GIUSTIZIA. ART. 47 DIRITTO A UN RICORSO EFFETTIVO E A UN GIUDICE IMPARZIALEART. 47 DIRITTO A UN RICORSO EFFETTIVO E A UN GIUDICE IMPARZIALE ART. 48 PRESUNZIONE.

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GIUSTIZIA

ART. 47 DIRITTO A UN RICORSO EFFETTIVO E A UN GIUDICE IMPARZIALEART. 47 DIRITTO A UN RICORSO EFFETTIVO E A UN GIUDICE IMPARZIALE ART. 48 PRESUNZIONE DI INNOCENZAART. 48 PRESUNZIONE DI INNOCENZA ART. 49 PRINCIPIO DELLA LEGALITÀ E PROPORZIONALITÀ DELLE PENEART. 49 PRINCIPIO DELLA LEGALITÀ E PROPORZIONALITÀ DELLE PENE ART. 50 DIRITTO DI NON ESSERE GIUDICATO O PUNITO DUE VOLTE PER LO STESSO REATOART. 50 DIRITTO DI NON ESSERE GIUDICATO O PUNITO DUE VOLTE PER LO STESSO REATO

DIRITTO A UN RICORSO EFFETTIVO E A UN GIUDICE IMPARZIALE: Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantite dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

PRESUNZIONE DI INNOCENZA E DIRITTI ALLA DIFESA: 1° Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza, non sia stata legalmente provata. 2° Il rispetto dei diritti alla difesa è garantito a ogni imputato. LA CARTA DEI DOVERI DEL GIORNALISTA (approvata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e dalla Federazione Nazionale della Stampa)

PRINCIPI DELLA LEGALITÀ E DELLA PROPORZIONALITÀ DELLE PENE: 1° Nessuno può essere condannato per un’azione o per un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima. 2° Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un’azione o di un’omissione che, al momento in cui è sta commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni. 3° Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

DIRITTO DI NON ESSERE GIUDICATO O PUNITO DUE VOLTE PER LO STESSO REATO: Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.

ARTICOLI 24 E 27 ART. 24 Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. ART. 24 Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. ART. 27 La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.

1) Ogni individuo accusato di reato è presunto innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie per la sua difesa. […]

In tutti i casi di indagini o processi, il giornalista deve sempre ricordare che ogni persona accusata di un reato è innocente fino alla condanna definitiva e non deve costruire le notizie in modo da presentare come colpevoli le persone che non siano state giudicate tali in un processo. Il giornalista non deve pubblicare immagini che presentino intenzionalmente o artificiosamente persone che non siano state giudicate tali in un processo. In caso di assoluzione o proscioglimento si un imputato o di un inquisito, il giornalista deve sempre dare un appropriato rilievo giornalistico alla notizia, anche facendo riferimento alle notizie ed agli articoli pubblicati precedentemente. […] CASO SPECIFICO

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