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Ogni giorno migliaia di operatori economici concludono affari di varia natura, stipulando contratti di compravendita, di agenzia, di trasporto, di appalto, di leasing, ecc.

Generalmente essi adempiono di buon grado alle obbligazioni contrattuali, cosicchè, per esempio, un commerciante che ha venduto una partita di merce ad un suo cliente la consegnerà a quest'ultimo, alla data fissata e nella quantità, qualità e luogo stabilito.

Per contro, da parte sua, il compratore ritirerà la partita di merce nel giorno fissato, pagandone il prezzo convenuto.

Ma di tanto in tanto avviene che i contraenti non diano esecuzione ai contratti stipulati, eccependo scuse o inadempienze dell'altra parte: nascono così le controversie commerciali. Vediamo schematicamente le ragioni oggettive che causano queste controversie, prospettando alcune ipotesi generali:

Prima ipotesi: uno dei contraenti non intende adempiere agli impegni presi ed in mala fede avanza delle giustificazioni prete- stuose del suo agire, incolpando l'altra parte e ponendosi talora in condizioni di ricattarla, specialmente nei periodi di maggiore inflazione.

Purtroppo questo caso è abbastanza frequente nel mondo degli affari. Un esempio classico è dato dal compratore che ritira la merce ma rifiuta di pagarla, eccependo presunti vizi e difetti in realtà inesistenti o di scarso rilievo sostanziale.

Seconda ipotesi: Può anche succedere che i contraenti siano entrambi in buona fede, ma non si trovino d'accordo su alcuni aspetti del contratto non ben delineati al momento del perfezionamento: in sostanza si tratta di una diversa interpretazione delle obbliga- zioni reciproche.

Si pensi anche, ad esempio, ad un impresario edile che dopo aver terminato un'opera in muratura si senta contestare al committente che a suo avviso i lavori non sono stati compiuti come era stato pattuito.

Terza ipotesi: La controversia questa volta scaturisce, non dalle parti, ma dall'intervento di terze persone coinvolte nella esecuzione del contratto. Come esemplificazione si ipotizzi il parziale deterioramento della merce, contestato dal compra- tore, ma non ricono- sciuto dal venditore, dovuto ad altri soggetti coinvolti nella esecuzione del contratto (ad esempio ad un corriere che ritarda la consegna).

Quarta ipotesi: La lite può avvenire per il comportamento inadempiente di entrambi i contraenti in mala fede.

Quinta ipotesi: Le parti si dimenticano di indicare nel contratto un elemento essenziale per poterlo eseguire e questo fatto conduce suc- cessivamente alla lite. Ad esempio nel compro- messo per la compravendita di un fondo commerciale, non stabiliscono con chia- rezza l'epoca in cui dovrà essere stipulato il contratto di fronte al Notaio....

Sesta ipotesi: Le parti non definiscono un aspetto strettamente tecnico di un contratto e da ciò nasce la controversia. Si pensi alla mancata determina- zione della superficie in mq. di un lotto di terreno nel contratto preliminare di compravendita in cui sia stabilito il prezzo a misura e siano stati delimitati i confini in maniera approssi- mativa.

Nella controversia commerciale ciascun contraente, dopo aver sentito il proprio consulente o tecnico di fiducia, valuta se ricercare un compromesso onorevole con l'altro, proponendo un'eventuale transazione, oppure se arrivare fino alle estreme conse- guenze, sicuro di avere ragione. in quest'ultimo caso dovrà rivolgersi ad un avvocato.

L'avvocato dal canto suo, dopo aver inviato all'altra parte una lettera di diffida ad adempiere o per doman- dare la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, di fronte al rifiuto o all'inerzia della controparte, consiglierà senza altro di citarla in giudizio o di resistere in giudizio alle sue pretese. Si apre così una causa civile di fronte alla Magi- stratura Ordinaria che potrà durare anche 4 o 5 anni, o anche di più se la controparte ricorrerà in se- condo grado, prima di arri- vare alla sentenza definitiva.

Ma a quel punto sarà vera giustizia? Infatti dopo molti anni non è detto che il contraente vincente tragga effettivo vantaggio dalla sentenza in suo favore. L'impresa potrebbe essere cessata o fallita oppure.....

Grazie alla Camera Arbitrale, la decisione delle liti commerciali viene deferita ad un collegio di arbitri (o ad un arbitro unico) che esprimono il loro verdetto.

L'arbitrato costituisce una forma assai antica di risoluzione delle controversie commerciali. In uso fino dai tempi dell'antica Grecia e dell'antica Roma conobbe un ulteriore sviluppo nel Medioevo presso le Corporazioni di Arte e Mestieri confe- derate in Università, cui succedettero poi le Camere di Commercio. A Pistoia si ha notizia di arbitrati che risalgono al XII secolo.

Oltre alla rapidità di decisione, dovuta alle procedure assai snelle, l'arbitrato presenta i seguenti vantaggi che pesano in suo favore sul piatto della bilancia rispetto al ricorso alla Magistratura Ordinaria: le minori formalità, l'estrema riservatezza, una maggiore libertà della istruzione probatoria, le scarse possibilità di impugnazione della decisione e la specializzazio- ne degli arbitri, scelti libera- mente dalle parti, nella ma- teria della lite.

L'arbitrato infine costituisce un mezzo di composizione della controversia appropriato al diritto o all'equità, capace di spezzare il rapporto contrattuale preesistente, come avviene invece spesso nelle cause giudiziarie. Esso si adegua alla crescente dinamica della tipologia dei contratti moderni come la cessione di know how, il leasing, il franchising, la joint-venture, ecc.. Esistono due tipi di arbitrato per la decisione delle liti commerciali tra i quali debbono scegliere gli interessati: 1) Quello che si svolge nelle forme pre- viste dal Codice Civile e che sfocia nella nella decisione o "lodo" a cui viene attri- buita efficacia esecutiva, come se fosse una sentenza della Magistratura Ordina- ria, con decreto del Tribunale; 2) Quello libero o irrituale, che si svolge in forme diverse e gli arbitri, che rivesto- no il ruolo di mandatario, sono dispensati da qualsiasi forma di procedura.

La Camera Arbitrale offre a tutti gli operatori economici, oltre a tutti i servizi di arbitrato per decidere le controversie indicate nelle prime quattro ipotesi accennate, anche servizi: di arbitraggio (definizione non di liti commerciali, ma di un elemento mancante del contratto - quinto caso esemplificato), di conciliazione (composizione bonaria di una lite). Inoltre la Camera Arbitrale promuove la diffusione nella nostra provincia, in collaborazione con Associazioni di Categoria e Ordini Professionali, della cultura dell'arbitrato e dell'uso della clausola arbitrale nelle relazioni di affari. Infatti, salvo il caso di un accordo suc- cessivo tra le parti in lite, per ricorrere all'arbitrato è necessario che nei con- tratti sia prevista la clau- sola arbitrale

Esaminato cos'è l'arbitrato vediamo come avviene in pratica il ricorso alla Camera Arbitrale. La parte che intende promuovere il procedimento deve depositare nella segreteria della Camera Arbitrale una istanza, indicando eventualmente l'arbitro prescelto e dandone avviso alla controparte.

La Segreteria della Camera Arbitrale predispone un apposito fascicolo ed invita l'altra parte a scegliere a sua volta il proprio arbitro entro 10 giorni.

Dopo 10 giorni il Presidente della Camera Arbitrale costituisce il Collegio Arbitrale scegliendo il Presidente da un elenco di esperti economici e giuridici e scegliendo due arbitri da un secondo elenco di esperti nei vari rami merceologici, a meno che quest'ultimi non siano già stati designati dagli interessati. Gli elenchi nominativi predetti sono tenuti aggiornati dalla Camera Arbitrale la quale chiama a farne parte persone esper- te, dalla lunga esperienza pro- fessionale e dalla condotta specchiata.

Successivamente il Presidente del Collegio Arbitrale fissa la data della riunione alla quale saranno invitate a comparire le due parti; viene inoltre previamente esperito un tentativo di conciliazione della controversia in via amichevole.

Inizia quindi il vero e proprio procedimento di arbitrato, rituale oppure libero, che si concluderà rapidamente con la decisione della controversia. Comunque sia andata i nostri imprenditori rivolgendosi alla Camera Arbitrale, avranno risparmiato tempo e quindi denaro, senza subire lo shock psicologico di una bruciante sconfitta dopo essere venuti a conoscenza di un rapi- do giudizio arbitrale, il cui svolgimento ave- vano, tutto sommato, volontariamente previsto.