 Abstract: In materia di licenziamento del lavoratore subordinato, l'applicabilità della disciplina prevista per le cc.dd. "organizzazioni di tendenza"

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Transcript della presentazione:

 Abstract: In materia di licenziamento del lavoratore subordinato, l'applicabilità della disciplina prevista per le cc.dd. "organizzazioni di tendenza" dall'art. 4 legge 11 maggio 1990 n. 108, che esclude l'operatività della tutela reale stabilita dall'art. 18 l. 20 maggio 1970 n. 300, richiede l'accertamento, in via preliminare, da parte del giudice, che il datore di lavoro non sia un imprenditore, in base all'art c.c.

Quindi, al fine di configurare un'organizzazione di tendenza, che, ai sensi dell'art. 4 l. 108/90, è esclusa dall'ambito di operatività della tutela reale prevista - in caso di licenziamenti illegittimi - dall'art. 18 l. 300/70 (come modificato dall'art. 1 l. 108/90), è necessario che si tratti di datore di lavoro non imprenditore, privo dei requisiti previsti dall'art c.c. (e cioè professionalità, organizzazione, natura economica dell'attività).

Cass., sez. lavoro, sent. 3/6/2003, n Cass., sez. lavoro, sent. 16/2/2004, n. 2912

 Abstract: Nel caso di un dipendente di una confessione religiosa, licenziato per motivi riguardanti la sfera privata (nel caso di specie: aver avuto una relazione extra-coniugale), occorre operare un bilanciamento tra i diritti delle parti: l'esigenza di lealtà all'organizzazione di tendenza, da un lato, e il diritto alla vita privata e familiare, dall'altro.

 Nel caso di specie, il licenziamento appare giustificato se si considera la peculiarità delle mansioni esercitate dal ricorrente, responsabile delle pubbliche relazioni in Europa per la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (Chiesa Mormone), e la particolare importanza attribuita dalla Chiesa in questione alla fedeltà matrimoniale.

 Si trattava, perciò, di un licenziamento reso necessario dalla esigenza di preservare la credibilità della Chiesa Mormone e il dovere di lealtà da parte dei dipendenti risultava chiaramente dal contratto stipulato tra la Chiesa e il ricorrente; non risulta violato l'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare).

 Abstract: Nel rapporto di lavoro con un ente ecclesiastico (nella specie, una parrocchia cattolica), il dipendente, firmando il suo contratto di lavoro, accetta un dovere di lealtà verso la Chiesa e una certa limitazione del proprio diritto al rispetto della vita privata (sancito dall'art. 8 CEDU).

 Tale limitazione, tuttavia, risulta consentita ai sensi della CEDU se liberamente accettata. Nel caso di specie, la Corte ritiene che il dovere di lealtà non si spinga fino al punto di obbligare il ricorrente (un organista in una parrocchia di Essen) ad un impegno a vivere in astinenza in caso di separazione o di divorzio;

 inoltre, a differenza del caso Obst c. Germania (dove il dipendente licenziato aveva compiti di rappresentanza e diffusione del credo della Chiesa Mormone), il ricorrente non appare tenuto, in forza delle mansioni esercitate, a un dovere di fedeltà particolarmente stringente. Risulta perciò violato l'art. 8 della CEDU.

 Nelle sue conclusioni, la Corte ha tenuto conto anche della difficoltà del ricorrente a trovare un nuovo impiego dopo il licenziamento da parte della parrocchia cattolica, visto il carattere specifico del suo lavoro.

 Il licenziamento senza preavviso di una educatrice d’infanzia impiegata presso un asilo di una parrocchia protestante, a motivo dell’appartenenza della dipendente ad una confessione religiosa diversa da quella dell’istituzione presso cui lavora, non costituisce violazione dell’art. 9 CEDU, in quanto è espressione dell’autonomia dell’organizzazione religiosa che ha fatto sottoscrivere in sede di firma del contratto una clausola di lealtà all’istituzione di tendenza.

 la Chiesa protestante, in quanto organizzazione fondata sull’etica e la religione, può legittimamente pretendere dai propri impiegati doveri di lealtà, per preservare la propria credibilità all’esterno e nei confronti dei genitori degli allievi dell’asilo parrocchiale.

1) Caso Cordero (sent. Corte Cost. n. 195 del 1972) 2) Caso Lombardi Vallauri (sent. Cons. di Stato n del 18/4/2005)

 Art. 10, III co.: “Le nomine dei docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica”

 Art. 38: “Le nomine dei professori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore… sono subordinate al nulla osta da parte della Santa Sede diretto ad assicurare che non vi sia alcunché da eccepire dal punto di vista morale e religioso”

 Violazione art. 6 CEDU (diritto a un equo processo)  Violazione art. 10 CEDU (libertà di espressione)

 Portiere di albergo avventista che chiede di non lavorare il sabato.  “Unanime giurisprudenza ritiene che costituisce discriminazione qualunque comportamento datoriale che incida sulle espressioni del credo religioso del lavoratore qualora si presenti contraddittorio, pretestuoso ovvero non giustificato da obiettive esigenze aziendali.

 Nel caso di specie la negazione del diritto del lavoratore all’osservanza del riposo sabbatico, espressamente indicata come motivo di recesso nella lettera di licenziamento agli atti, non appare fondata su alcuna obiettiva esigenza aziendale”.