Belluno, 6 dicembre 2012 Relatore: dott. Maurizio Bonazzi
Dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del teritorio nazionale il TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI. Il tributo è istituito a copertura dei costi (100%) relativi: -al servizio di gestione RSU e assimilati avviati allo smaltimento (tassa); - ai servizi indivisibili dei comuni (imposta) Belluno, 6 dicembre 2012
Dal 1° gennaio 2013 sono soppressi: i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani: - sia di natura patrimoniale (TIA2); - sia di natura tributaria (TARSU e TIA1), l’addizionale ex-Eca; la tariffa per i rifiuti assimilati ex art. 195, lett e), D.Lgs. n. 152/2006. Belluno, 6 dicembre 2012
SOGGETTO ATTIVO: il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati al tributo è soggetto attivo dell’obbligazione tributaria SOGGETTO PASSIVO: chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. Belluno, 6 dicembre 2012
URBANI -domestici, anche ingombranti - speciali assimilati ai domestici -spazzamento delle strade -giacenti su aree pubbliche -vegetali da aree verdi -cimiteriali SPECIALI - da locali o luoghi diversi dalle abitazioni - da attività agricole e agro-industriali - da demolizione, costruzione e scavo - da lavorazioni industriali o artigianali - da attività commerciali o di servizio - da attività sanitarie
Belluno, 6 dicembre 2012 NON RIFIUTI - Acque di scarico - Rifiuti radioattivi - Rifiuti minerari e di cava -Carogne, materie fecali e altre sostanze naturali utilizzate in agricoltura - Esplosivi in disuso - Vegetali non contaminati da alvei di scolo e irrigui - Materiale litoide estratto dalla manutenzione di corsi d’acqua - Terre e rocce da scavo destinate all’effettivo utilizzo - Sottoprodotti impiegati senza operazioni preliminari - Materiali che all’origine, senza trasformazioni preliminari, hanno carattere di materiale secondario.
Belluno, 6 dicembre 2012 Art. 195 D.Lgs. n. 152/2006 Non assimilabli rifiuti da aree produttive e magazzini. Lo Stato determina criteri di assimilazione per utenze oltre: mq.con popolazione fino a ab mq. con popolazione oltre ab. L. 296/2006Per l’assimilazione continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. n. 22/1997 D.Lgs. 4/2008Non assimilabili rifiuti prodotti da aree produttive e magazzini. Lo Stato determina criteri di assimilazione per superfici di vendita oltre: mq per comuni fino al ab per comuni oltre ab. D.L. 201/2011Le norme suindicate sono abrogate
Belluno, 6 dicembre 2012 Natura della deliberaAtto regolamentare Modalità-assimilazione esplicita - limiti quantitativi (delib. Int. 27/7/1984) Rifiuti assimilabili- non domestici e - non pericolosi Non assimilabili- non rifiuti - riufiuti pericolosi - imballaggi terziari (art. 226 T.U.A.) - imballaggi secondari (se la raccolta differenziata non è stata attivata)
Belluno, 6 dicembre 2012 Art. 2, lett. g) D.P.R. n. 254/ rifiuti delle cucine -rifiuti daristorazione dei reparti di degenza non infettivi; - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi - rifiuti ingombranti -spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani - indumenti e lenzuola monouso - gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi - pannolini pediatrici e i pannoloni - contenitori e sacche delle urine - rifiuti verdi
Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie Sono escluse dalla tassazione: -le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni; - le aree comuni condominiali (art del codice civile) che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Belluno, 6 dicembre 2012
Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80% della superficie catastale (DPR n. 138/1998). Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita dalla superficie calpestabile. Belluno, 6 dicembre 2012
unità immobiliari a destinazione ordinaria Per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Belluno, 6 dicembre 2012 unità immobiliari a destinazione ordinaria Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile,, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento.
Belluno, 6 dicembre 2012 unità immobiliari a destinazione ordinaria In sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l'Agenzia del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Il meccanismo si applica anche alle “casa fantasma” attributarie di rendita presunta.
Belluno, 6 dicembre 2012 Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. N.B. Nel caso in cui esista un'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, il regolamento comunale deve prevedere percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente. AUTORITA’ COMPETENTE ??? IN VENETO, CONSIGLI DI BACINO ??? Belluno, 6 dicembre 2012
IFEL “Va osservato che il concetto di “autorità competente” tenuta ad approvare il piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio, non è riferibile ad una norma specifica. La genericità del richiamo è suscettibile di divenire fonte di contenzioso in quanto tutte le delibere le deliberazioni di tariffe potrebbero essere impugnate in mancanza di approvazione del piano finanziario da parte di un’autorità competente chiaramente individuata, con conseguente rischio di annullamento della deliberazione e delle tariffe approvate. Appare pertanto auspicabile che la competenza venga esplicitamente riportata al Consiglio comunale, almeno fintanto che non siano chiaramente individuati altri organismi preposti. Belluno, 6 dicembre 2012
comprende: a)il programma degli interventi necessari; b)il piano finanziario degli investimenti; c)la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; d)le risorse finanziarie necessarie. deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi: a)il modello gestionale ed organizzativo; b)i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; c)la ricognizione degli impianti esistenti; d)con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
PIANO FINANZIARIO (PEF) Individuazione e classificazione dei costi di servizio Suddivisione tra costi fissi e costi variabili DELIBERE TARIFFARIE Ripartizione costi F/V tra utenze domestiche e non domestiche Calcolo delle voci tariffarie Belluno, 6 dicembre 2012
Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento del Mef (non ancora approvato).
Belluno, 6 dicembre 2012 La tariffa è composta da: 1) una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti; 2) un’altra quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI DI INVESTIMENTO E DI ESERCIZIO.
Belluno, 6 dicembre 2012 I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono individuati con decreto ministeriale (non ancora approvato). Il regolamento “statale” si applica a decorrere dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore. Si applicano comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento “statale” le disposizioni di cui al D.P.R. n. 158/1999 (c.d. “metodo normalizzato”).
Belluno, 6 dicembre 2012 Le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la parte fissa e la parte variabile della tariffa sono: per la PARTE FISSA COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE PUBBLICHE (CSL) COSTI AMMINISTRATIVI ACCERT. RISCOS.CONTENZ (CARC) COSTI GENERALI DI GESTIONE (CGG) COSTI COMUNI DIVERSI (CCD) ALTRI COSTI (AC) COSTI D’USO DEL CAPITALE (CK) per la PARTE VARIABILE COSTI DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU (CRT) COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU (CTS) COSTI RACCOLTA DIFFERENZIATA (CRD) COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO (CTR)
Belluno, 6 dicembre 2012 UTENZE DOMESTICHEUTENZE NON DOMESTICHE COSTI VARIABILI CVdCVnd COSTI FISSI CFdCFnd La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica
QUOTA FISSA DA ATTRIBUIRE ALLA SINGOLA UTENZA DOMESTICA TFd (n,S) = Quf X S X Ka(n) dove TFd (n, S) = quota fissa della tariffa per un’utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari ad S Quf = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corrette per il coefficiente di adattamento Ka Ka (n)= coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. Belluno, 6 dicembre 2012
PARTE VARIABILE PER LE UTENZE DOMESTICHE TVd = Quv X Kb(n) X Cu dove TVd = quota variabile della tariffa per un’utenza domestica con n componenti il nucleo familiare Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività Kb (che tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza) Cu= costo unitario (€/Kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti delle utenze domestiche.
Belluno, 6 dicembre 2012 PARTE VARIABILE PER LE UTENZE DOMESTICHE Gli enti locali che non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti possono applicare un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale procapite, desumibile da tabelle predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti (per il Veneto v. ARPAV)
Belluno, 6 dicembre 2012 QUOTA FISSA PER SINGOLA UTENZA NON DOMESTICA TFnd (ap, Sap) = Qapf X Sap (ap) X Kc (ap) dove TFnd (ap, Sap) = quota fissa della tariffa per un’utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap Qapf = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corrette per il coefficiente di adattamento Kc Kc(ap)= coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.
PARTE VARIABILE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE TVnd (ap, Sap) = Cu X Sap(ap) X Kd (ap) dove TVnd(ap, Sap) = quota variabile della tariffa per un’utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap. Cu= costo unitario (€/Kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti delle utenze non domestiche. Kd= Coefficiente potenziale di produzione in Kg/mq. anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Belluno, 6 dicembre 2012
Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
Belluno, 6 dicembre 2012 RIFIUTI SPECIALI SMALTITI O RECUPERATI - esclusione o - riduzione forfetaria superfici IMBALLAGGI TERZIARI SMALTITI O RECUPERATI - esclusione o - riduzione forfetaria superfici RIFIUTI ASSIMILATISMALTITI: tariffa intera RECUPERATI: riduzione SOSTANZE NON RIFIUTO Non imponibilità Rispetto alla tipologia di rifiuto
Belluno, 6 dicembre 2012 MAGAZZINI DEPOSITI SMALTITI: tariffa intera RECUPERATI: riduzione SUPERFICI SCOPERTE Superfici operative: - rif. speciali escl./riduz. - rif. assimil. intera se smaltiti riduz. se recup. Aree scoperte pertinenziali intera MENSE/UFFICIIntera Rispetto alla natura dei locali o spazi News
Belluno, 6 dicembre 2012 LOCALI TASSATI Uffici Cucine Spogliatoi Zone comuni di passaggio Reparti degenze non infettivi Sale d’attesa LOCALI NON TASSATI Sale operatorie Laboratori Reparti infettivi Sale di medicazione Strutture sanitarie
Belluno, 6 dicembre 2012 ABITAZIONIImponibili (riduzione max 30% facolt) FABBRICATI STRUMENTALI Imponibili se produttivi di rifiuti assimilati. Non imponibili le stalle SUPERFICI SCOPERTE Superfici operative: normalmente non imponibili (sostanze naturali non pericolose utilizzate in attività agricola) AGRITURISMIImponibili (come ristoranti/alberghi) Locali e aree agricole
Belluno, 6 dicembre 2012 Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche (art. 33-bis D.L. n. 248/2007). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
Belluno, 6 dicembre 2012 Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. COME PER LA TARSU (art. 59, c. 2, D.Lgs. n. 507/93 )
Belluno, 6 dicembre 2012 Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 % della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. PER LA TARSU Art. 59, c. 4, 40%
Belluno, 6 dicembre 2012 Il comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del 30%, nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo. TARSU ipotesi a), b), c) e d) riduzione 1/3
Il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. Belluno, 6 dicembre 2012
Il regolamento determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro: a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. Belluno, 6 dicembre 2012
Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. Belluno, 6 dicembre 2012
È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale (art. 19 D.Lgs. n. 504/1992). Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, solo sulla tariffa (non si applica sulla maggiorazione 0,30-0,40 cent x mq.) Belluno, 6 dicembre 2012
Alla tariffa si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Il consiglio comunale, può modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.
Il tributo è versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. Belluno, 6 dicembre 2012
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Belluno, 6 dicembre 2012
I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Belluno, 6 dicembre 2012
SANZIONI 30% omesso, insufficiente, tardivo versamento – 50 – 100% infedeltà dichiarativa – 100 – 200% omissione dichiarativa. ACCERTAMENTO, RIMBORSI, RISCOSSIONE COATTIVA, VERSAMENTI MINIMI, ECC. regole generali tributi locali (Legge n. 296/2006) Belluno, 6 dicembre 2012
Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Belluno, 6 dicembre 2012
I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo. ASSOGGETTA AD IVA La tariffa (MA NON LA MAGGIORAZIONE) è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani GESTORE riscuote la tariffa (con IVA) COMUNE riscuote l’imposta (senza IVA) Belluno, 6 dicembre 2012