o di validità –ha votato la metà più uno degli aventi diritto Quorum deliberativo –la proposta è approvata se i “sì” raggiungono la maggioranza dei voti validi Sono escluse dai voti validi le schede bianche e le nulle

Attuazione dell’art. 75 Cost. Parziale 1953 –l. cost. 1/1953: giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale Completa 1970 –l. 352/1970: disciplina dei dettagli del procedimento

Disciplina del procedimento 4 Richieste : 1/1 - 30/9 presso la Cancelleria della Corte di Cassazione firme: devono essere raccolte in una finestra di tre mesi 5 deliberaz. Cons. Regionali NON nell’anno che precede lo scioglimento del Parlamento o nei 6 mesi dopo le elezioni I controllo: giudizio di legittimità II controllo: giudizio di ammissibilità

I) Controllo di legittimità UFF. CENTRALE PER IL REFERENDUM –entro il 15/12: regolarità firme o deliberazioni Consigli reg. natura dell’atto eventuale unificazione di quesiti convergenti eventuale interruzione denominazione sintetica di ogni quesito

II) Giudizio di ammissibilità CORTE COSTITUZIONALE –entro 10/2 con sentenza quesiti non ammissibili ex art. 75 (materie escluse) altri criteri elaborati dalla Corte costituzionale

Limiti all’ammissibilità elaborati dalla Corte costituzionale 5 Quesito eterogeneo Leggi costituzionali Estensione dei limiti delle materie escluse Limiti specifici per le leggi elettorali Quesito “manipolativo”

Es. di abrogazione manipolativa Art. 8 legge n. 47/1948 Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

Riepilogo Richiesta - presentazione del quesito Controlli –di legittimità –di ammissibilità Svolgimento: quorum richiesti In caso di approvazione del quesito gli effetti si producono con un d.P.R. (max. ritardo 60 gg.)

Referendum costituzionale Richiesta: –1/5 membri di ciascuna camera – elettori –5 consigli regionali no giudizio di ammissibilità no quorum di partecipazione approvazione: maggior numero di voti favorevoli rispetto ai contrari al referendum consegue la promulgazione della legge costituzionale