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Presentazione sul tema: ""— Transcript della presentazione:

300 Il sistema giurisdizionale dell’Unione europea

301 Corti europee La Corte europea dei diritti dell’uomo
La Corte di giustizia dell’Unione europea: La Corte di Giustizia Il Tribunale I tribunali specializzati

302 La Corte di giustizia dell’UE
“Assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati” (Art. 19 TUE) Spesso descritta come “il motore dell’integrazione europea” Elaborazione di principi fondamentali: Effetto diretto (Van Gend en Loos) Primato del diritto UE (Costa c. ENEL) Tutela dei diritti fondamentali (Nold)

303 La Corte di Giustizia Sede a Lussemburgo
Un giudice per ogni Stato membro Garanzia di indipendenza e capacità (Art. 253 TFUE) Nominati dagli Stati di comune accordo previa consultazione di un comitato (art. 255 TFUE) Mandato di 6 anni Può giudicare in composizione plenaria (13 giudici) o in sezioni (5 o 3 giudici)

304 Avvocati generali Assistono i giudici della Corte, presentando conclusioni motivate Se previsto dallo Statuto della Corte Sono 9 (ma il numero può essere aumentato) e sono nominati dai governi degli Stati membri Requisiti di indipendenza e capacità corrispondenti a quelli dei giudici

305 Il Tribunale Già Tribunale di primo grado (istituito nel 1988)
Composto da (almeno) un giudice per ogni Stato membro (art. 19 TUE) Stessi requisiti e stessa procedura di nomina dei giudici della Corte Decisioni impugnabili di fronte alla Corte solo per motivi di diritto

306 I Tribunali specializzati
Istituzione prevista con il Trattato di Nizza (“camere giurisdizionali”) Competenti a giudicare in primo grado in alcune materie specifiche Ad oggi istituito il Tribunale della funzione pubblica (7 giudici) Decisioni impugnabili di fronte al Tribunale per motivi di diritto o, se il regolamento lo prevede, anche di fatto

307 Le competenze Di tipo contenzioso: Di tipo non contenzioso:
Il ricorso per infrazione Il ricorso di annullamento Il ricorso in carenza L’azione di danni Di tipo non contenzioso: Il rinvio pregiudiziale

308 Il ricorso per infrazione art. 258 TFUE
Attivata dalla Commissione (o da uno Stato – art. 259 TFUE) nei confronti di uno Stato membro che sia venuto meno ad uno degli obblighi derivanti dal Trattato (più in generale dal diritto UE) Si compone di due fasi: Precontenziosa Contenziosa

309 Il ricorso per infrazione: la fase precontenziosa
Commissione invia allo Stato inadempiente una lettera di messa in mora Lo Stato può rispondere alle censure Se la risposta non è soddisfacente, la Commissione può emettere un parere motivato Specificazione degli elementi di fatto e di diritto della violazione Termine entro cui lo Stato deve adempiere

310 Il ricorso per infrazione: la fase contenziosa
Se lo Stato non adempie entro il termine, la Commissione può proporre ricorso di fronte alla Corte Coincidenza tra la contestazione del parere motivato e quella del ricorso La Corte può riconoscere l’esistenza di una violazione Sentenza meramente dichiarativa (no attuazione in forma coattiva) Lo Stato è, però, tenuto a rispettarla (Art. 260 TFUE)

311 Il ricorso per infrazione: la doppia condanna
Se lo Stato non dà esecuzione alla sentenza: possibilità di una sanzione pecuniaria Nuova procedura di infrazione (senza parere motivato) La Corte, su richiesta della Commissione, condanna lo Stato al pagamento di una somma forfettaria o di una penalità di mora Possibilità di condanna pecuniaria già con il primo ricorso in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva (art TFUE)


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