I processi matrimoniali Libro VII – I PROCESSI PARTE III – ALCUNI PROCESSI SPECIALI TITOLO I – I PROCESSI MATRIMONIALI Cann. 1671 - 1691.

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I processi matrimoniali Libro VII – I PROCESSI PARTE III – ALCUNI PROCESSI SPECIALI TITOLO I – I PROCESSI MATRIMONIALI Cann

I soggetti processuali Giudice - collegio di 3 giudici - deve essere estraneo alle parti - decisione sollecita della causa Difensore del vincolo -Parte pubblica – intervento obbligatorio -Tutela il “bene pubblico”: propone ogni argomento ed osservazione che possa ragionevolmente addursi avverso la nullità del vincolo. -Diritto di essere presente durante le deposizioni delle parti, dei testimoni e dei periti, di prendere visione degli atti giudiziari e di esaminare eventuali documenti prodotti in causa -Presenta le osservazioni conclusive

Promotore di giustizia: -parte pubblica – intervento eccezionale -Attivazione processo di nullità (quando la nullità è di pubblico dominio e nessuno dei due coniugi si attivi processualmente per richiederla) Parti private (i coniugi) - Solo i coniugi, finchè sono in vita, hanno la legittimazione processuale piena ed esclusiva di chiedere la declaratoria di nullità al Trib. Eccles. competente -Parte attrice - promuove la causa -Parte convenuta- dir. di essere informato della causa - dir. di essere invitato all’istruttoria, per poter essere interrogato sulle circostanze ed esprimere le proprie ragioni (non necessariamente avverso alla domanda di nullità)

Tribunale competente Canone 1671 “Le cause matrimoniali dei battezzati per diritto proprio spettano al giudice ecclesiastico” Canone 1673 – ordini alternativi di competenza in ragione del luogo ove il matrimonio è stato celebrato; in ragione del luogo ove è residente o domiciliato il coniuge convenuto; in ragione del luogo in cui la parte attrice ha il suo domicilio, purché entrambe le parti abitino nel territorio della stessa Conferenza episcopale nazionale e il Vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta sia consenziente, dopo aver sentito il parere di quest’ultima; in ragione del luogo ove si debba raccogliere la maggior parte delle prove, purché sia consenziente il Vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta, sempre dopo aver sentito il parere di quest’ultima.

LE FASI DEL PROCESSO

1) PRESENTAZIONE DEL LIBELLO -Presentazione del ricorso introduttivo – LIBELLO – da parte dell’avv. di parte attrice -esposizione essenziale e concisa dei fatti e delle ragioni su cui si fonda la domanda di nullità -precisa individuazione del capo o dei capi di nullità -Allegazione documenti di supporto (ad esempio: certificati medici, lettere …) -Indicazione mezzi di prova -la presentazione del Libello può avvenire anche in modo congiunto e consensuale tra i coniugi con l’assistenza di un solo avvocato

-Effettuata la presentazione del Libello, il Vicario giudiziale del tribunale adito designa il Collegio giudicante -Preside -Giudice istruttore -Giudice estensore della sentenza Si designa poi -il Difensore del vincolo -il notaio per la redazione dei verbali del processo

2) Contestazione della lite Il Preside decreta l’accettazione del libello e invita le parti e il Difensore del vincolo a comparire Fase della “Concordanza del dubbio” - determinazione del capo o dei capi di nullità su cui dovrà essere svolta la successiva indagine processuale, secondo la domanda della parte attrice e le eventuali controdeduzioni della parte convenuta (partecipano solo gli avvocati)

3) Fase istruttoria Si raccolgono gli elementi di prova a)Audizione parte attrice b)Audizione parte convenuta c)Audizione testimoni d)Ci si può avvalere di un perito (psicologo, psichiatra, ginecologo o andrologo) come ausilio per il giudice - Raccolti tutti gli elementi di prova il giudice con decreto dichiara chiusa la fase istruttoria

4) Fase discussoria Fase completamente per iscritto -Redazione memorie degli avvocati e del Difensore del vincolo -Scambio delle memorie e repliche

5) Fase decisoria Il Collegio si riunisce nel giorno designato dal Preside Valutazione materiale probatorio Emissione parere conclusivo della causa Dichiarazione o meno della nullità da motivarsi nella successiva stesura della sentenza

6) Fase del riesame - in vigore fino all’8 dicembre La sentenza di primo grado deve essere confermata dal Tribunale di appello competente Principio della doppia conforme - Benedetto XIV (1741) Obbligo del riesame (da parte del tribunale d’appello) della sentenza affermativa della nullità, al fine di riceverne eventuale conferma, quale inderogabile presupposto giuridico per le parti di addivenire a nuove nozze con rito religioso

Il giudice d’appello -Dopo un riesame, può ratificare con decreto la sentenza emessa -Se ritiene necessarie ulteriori indagini, rinvia la causa ad un esame ordinario – supplemento istruttorio 1)Sentenza confermativa della nullità 2)Sentenza contraria nuovo giudizio presso il Tribunale della Rota Romana

La sentenza di nullità produce gli effetti giuridici dal giorno della celebrazione del matrimonio – permangono solo i rapporti genitoriali Quando si è in possesso del decreto o della sentenza confermativa della nullità - Trascrizione nel registro della parrocchia dove è stato celebrato il matrimonio - Possibilità di addivenire a nuove nozze in forma canonica

7) L’Appello Appellabilità della sentenza di primo grado al fine di una revisione del giudizio E’ facoltà di ciascuna parte proporre appello Si propone dinanzi al tribunale di primo grado entro 15 giorni dall’emissione della sentenza Competente è il trib. di appello o la Rota Romana Entro 30 giorni l’appellante deve indicare per iscritto le ragioni dell’appello Si possono introdurre nuovi capi di nullitàin tal caso si seguirà l’iter del primo grado di giudizio

La riforma del Processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità Motu Proprio di Papa Francesco MITIS IUDEX DOMINUS IESUS 8 settembre 2015 – in vigore dall’8 dicembre 2015

“Alimenta la spinta riformatrice l’enorme numero di fedeli che, pur desiderando provvedere alla propria coscienza, troppo spesso sono distolti dalle strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza fisica o morale; la carità dunque e la misericordia esigono che la stessa Chiesa come madre si renda vicina ai figli che si considerano separati. In questo senso sono anche andati i voti della maggioranza dei miei Fratelli nell’Episcopato, riuniti nel recente Sinodo straordinario, che ha sollecitato processi più rapidi ed accessibili. In totale sintonia con tali desideri, ho deciso di dare con questo Motu proprio disposizioni con le quali si favorisca non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio.”

Elementi fondamentali della riforma Integrale sostituzione: Libro VII del Codice di Diritto Canonico, Parte III, Titolo I, Capitolo I sulle cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio (cann ) 1)Una sola sentenza in favore della nullità esecutiva È parso opportuno, anzitutto, che non sia più richiesta una doppia decisione conforme in favore della nullità del matrimonio, affinché le parti siano ammesse a nuove nozze canoniche, ma che sia sufficiente la certezza morale raggiunta dal primo giudice a norma del diritto

2) Il giudice unico sotto la responsabilità del Vescovo La costituzione del giudice unico, comunque chierico, in prima istanza viene rimessa alla responsabilità del Vescovo 3) Lo stesso Vescovo è giudice La funzione giudiziaria in materia matrimoniale è affidata al Vescovo specialmente nel processo più breve, che viene stabilito per risolvere i casi di nullità più evidente. 4) Il processo più breve (cann ) E’ una forma di processo più breve – in aggiunta a quello documentale come attualmente vigente –, da applicarsi nei casi in cui l’accusata nullità del matrimonio è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti

5) L’appello alla Sede Metropolitana Si ripristina l’appello alla Sede del Metropolita, giacché tale ufficio di capo della provincia ecclesiastica, stabile nei secoli, è un segno distintivo della sinodalità nella Chiesa 6) L’appello alla Sede Apostolica. Si mantiene l’appello al Tribunale ordinario della Sede Apostolica, cioè la Rota Romana

Il processo breve davanti al Vescovo canoni 1683 – 1687 CIC 1)La domanda deve essere congiunta, o proposta da un coniuge con il consenso dell’altro 2) Devono ricorrere circostanze di fatto e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità

3) Il Libello : - deve esporre brevemente e integralmente i fatti - deve indicare le prove che possono essere immediatamente raccolte dal giudice - esibire in allegato i documenti 4) Il Vicario giudiziale: - decreta la formula del dubbio - nomina l’istruttore e cita coloro che devono partecipare all’udienza, da tenersi entro 30 giorni 5) Il giudice istruttore: - raccoglie – se possibile – le prove in un’udienza e fissa il termine di 15 giorni per le osservazioni delle parti e del Difensore

5) Il Vescovo -Si consulta con l’istruttore -Vaglia le osservazioni del Difensore e le difese delle parti -Se raggiunge la certezza morale sulla nullità del matrimonio, emana la sentenza. In caso contrario si passa al rito ordinario -Contro tale sentenza, si può proporre appello al Metropolita o alla Rota Romana si procede all’esame ordinario di secondo grado

Ipotesi di nullità – processo breve mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso l’errore che determina la volontà la brevità della convivenza coniugale l’aborto procurato per impedire la procreazione L’ostinata permanenza in una relazione extraconiugale l’occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione la causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna la violenza fisica inferta per estorcere il consenso la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici (Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus – Regole procedurali, Titolo V, art. 14)

IL MATRIMONIO RATO E NON CONSUMATO CANN Matrimonio giuridicamente valido tra due persone battezzate, a cui non sia seguito un atto coniugale potenzialmente idoneo alla generazione della prole E’ prerogativa del Romano Pontefice l’eventuale scioglimento del vincolo coniugale tramite un provvedimento denominato «dispensa»

Processo di carattere amministrativo presso il Tribunale diocesano e poi la Rota Romana Può essere iniziato da uno o da entrambi i coniugi E’ finalizzato ad accertare l’inconsumazione del matrimonio Dispensa: provvedimento del tutto discrezionale, di grazia e non di giustizia, non appellabile NON può ricevere efficacia nell’ordinamento italiano tramite il procedimento di delibazione, rimanendo perciò la procedura divorzile l’unico rimedio processuale possibile – vedi Legge 1 dicembre 1970, n. 898, Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, art. 3 lett. f) – nullità del matrimonio non consumato anche per il diritto matrimoniale statuale italiano