Avv. Giovanni Fontana Corso per Dirigenti ed operatori delle ASD Il rapporto di lavoro con tecnici e collaboratori.

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Avv. Giovanni Fontana Corso per Dirigenti ed operatori delle ASD Il rapporto di lavoro con tecnici e collaboratori

 Associazione non riconosciuta: artt. 36 e ss codice civile: forma più comune, facilità di costituzione, pochi costi, responsabilità personale dei dirigenti  Associazione riconosciuta: DPR 361/00 poco utilizzata, maggiori oneri per la costituzione, responsabilità limitata al fondo sociale  Società sportiva dilettantistica a r.l.: art. 90 c 18 L. 289/02: forma che si sta diffondendo, maggiori oneri per costituzione e gestione ma responsabilità limitata

 Aspetti sportivi  Professionismo: L. 91/81  Dilettantismo: tutto il resto  Aspetti civilistici  Volontariato (L. 266/91)  Lavoro autonomo (art c.c.)  Lavoro subordinato (art c.c.)  Lavoro dell’atleta (natura ludica, contratto atipico)  Redditi diversi?

 all’art. 2 che “..per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”  “Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata”  Il lavoro si presume oneroso

 In caso di contenzioso è il gestore dell’impianto (società sportiva) che deve dare la prova di volontariato  Accorgimenti: comunanza dello scopo sociale, associato e tesserato (art. 51 L. 289/02), dichiarazione scritta o verbale d’assemblea controfirmato, autonomia, rimborso a piè di lista (non forfettario), mancanza di reciproci impegni o pretese civilmente rilevanti  Anche il pubblico dipendente può essere volontario previa sola comunicazione

 Lavoro dell’atleta: lavoro dipendente solo per sportivi professionisti. L. 91/81  Lavoro del tecnico: possibilità che si concreti sia in lavoro subordinato che autonomo  Lavoro del custode: lavoro subordinato  Lavoro del collaboratore amministrativo- gestionale: in genere lavoro subordinato  Per assurdo lo sportivo professionista ha meno garanzie non applicandosi ad esso lo Statuto dei Lavoratori

 Evitare l’instaurarsi di rapporti di lavoro subordinato (laddove possibile) per evitare la crescita esponenziale di costi ed obblighi

 Autonomo: autonomia nella prestazione (scelta degli orari, modalità), mancanza di controllo gerarchico, lavoro prestato per più soggetti (a.s.d. o s.s.d.), compenso a prestazione, volontà dei contraenti diretta ad escludere la subordinazione  Subordinato: imposizione di direttive, orari, controllo gerarchico, utilizzo dei mezzi del datore di lavoro, compenso predeterminato e continuativo

 Solo il legislatore fiscale disciplina come categoria a sé stante il lavoro sportivo  DPR art /86 TUIR (dalla L. 342/00): Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche

Redditi diversi: indennità trasferta, rimborsi forfettari, premi e compensi  Mancanza di un limite massimo, riduzione dei benefici fiscali all’aumentare del compenso  No Inps ed Inail (vedasi loro circolari 32/01 e 42/03), si a polizza federale con tesseramento (D.M )  Iscrizione al Registro CONI. Il CONI è l’unico soggetto che certifica il possesso dei requisiti soggettivi dell’erogante per il pagamento di redditi diversi

 Posizione CONI: poiché il legislatore tributario ha catalogato i redditi sportivi quali redditi diversi non c’è attività professionale e sottoposizione alla contribuzione previdenziale  Posizione ENPALS (ora INPS): devono essere iscritti obbligatoriamente all’Enpals impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, direttori tecnici, istruttori, massaggiatori e dipendenti delle società sportive

 D.M. Ministero del Lavoro pubblicato il e Circolari Enpals n. 7/8 e 13 del 2006 vanno a ricomprendere tutti i lavoratori sportivi tra i soggetti iscritti obbligatoriamente all’Enpals, siano essi lavoratori autonomi o subordinati. Esclusi volontari

 Circolare 13/06:  Professionale abituale anche se non esclusiva  Possesso di conoscenze tecnico-giuridiche  Non marginalità del compenso: limite della no tax area di euro 4.500,00  Reddito diverso: no Enpals; arti e professioni: Enpals  L’istruttore che lo fa professionalmente perde anche i benefici fiscali: non è un reddito diverso

 Professione non abituale (studente, impiegato, professionista)  Reddito marginale (fino almeno a 7.500,00)  Attività sportiva non prevalente  L. 14/09 di conversione del D.L. 207/08: sono redditi diversi e non soggetti all’Enpals anche l’attività didattica, formativa, di preparazione ed assistenza all’attività sportiva dilettantistica purchè non svolte in via professionale

 Art. 1 comma 217 L. 662/96:  a) tasso di interesse maggiorato di 3 punti (omessa contribuzione)  b) ipotesi di evasione della contribuzione applicabile alle a.s.d. in quanto vi è evasione per omesse registrazioni e denuncie obbligatorie, la sanzione diventa del 50% della somma evasa (Trib. Milano )

 Sentenze contrastanti  Trib. Venezia 380 del  il D.M. 15/03/2005 in sede di adeguamento delle categorie dei soggetti iscrivibili all’ENPALS ha escluso, “per precisa scelta normativa”, gli atleti e gli allenatori delle squadre dilettantistiche “sicché il riferimento ad altri criteri come quello della professionalità quale conseguenza della abitualità e non marginalità dei redditi conseguiti dagli atleti ed allenatori, si appalesa come totalmente erroneo  Trib. Roma 9824 del  Anche se svolta in piena autonomia la prestazione di un tecnico, allorchè palesi professionalità, abitualità e non marginalità del compenso obbliga alla contribuzione previdenziale

Circolare del n. 9 Agenzia delle Entrate  Si profila distribuzione indiretta di utili qualora vengano corrisposti all’associato che presti opera nell’associazione emolumenti superiori al 20% a quelli previsti dai contratti collettivi per le medesime qualifiche. E’una presunzione di legge che non ammette prova contraria

Prospettive future  Da un punto di vista previdenziale si va verso l’introduzione di forme di tutela previdenziale obbligatorie per gli operatori sportivi, tecnici, allenatori e collaboratori

I regolamenti sportivi concernenti gli emolumenti ai tecnici e collaboratori  Rispettare le norme federali che in alcuni sport impongono limiti agli emolumenti o impongono la registrazione dei contratti  Clausola compromissoria e obbligo di agire solo tramite le procedure federali  Arbitrato

Avv. Giovanni Fontana Tel fax 0773/ Mobile 347/