1 Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori Anno Accademico 2008/2009 Tommaso Febbrajo Università degli Studi di Macerata.

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1 Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori Anno Accademico 2008/2009 Tommaso Febbrajo Università degli Studi di Macerata Facoltà di Economia CORSO DI DIRITTO DEI CONSUMATORI E DEI RISPARMIATORI Tommaso Febbrajo

2 Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori Anno Accademico 2008/2009 Tommaso Febbrajo Parte I - Principi e Regole Generali “Storia Breve” del Diritto dei Consumatori Le Fonti del Diritto dei Consumatori La Nozione di Consumatore La Tutela Codicistica del Consumatore La “Carta dei Diritti” del Consumatore

3 Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori Anno Accademico 2008/2009 Tommaso Febbrajo “Storia Breve” del Diritto dei Consumatori I FASE Nascita del Consumerism 1) 1906 U.S.A. National Consumer League (prima associazione a tutela dei consumatori) Pure food and drug act (Legge per la genuinità degli alimenti e dei medicinali)

4 Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori Anno Accademico 2008/2009 Tommaso Febbrajo “Storia Breve” del Diritto dei Consumatori II FASE Nascita del Consumerism 1) 1937 SULFANILAMIDE Medicinale – 100 morti 2) Consumers Research Bulletin Prima rivista che analizza e compara i prodotti 3) Rafforzamento del Pure Food and Drug Act e ampliamento dei poteri della Commissione federale per il commercio

5 Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori Anno Accademico 2008/2009 Tommaso Febbrajo “Storia Breve” del Diritto dei Consumatori III FASE Nascita del Consumerism 1) Anni ‘50 – ’60 TALIDOMIDE Medicinale – Neonati malformati 3) Il consumatore “entra” in politica 15 marzo 1962 Discorso di J.F. Kennedy al Congresso: diritti dei consumatori alla 1) sicurezza, 2) informazione, 3) opportunità di scelta. il governo deve preoccuparsi dei diritti dei consumatori. 2) Ralph Nader denuncia la pericolosità delle auto della G.M.

6 Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori Anno Accademico 2008/2009 Tommaso Febbrajo “Storia Breve” del Diritto dei Consumatori 1)1947: Danimarca Nasce la prima Associazione di Consumatori 2)1955: Gran Bretagna Il Governo istituisce il “Consumer Council” per assicurare anche ai consumatori la possibilità di esprimersi su materie che tradizionalmente erano riservate a produttori e commercianti. Il Consumerism in Europa 3)Anni ‘60 e ’70, si diffonde nel resto d’Europa: Germania, Francia, Belgio, Olanda…. 4) L’unica eccezione è l’Italia, in cui il Consumerism si diffonde solo grazie all’azione della Comunità europea.

7 Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori Anno Accademico 2008/2009 Tommaso Febbrajo “Storia Breve” del Diritto dei Consumatori 1)Trattato di Roma del Istituisce la CEE. Nessun riferimento specifico ai consumatori 2)Risoluzione del Consiglio Cee La Cee fissa gli obiettivi per la tutela dei consumatori: 1) Diritto di informazione 2) diritto a sicurezza e salubrità dei prodotti 3) diritto alla tutela degli interessi economici 4) diritto al risarcimento dei danni 5) diritto alla rappresentanza organizzata ed agevole accesso alla giustizia Il Consumerism nell’Comunità / Unione europea

8 Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori Anno Accademico 2008/2009 Tommaso Febbrajo “Storia Breve” del Diritto dei Consumatori 3)Atto Unico Europeo Modifica il Trattato di Roma con l’art. 100A: la Commissione nelle sue proposte in tema di protezione dei consumatori si deve basare su di un “livello di protezione elevato” 4)Trattato di Maastricht Trasforma la Comunità economica europea in Unione europea. Prevede un titolo apposito, l’undicesimo, dedicato alla “Protezione dei consumatori”. L’art. 129A: “la Comunità contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori” L’Unione europea persegue le politiche a favore del consumatore con piani triennali Il Consumerism nell’Comunità / Unione europea 5) Trattato di Amsterdam. 1° maggio Modifica l’art. 129A e lo trasforma nell’art. 153: la Comunità promuove la tutela degli interessi dei consumatori ed assicura loro un elevato livello di protezione.

9 Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori Anno Accademico 2008/2009 Tommaso Febbrajo “Storia Breve” del Diritto dei Consumatori 1) Recepimento delle direttive emanate dall’Unione europea a partire dal 1984 (sulla pubblicità ingannevole) 2)D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 CODICE DEL CONSUMO Il Consumerism in ITALIA

10 Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori Anno Accademico 2008/2009 Tommaso Febbrajo Parte I - Principi e Regole Generali “Storia Breve” del Diritto dei Consumatori Le Fonti del Diritto dei Consumatori La Nozione di Consumatore La Tutela Codicistica del Consumatore La “Carta dei Diritti” del Consumatore

11 Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori Anno Accademico 2008/2009 Tommaso Febbrajo Le Fonti del Diritto dei Consumatori Il Diritto dei Consumatori Diritto Comunitario Leggi Ordinarie Provvedimenti delle Autorities Costituzione Il “motore” del diritto dei consumatori La tutela del consumatore si inscrive nell’ambito della tutela della persona (art. 2 Cost.) Artt bis e ss. c.c. Codice del Consumo Isvap, Consob, Antitrust, ecc.

12 Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori Anno Accademico 2008/2009 Tommaso Febbrajo Le Fonti del Diritto dei Consumatori La “Sistemazione” del Diritto dei Consumatori Il Codice del Consumo Artt. 1 – 3: Disposizioni Generali. Finalità, Definizioni Artt. 4 – 32: Educazione del Consumatore, Istruzione, Pubblicità Commerciale Artt. 4 – 32: Educazione del Consumatore, Istruzione, Pubblicità Commerciale Artt. 33 – 101: Rapporto di Consumo Artt. 102 – 135: Sicurezza e Qualità dei Prodotti Artt. 136 – 141: Associazioni di Consumatori e Accesso alla Giustizia Artt. 136 – 141: Associazioni di Consumatori e Accesso alla Giustizia Artt. 142 – 146: Disposizioni finali e Abrogazioni

13 Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori Anno Accademico 2008/2009 Tommaso Febbrajo Le Fonti del Diritto dei Consumatori Diritto dei Consumatori e Diritto dei Contratti Diritto dei Consumatori Tutela sostanziale del contraente debole La tutela del consumatore costituisce senza dubbio l’elemento di maggiore novità che ha “rivoluzionato” il diritto dei contratti volto sempre più a garantire l’equilibrio delle posizioni contrattuali

14 Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori Anno Accademico 2008/2009 Tommaso Febbrajo I nuovi rapporti contrattuali B2C B2B C2C B2b

15 Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori Anno Accademico 2008/2009 Tommaso Febbrajo Parte I - Principi e Regole Generali “Storia Breve” del Diritto dei Consumatori Le Fonti del Diritto dei Consumatori La Nozione di Consumatore La Tutela Codicistica del Consumatore La “Carta dei Diritti” del Consumatore

16 Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori Anno Accademico 2008/2009 Tommaso Febbrajo La Nozione di Consumatore Il Consumatore Ai fini del Codice del Consumo per Consumatore si intende «la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta». (Art. 3 Cod. Cons.) Elementi Definitori Persona Fisica Qualità relativa al compimento di un dato atto

17 Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori Anno Accademico 2008/2009 Tommaso Febbrajo La Nozione di Consumatore Il Professionista Ai fini del Codice del Consumo per Professionista si intende «la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario» (Art. 3 Cod. Cons.)

18 Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori Anno Accademico 2008/2009 Tommaso Febbrajo La nozione di consumatore Problematiche Il codice del consumo NON si applica Il codice del consumo NON si applica Ai contratti tra professionisti (B2B) Ai contratti tra consumatori (C2C) Il codice del consumo si Applica SOLTANTO Il codice del consumo si Applica SOLTANTO Ai contratti tra professionisti e consumatori (B2C)

19 Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori Anno Accademico 2008/2009 Tommaso Febbrajo La nozione di consumatore Problematiche Il requisito della “persona fisica” Una associazioni consumatori è “consumatore”? Una piccola società unipersonale è “consumatore”? - La Corte di Giustizia con sentenza del ha sancito che per “consumatore” si devono considerare solo le persone fisiche. -L-La Corte Costituzionale con la sentenza n. 489 del 22 novembre 2002 e n. 282 del 30 giugno 1999 si è espressa nello stesso modo. -N-No “consumatore”: piccoli imprenditori, artigiani, onlus, ecc.

20 Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori Anno Accademico 2008/2009 Tommaso Febbrajo La nozione di consumatore Problematiche “L’estraneità dell’atto agli scopi Imprenditoriali, commerciali, artigianali o professionali” “L’estraneità dell’atto agli scopi Imprenditoriali, commerciali, artigianali o professionali” L’avvocato che compra il p.c. per il suo studio è “consumatore” ? L’avvocato che compra il p.c. per il suo studio è “consumatore” ? Lo scultore che spedisce con il Corriere la sua statua ad una mostra è “consumatore” ? Lo scultore che spedisce con il Corriere la sua statua ad una mostra è “consumatore” ? L’imprenditore che compra il distributore automatico per i suoi dipendenti è “consumatore” ? L’imprenditore che compra il distributore automatico per i suoi dipendenti è “consumatore” ?

21 Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori Anno Accademico 2008/2009 Tommaso Febbrajo La Nozione di Consumatore Problematiche Si propone di distinguere Atti della Professione Atti mediante i quali il soggetto esercita la sua professione (es. l’acquisto dell’automobile da parte di un rivenditore) Atti relativi alla Professione Atti realizzati nel contesto della professione (es. l’acquisto del computer da parte di un avvocato) - La Corte di Cassazione ha affermato che è professionista anche chi compie atti relativi alla professione” Cass. civ. 8 giugno 2007, n

22 Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori Anno Accademico 2008/2009 Tommaso Febbrajo Con riferimento al requisito della persona fisica la Corte di Giustizia nel 2001 e la Corte Cost. italiana nel 2002 hanno chiarito che è consumatore solo la persona fisica. Con riferimento alla finalità degli acquisti la Corte di Cassazione ha affermato che “è professionista anche la persona fisica che compie l’acquisto per uno scopo connesso con l’attività professionale o imprenditoriale” Cass. civ. 8 giugno 2007, n Il giudizio deve svolgersi in modo oggettivo valutando: modalità dell’atto, forme utilizza- te, circostanze di tempo e luogo, modalità di pagamento, ecc. Con riferimento al requisito della persona fisica la Corte di Giustizia nel 2001 e la Corte Cost. italiana nel 2002 hanno chiarito che è consumatore solo la persona fisica. Con riferimento alla finalità degli acquisti la Corte di Cassazione ha affermato che “è professionista anche la persona fisica che compie l’acquisto per uno scopo connesso con l’attività professionale o imprenditoriale” Cass. civ. 8 giugno 2007, n Il giudizio deve svolgersi in modo oggettivo valutando: modalità dell’atto, forme utilizza- te, circostanze di tempo e luogo, modalità di pagamento, ecc. La Nozione di Consumatore Riepilogo

23 Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori Anno Accademico 2008/2009 Tommaso Febbrajo La Nozione di Consumatore Paradossi? Secondo l’interpretazione giurisprudenziale della nozione di consumatore L’avvocato che compra il computer per il suo ufficio non è consumatore Bill Gates che compra il computer per casa sua è consumatore L’associazione di consumatori che compra un computer per la sua sede non è consumatore

24 Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori Anno Accademico 2008/2009 Tommaso Febbrajo Parte I - Principi e Regole Generali “Storia Breve” del Diritto dei Consumatori Le Fonti del Diritto dei Consumatori La Nozione di Consumatore La Tutela del Consumatore dalle clausole vessatorie La “Carta dei Diritti” del Consumatore

25 Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori Anno Accademico 2008/2009 Tommaso Febbrajo La Tutela Contrattuale del Consumatore Trasparenza delle clausole Le clausole dei contratti dei consumatori devono: Le clausole dei contratti dei consumatori devono: 1.Essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile, Cioè: stampate in caratteri leggibili e formulate in modo da permettere a chiunque di comprenderne il significato. 2.In caso di inosservanza dell’obbligo di “chiarezza e Comprensibilità consegue l’esclusione della clausola dal contratto 3.In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore.

26 Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori Anno Accademico 2008/2009 Tommaso Febbrajo La Tutela Contrattuale del Consumatore Art bis e ss. c.c. ora Art. 33 e segg. cod. cons. Art bis e ss. c.c. ora Art. 33 e segg. cod. cons. I Contratti del Consumatore Le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, si considerano vessatorie Nullità c.d. di Protezione Azione Inibitoria

27 Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori Anno Accademico 2008/2009 Tommaso Febbrajo La Tutela Contrattuale del Consumatore Quando una clausola è VESSATORIA? Quando una clausola è VESSATORIA? I Contratti del Consumatore Decide il giudice caso per caso, tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze concrete e alle altre clausole. La vessatorietà della clausola deve essere provata dal consumatore, caso per caso. (art. 34 cod. cons.). Il Cod. cons. agevola in consumatore indicando alcune clausole -c-che si presumono vessatorie fino a prova contraria (lista “grigia” -cl. vess. relative) -C-Che sono sempre considerate vessatorie (lista “nera”- cl. vess. assolute)

28 Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori Anno Accademico 2008/2009 Tommaso Febbrajo La Tutela Contrattuale del Consumatore La vessatorietà Vessatorietà Relativa (LISTA GRIGIA, art. 33,comma 2): la clausola si presume vessatoria fino a prova contraria del professionista: a)Non c’è squilibrio b) C’è stata trattativa individuale Assoluta (LISTA NERA, art. 36, comma2): la clausola si ritiene Vessatoria quantunque oggetto di trattativa

29 Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori Anno Accademico 2008/2009 Tommaso Febbrajo La Tutela Codicistica del Consumatore La vessatorietà juris tantum Vessatorietà Relativa LISTA GRIGIA ART, 33,C. 2 Vessatorietà Relativa LISTA GRIGIA ART, 33,C. 2 Primo Gruppo di Clausole: Riducono la posizione contrattuale del consumatore Es: -C-Clausola che esclude o limita la opponibilità della compensazione -Clausola che limita o esclude l’opponibilità dell’eccezione di inadempimento Secondo Gruppo di Clausole: Rafforzano in misura abnorme la posizione del professionista Es: -Clausola che pone a favore del professionista modalità o condizioni potestative -Clausola che riduce la responsabilità del professionista -Clausola che incrementa in misura sproporzionata le facoltà derivanti dal contratto a favore del professionista (es. foro e clausola penale)

30 Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori Anno Accademico 2008/2009 Tommaso Febbrajo La Tutela Codicistica del Consumatore La vessatorietà juris et de jure Vessatorietà Assoluta LISTA NERA ART. 36, C.2 Le Clausole che: Vessatorietà Assoluta LISTA NERA ART. 36, C.2 Le Clausole che: 1.Escludono o limitano la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista 2.Escludono o limitano le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di inadempimento inesatto da parte del professionista 3.Prevedono l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto

31 Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori Anno Accademico 2008/2009 Tommaso Febbrajo La Tutela Contrattuale del Consumatore SE LA CLAUSOLA E’ VESSATORIA SE LA CLAUSOLA E’ VESSATORIA I Contratti del Consumatore Nullità c.d. di Protezione Azione Inibitoria - La cla. vess. è nulla ma il contratto rimane efficace. - La nullità non può essere fatta valere dal professionista. Le associazioni dei consumatori e le camere di commercio possono chiedere al Tribunale di ordinare al professionista di togliere dalle c.g.c. le clausole vessatorie.