Torna alla prima pagina Manuali sulla sicurezza Modulo formativo per i lavoratori art.36- 37 D.Lgs n. 81/08.

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Transcript della presentazione:

Torna alla prima pagina Manuali sulla sicurezza Modulo formativo per i lavoratori art D.Lgs n. 81/08

Torna alla prima pagina Generalità sulla legislazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro D.lgs. 81/2008 e s.ml.

Torna alla prima pagina Che cosa è la formazione? …..il saper fare una cosa!!! Che cosa è l’informazione? ….portare a conoscenza di una cosa

Torna alla prima pagina Chi deve essere formato? I LAVORATORI, I PREPOSTI, I DIRIGENTI IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI (RLS), IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP), LA SQUADRA PRIMO SOCCORSO, LA SQUADRA DI EMERGENZA E ANTINCENDIO IL DATORE DI LAVORO- ex art. 10 PRINCIPALI CONTENUTI DELLA IN-FORMAZIONE Rischi riferiti al posto di lavoro e alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione Diritti e doveri in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro

Torna alla prima pagina Tecnica della comunicazione in relazione al ruolo partecipativo Su che cosa deve essere informato il lavoratore? Rischi per la sicurezza e la salute dell’azienda in generale Misure ed attività di prevenzione e protezione adottate Rischio specifico, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali Pericoli connessi all’uso delle sostanze Procedure in situazioni di emergenza I nominativi degli attori della sicurezza I componenti del SPP

Torna alla prima pagina D.Lgs. 81/08 - Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro Quando è obbligatorio sottoporsi alla formazione? Assunzione Trasferimento o cambiamento di mansione Introduzione di nuove attrezzature, tecnologie e sostanze Periodicamente a seconda della mansione e/o incarico

Torna alla prima paginaPERICOLO Proprietà o qualità intrinseca …..

Torna alla prima pagina OGGETTO DELLA PREVENZIONE INFORTUNIO Qualunque evento che produca DANNO IMMEDIATO; menomazione della capacità lavorativa provocata da una causa violenta in occasione di lavori; MALATTIA PROFESSIONALE Conseguenza di una serie di azioni nocive che agiscono piu’ o meno lentamente sull’organismo del lavoratore fino a manifestarsi come forma morbosa. L’insorgere della malattia professionale è determinata dal tipo e concentrazione ambientale della sostanza pericolosa e dal tempo di esposizione e dalla reazione soggettiva del lavoratore.

Torna alla prima pagina ATTREZZATURE DI LAVORO

Torna alla prima pagina SICUREZZA ALLE MACCHINE ED AGLI IMPIANTI PER ATTREZZATURE DI LAVORO DEVONO INTENDERSI: MACCHINE IMPIANTI TECNOLOGICI IMPIANTI AUSILIARI UTENSILERIA

Torna alla prima pagina SICUREZZA ALLE MACCHINE ED AGLI IMPIANTI ART DEFINIZIONI ATTREZZATURA DI LAVORO: qualsiasi macchina,apparecchio utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro. USO DELL’ATTREZZATURA: operazioni lavorative riguardanti la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio. ZONA PERICOLOSA: qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.

Torna alla prima pagina AGENTI FISICI IL RISCHIO RUMORE

Torna alla prima pagina IL RISCHIO RUMORE D.Lgs.81/08 E’ l’attuazione di cinque direttive europee (80/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE, 88/642/CEE) in materia di protezione dei lavoratori contro rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici (piombo, rumore e amianto).

Torna alla prima pagina IL RISCHIO RUMORE E’ LA VIBRAZIONE DELL’ARIA PROVOCATA DA UNO O PIU’ SUONI SI TRATTA DI ONDE INVISIBILI IL RUMORE NOI CI CONVIVIAMO, MA QUANDO E’ TROPPO INTENSO………….

Torna alla prima pagina IL RISCHIO RUMORE I RUMORI POSSONO ESSERE PIU’ O MENO FORTI. SI PARLA ALLORA DELLA LORO INTENSITA’ MISURATA IN DECIBEL QUESTA INTENSITA’ SI MISURA CON…………….UN FENOMENO CHE DA’ DEI VALORI IN DECIBEL. DECIBEL = dB SI PARLA DI Dba. SI TRATTA DI UNA MISURA DI RUMORE CHE PRENDE IN CONSIDERAZIONE TUTTE LE FREQUENZE CHE INTERESSANO L’UOMO. QUALCHE ESEMPIO DI RUMORE……………

Torna alla prima pagina IL RISCHIO RUMORE LA MISURA DI QUESTA INTENSITA’ PRESENTA UNA PARTICOLARITA’ CON 1 MARTELLO PNEUMATICO………………SI MISURANO 90 dBA. CON 2 MARTELLI PNEUMATICI…………………SI MISURANO 93 dBA. CON 4 MARTELLI PNEUMATICI………………….SI MISURANO 96 dBA.

Torna alla prima pagina LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Torna alla prima pagina LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Il “ TITOLO VI” del D.Lgs 81/08 rappresenta il recepimento della direttiva 90/269/CEE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale dei carichi che comporta, tra l’altro, rischi dorso-lombari per i lavoratori. Questo titolo affronta, per la prima volta, le misure atte a prevenire l’insorgere di questa diffusa patologia lavorativa ed ampia la nozione di movimentazione alle “azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico”.

Torna alla prima pagina LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI IL D.LGS 81/08 ART. 167 – CAMPO DI APPLICAZIONE DEFINIZIONI movimentazione manuale dei carichi Lesioni dorso-lombari ART. 168 – OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO ADEMPIMENTI ART. 169 – INFORMAZIONE E FORMAZIONE ADEMPIMENTI ART. 170, SANZIONI

Torna alla prima pagina LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI FATTORI DI RISCHIO (Allegato VI D.Lgs 81/08)  CARATTERISTICHE DEL CARICO  SFORZO FISICO RICHIESTO  CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE DI LAVORO  ESIGENZE CONNESSE ALL’ATTIVITA’  FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO

Torna alla prima pagina SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI

Torna alla prima pagina SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI Che cosa s’intende per “sostanze pericolose”? Si tratta di una sostanza con una o più di una delle seguenti caratteristiche: -è in grado di provocare incendi ed esplosioni; -è pericolosa per la salute; -è corrosiva o irritante; -è pericolosa per l’ambiente.

Torna alla prima pagina SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI Prodotti potenzialmente pericolosi e rischi sottovalutati o ignorati I rischi del mestiere La forza dell’abitudine Un rischio subdolo

Torna alla prima pagina SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI.Verificare lo stato di conservazione degli imballaggi e dei recipienti.Conservare i prodotti pericolosi soltanto in recipienti idonei.Evitare qualsiasi contatto con la bocca..Lavorare attentamente Osservare con cura le norme d’igiene personale e le procedure di sicurezza Ecco cinque regole d’oro,rispettando le quali Potrete ridurre i rischi d’infortunio

Torna alla prima pagina I dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)

Torna alla prima pagina USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – DPI (art. 74, all. 8) OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO ANALISI dei rischi non evitabili con altri mezzi SCELTA dei DPI appropriati per il tipo di lavorazione in base agli allegati III, IV, V del D.Lgs. 81/08 AGGIORNAMENTO dei DPI al variare delle condizioni operative DETERMINAZIONE del momento e del tempo di utilizzo dei DPI ISTRUZIONE dei lavoratori all’uso dei DPI CONTROLLO del loro corretto uso VERIFICA delle condizioni dei DPI, loro mantenimento e sostituzione eventuale ISTRUZIONE dei corsi mirati all’uso dei DPI destinati a salvaguardare da rischi di morte o da lesioni gravi e all’uso dei DPI dell’udito.

Torna alla prima pagina USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – DPI (art. 74/79 ) OBBLIGHI DEI LAVORATORI NON MODIFICARE i DPI messi a loro disposizione UTILIZZARE i DPI secondo quanto disposto dal datore di lavoro e nei modi indicati dai corsi di addestramento AVERE CURA dei DPI assegnati e segnalarne immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente rilevato.

Torna alla prima pagina USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – DPI (art. 74/79) FOTO DELL’AZIENDA IDENTIFICAZIONE DELLE SORGENTI DI RISCHIO: MACCHINE, AGENTI FISICI. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE DI INTERESSE PREVENZIONISTICO: POSTO DI LAVORO, SISTEMI DI COMANDO, DISPOSITIVI DI SICUREZZA E PROTEZIONE, VIBRAZIONI, RUMORE, IMPIANTI ASPIRANTI, MICROCLIMA,…..

Torna alla prima pagina USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – DPI (art. 74/79) ART. 75. OBBLIGO DI USO DPI COME ULTIMA BARRIERA PROTEZIONE DEI RISCHI DI EVENTUALI LESIONI Con il D.Lgs 81/08 il sistema di prevenzione e di sicurezza italiano si allinea alle indicazioni dell’Europa comunitaria ed in parte rilevante innova la precedente normativa, anche se in termini più qualitativi che quantitativi.