Le dilazioni di pagamento dei tributi iscritti a ruolo CONVEGNO “IL RUOLO E LA CARTELLA DI PAGAMENTO: RATEAZIONE, IMPUGNAZIONE E SOSPENSIONE” 30 ottobre 2008 Sala Coghetto BANCA DI MONASTIER E DEL SILE Monastier (TV)
La nuova suddivisione delle competenze Enti che hanno comunicato la volontà di concedere in proprio le dilazioni Istanza di dilazione Contribuenti in condizioni di temporanea e obiettiva difficoltà economica Max 60 rate Max 72 rate Disciplina regolamentare
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 Articolo 19 - Dilazione del pagamento 1 - L’Agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili. 2 – Abrogato. 3 - In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate: - il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; - l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione; - il carico non può più essere rateizzato. 4 - Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione 4 bis – Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, l’eventuale fideiussore o il terzo datore di ipoteca non versa l’importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l’indicazione delle generalità dell’eventuale fideiussore stesso ovvero del terzo datore di ipoteca, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il Concessionario può procedere alla riscossione coattiva nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. ( testo abrogato ma ancora applicabile alle garanzie già presentate)
Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 Articolo 26 - Rateazione delle entrate diverse dalle imposte sui redditi 1. Le disposizioni dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all’articolo 236 comma 1, del Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell’ente creditore, da comunicare all’agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione.
Le Direttive di Equitalia Direttiva di gruppo DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008 Direttiva di gruppo DSR/NC/2008/017 del 13 maggio 2008 Direttiva di gruppo DSR/NC/2008/025 del 1 luglio 2008 Direttiva di gruppo DSR/MR/2008/002 del 24 luglio 2008 Direttiva di gruppo DSR/NC/2008/036 del 6 ottobre
Precedenti interventi interpretativi in materia Circolare ministeriale 184 del 6/9/1999 – Provvedimenti di dilazione delle somme iscritte a ruolo. Istruzioni provvisorie. Circolare ministeriale 15 del 26/1/2000 – Rateazione delle somme iscritte a ruolo. Circolare ministeriale 75 del 12/4/2000 – Servizi doganali- riordino della disciplina della riscossione coattiva – quesiti. Circolare INPS n. 161 del 26/9/2000 – Rateazione delle somme iscritte a ruolo dall’INPS. Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 9 del 29/1/2001 – Precisazioni in ordine ai provvedimenti di rateazione delle somme iscritte a ruolo con particolare riferimento alla decadenza del debitore dalla dilazione. Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 20 del 8/2/2001 – Concessione della dilazione del pagamento successivamente all’iscrizione dell’ipoteca o del fermo amministrativo ex art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 52 del 1/10/2003 – Rateazione delle somme iscritte a ruolo – Concessione della dilazione di pagamento ex articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 successivamente all’iscrizione dell’Ipoteca o del fermo di beni mobili registrati. Circolare INPS n. 129 del 4/7/2002. Nota INAIL del 30/8/2002. Circolare INPS n. 81 del 23/6/2005.
I princìpi Il presupposto è l’esistenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica del contribuente Sono dovuti interessi sulle somme dilazionate (attualmente il 9,75% per i contributi ed il 4% per le altre entrate, salvo diversa determinazione degli enti) In caso di istanza presentata dopo la scadenza sono dovuti anche interessi di mora, aggio coattivo ed eventuali oneri per le procedure esecutive o cautelari già attivate. Il ritardo nel versamento (della prima rata o di due rate consecutive) è causa di immediata decadenza dal beneficio Il numero massimo di rate concedibile è di 72
I tributi non dilazionabili Cartelle emesse sin dall’origine in più rate (Enti locali e INPS) Recupero di agevolazioni UE dichiarate illegittime (tipi modello RAS/RAT e CO in cartella) Sanzioni in materia penale (in ruoli emessi da uffici del Ministero della Giustizia), per le quali è il Giudice che dispone l’eventuale pagamento rateale nelle Sentenza Cartelle che avevano beneficiato di precedente rateazione non rispettata Altre fattispecie previste in specifiche norme Quote minime Tributi di competenza di Enti che abbiano comunicato la volontà di gestire in proprio la concessione delle dilazioni
Il procedimento amministrativo regolato dalla Legge 241/1990 Il procedimento amministrativo inizia con la presentazione dell’istanza da parte del contribuente. Ogni provvedimento adottato è motivato, con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche a supporto delle nostre determinazioni. E’ incentivato, per quanto possibile, l’uso del canale della posta elettronica, nel rapporto con il contribuente e con il Professionista eventualmente delegato. Sono portati a conoscenza del contribuente i nominativi del Responsabile dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali (Responsabile del Procedimento), nonché del Responsabile dell’adozione del Provvedimento finale. E’ comunicato al contribuente l’avvio del procedimento, con indicazione, oltre che dei nominativi dei soggetti ricordati al punto precedente, anche dell’ufficio competente, dell’oggetto del procedimento stesso, della data ed il numero di protocollo assunto dall’istanza, della data prevista per la conclusione del procedimento, dell’ufficio ove è possibile prendere visione degli atti. Prima della formale adozione di eventuali provvedimenti negativi, si pone il contribuente in condizione di presentare osservazioni o documentazione utile, preannunciandogli i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento per il tempo massimo di dieci giorni. I provvedimenti di diniego, anche parziale, sono congruamente motivati in fatto ed in diritto, anche con riferimento alle eventuali osservazioni o documenti presentati dal contribuente a seguito di quanto esposto al punto che precede. In ogni fase del procedimento ed anche successivamente, l’Agente della riscossione ha il potere di modificare od annullare i propri atti con l’applicazione del principio amministrativistico dell’autotutela. La presentazione dell’istanza da parte del contribuente, provoca l’avvio di un procedimento amministrativo regolato, per quanto riguarda tempi, modalità, poteri della Pubblica Amministrazione e diritti del cittadino, dalla Legge 7/8/1990, n. 241.
Il flusso operativo Accettazione delle istanze, assistenza al contribuente verifica della completezza della documentazione e della correttezza della posizione Tutte le Filiali e tutti gli Sportelli (competenza per provincia) Filiali e Sportelli capoluogo Filiali e Sportelli non capoluogo Debiti fino a € Debiti superiori a € Persone fisiche e ditte individuali a regime semplificato Debiti superiori a € Persone non fisiche e ditte individuali a regime ordinario Debiti superiori a € Analisi Analisi Annotazioni informatiche Provvedimenti e altre comunicazioni al contribuente Rapporti con il contribuente
L’accettazione delle istanze Istanza per importo fino a € Istanza per importo superiore ad € – Persone fisiche Le istanze devono essere corredate dalla documentazione necessaria in relazione a fattispecie di contribuente e situazione debitoria. Istanza per importo superiore a € – Ditte individuali con regimi fiscali semplificati Istanza per importo superiore a € – Società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici, consorzi con attività esterna Istanza per importo fra € e € – Società di persone in contabilità ordinaria, società di persone, associazioni, fondazioni non bancarie, Enti ecclesiastici, comitati, consorzi Istanza per importo superiore a € – Società di persone in contabilità ordinaria, società di persone, associazioni, fondazioni non bancarie, Enti ecclesiastici, comitati, consorzi Istanza per importo superiore a € – Fondazioni liriche
Elementi dell’istanza e controlli dell’operatore allo sportello La domanda deve riguardare l’intera posizione debitoria residua rateizzabile Il contribuente elegge espressamente un domicilio per la procedura e segnala telefono, e fax per rendere più snelle le comunicazioni successive La domanda deve essere corredata della documentazione necessaria, in relazione alla fattispecie, a verificare l’esistenza dei presupposti di temporanea ed obiettiva difficoltà economica L’obiettivo è gestire la fase introduttiva con il contribuente in un unico contatto
Le conseguenze della presentazione dell’istanza Non determina la revoca delle misure cautelari (fermi amministrativi ed ipoteche) precedentemente adottate; non inibisce l’adozione di nuove misure cautelari; Equitalia, tuttavia, ha previsto il momentaneo rinvio di nuove azioni esecutive e, in via generale, l’interruzione delle procedure esecutive già avviate. E’ peraltro cura dell’Agente della riscossione valutare, caso per caso, se tale interruzione possa recare effettivo pregiudizio alla possibilità di riscuotere le somme. La determinazione in merito tiene in considerazione il valore dei beni in relazione alla posizione debitoria ed il pregresso comportamento del debitore; non fa venir meno, in capo al debitore moroso, la qualità di “soggetto inadempiente” ai fini di cui all’art. 48-bis del DPR Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del DM n. 40/2008, con la conseguenza che le relative somme dovute da parte della Pubblica Amministrazione possono essere oggetto di pignoramento presso terzi
La sospensione amministrativa della riscossione La presentazione di istanza di dilazione non determina la sospensione della riscossione o degli eventuali atti esecutivi. Un provvedimento sospensivo può, tuttavia, essere pronunciato dall’Ente impositore, anche in casi diversi dalla presentazione dell’stanza di dilazione, in esercizio del proprio potere di autotutela. L’articolo 28 del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 prevede un generale potere di sospensione amministrativa in capo all’Ente impositore, in caso di impugnazione del ruolo. L’articolo 19 bis del Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 prevede poi un potere, in capo al Ministero dell’Economia di sospendere la riscossione per “situazioni eccezionali. La legge non assegna all’Agente della riscossione alcun potere di sospendere la riscossione. La competenza dell’Agente si sostanzia nel rispetto del provvedimento dell’Ente o dell’Autorità dotata di tale potere.
L’analisi Posizioni sino ad € L’analisi Posizioni sino ad € Debiti fino a € Tutte le Filiali e Sportelli L’istanza deve contenere idonea motivazione Deve riguardare l’intera posizione debitoria residua (fatte salve sospensioni, precedenti rateazioni in regola e carichi non scaduti). I ruoli non rateizzabili scaduti devono essere saldati Nel caso di rilievi in sede di analisi, si comunicano al contribuente chiedendo di rimediare entro 10 giorni Importi fino a 2.000,00 €: massimo di 18 rate Importi da 2.000,01 a 3.500,00 €: massimo di 24 rate Importi da 3.500,01 a 5.000,00 €: massimo di 36 rate L’importo minimo della rata è di € 100
L’analisi Posizioni superiori ad € Persone fisiche e ditte individuali in regime fiscale L’analisi Posizioni superiori ad € Persone fisiche e ditte individuali in regime fiscale Filiali capoluogo Deve riguardare l’intera posizione debitoria residua (fatte salve quote sospese, precedenti rateazioni in regola e carichi non scaduti). I ruoli non rateizzabili scaduti devono essere saldati Certificazione I.S.E.E. Individuazione della classe ISEE Tabella allegato 3 alla Direttiva 17 Debito inferiore alla soglia di accesso Debito superiore alla soglia di accesso Debiti oltre € L’importo minimo della rata è di € 100. Il numero massimo di rate è determinato dalla tabella
La certificazione I.S.E.E. Le persone fisiche ed i titolari di ditte individuali in regime fiscale semplificato che intendano richiedere la rateazione di importi superiori a 5.000,00 euro, devono allegare all'istanza di rateazione la certificazione dell' I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativa al proprio nucleo familiare. Tale certificazione, introdotta dal D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109, costituisce uno strumento correntemente utilizzato per l'erogazione di prestazioni pubbliche in regime agevolato. I soggetti preposti al rilascio di tale certificazione sono: i Comuni; i C.A.A.F. (centri autorizzati di assistenza fiscale) convenzionati con l’I.N.P.S.; le Amministrazioni Pubbliche erogatrici di prestazioni sociali agevolate; l’I.N.P.S. Il rilascio avviene, a richiesta del soggetto intestatario, a seguito di presentazione di apposita dichiarazione che contiene i dati reddituali e patrimoniali di tutti i componenti il nucleo famigliare. La dichiarazione è eseguita in autocertificazione e comporta responsabilità penale del dichiarante.
Filiali capoluogo Deve riguardare l’intera posizione debitoria residua (fatte salve sospensioni, precedenti rateazioni in regola e carichi non scaduti). I ruoli non rateizzabili scaduti devono essere saldati Documen- tazione dati di bilancio Indice di liquidità Indice inferiore a 4 Indice superiore ad 1 L’analisi Posizioni superiori ad € Persone non fisiche e ditte individuali in regime di contabilità L’analisi Posizioni superiori ad € Persone non fisiche e ditte individuali in regime di contabilità Debiti oltre € Indice alfa Indice inferiore o pari ad 1 Indice superiore a 4 per indice Alfa compreso tra 4 e 7: massimo 18 rate; per indice Alfa compreso tra 7 e 10: massimo 36 rate; per indice Alfa superiore a 10: massimo 72 rate. L’importo minimo della rata è di € 100.
Gli indici di bilancio Indice di liquidità = (liquidità immediata + liquidità differita)/passività correnti Risponde alla domanda: quanti fondi ho a disposizione nel breve e medio periodo rispetto agli impegni finanziari che mi attendono? Indice alfa = (Debito complessivo/valore della produzione) x 100 Risponde alla domanda: quale percentuale della mia capacità produttiva rappresenta il debito che chiedo di rateizzare? Gli indici rappresentano la capacità del soggetto di far fronte ai propri impegni finanziari nel breve periodo e la proporzione fra il debito tributario e la capacità di produzione del soggetto stesso. In sintesi, la presenza o meno di una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica
Gli indici di bilancio – i prospetti per il calcolo “aggregato” Indice di liquidità = (liquidità immediata + liquidità differita)/passività correnti Indice alfa = (Debito complessivo/valore della produzione) x 100 Il calcolo degli indici avviene in maniera aggregata (con indicazione dei soli totali delle voci utili per il calcolo), nei casi di: Associazioni riconosciute e non riconosciute Associazioni riconosciute e non riconosciute Fondazioni non bancarie Fondazioni non bancarie Comitati Comitati Enti ecclesiastici Enti ecclesiastici Consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi Consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi Società di persone (in contabilità semplificata ed ordinaria) Società di persone (in contabilità semplificata ed ordinaria) Ditte individuali in contabilità ordinaria Ditte individuali in contabilità ordinaria Fondazioni liriche Fondazioni liriche
L’analisi Le situazioni fuori standard Pur in assenza dei requisiti come definiti in precedenza, è comunque possibile documentare l’esistenza di ulteriori elementi a supporto della sua istanza. Ad esempio: cessazione del rapporto di lavoro, per un lavoratore dipendente; insorgenza, nel nucleo familiare, di una grave patologia che abbia determinato ingenti spese mediche; contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento corrente di tributi e contributi, a condizione che le obbligazioni pecuniarie in scadenza siano di entità rilevante in rapporto all'I.S.E.E. del nucleo familiare del debitore; improvvise ed oggettive crisi, anche locali, nel mercato di riferimento dell’impresa; eventi imprevedibili causati da forza maggiore; situazioni nelle quali gli indici di bilancio non sono in grado di rappresentare esaustivamente la situazione economica del soggetto. La decisione in merito è adottata in relazione alla documentazione spontaneamente presentata dal contribuente
Le comunicazioni ai contribuenti Informativa di avvio del procedimento Comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza Richiesta di documentazione Comunicazione di accoglimento integrale Prospetto del piano di ammortamento Comunicazione di accoglimento parziale Comunicazione di diniego Le comunicazioni sono effettuate al domicilio eletto dal contribuente sull’istanza. Anche a mezzo posta elettronica o fax (se indicato nell’istanza).
Rilevazione automatica morosità Individuazione morosi La morosità nel pagamento delle rate Revoca della dilazione e Avvio delle procedure