LE FONTI DEL DIRITTO VATICANO. BREVI CENNI STORICI 1860 – presa di Roma e debellatio dello Stato Pontificio – fine del potere temporale del Papa Legge.

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LE FONTI DEL DIRITTO VATICANO

BREVI CENNI STORICI 1860 – presa di Roma e debellatio dello Stato Pontificio – fine del potere temporale del Papa Legge delle Guarentigie – legge n. 241 del 13 maggio 1871 Patti Lateranensi – 11 febbraio 1929 Trattato – pone fine alla “Questione romana” – costituzione dello Stato Città del Vaticano (SCV)

7 giugno 1929 prime sei Leggi dello SCV (Pio XI) L. n. I – Legge Fondamentale della Città del Vaticano L. n. II – Legge sulle fonti L. n. III – Legge sulla cittadinanza e il soggiorno L. n. IV – Legge sull’ordinamento amm.vo L. n. V – Legge sull’ordinamento economico, commerciale e professionale L. n. VI – Legge di pubblica sicurezza

Le riforme dal 2000 ad oggi necessità di “dare forma sistematica ed organica ai mutamenti introdotti in fasi successive nell’ordinamento giuridico dello SCV” “rendere lo SCV sempre meglio rispondente alle finalità istituzionali dello stesso, che esiste a conveniente garanzia della libertà della Sede Apostolica e come mezzo per assicurare l’indipendenza reale e visibile del Romano Pontefice nell’esercizio della Sua missione nel mondo” (Preambolo della Legge fondamentale del 26 novembre 2000)

Nuova Legge Fondamentale La L.F. del 26 novembre del 2000, abroga e sostituisce integralmente la L. n. I del 1929 Art. 1 Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.

Art. 2 La rappresentanza dello Stato nei rapporti con gli Stati esteri e con gli altri soggetti di diritto internazionale, per le relazioni diplomatiche e per la conclusione dei trattati, è riservata al Sommo Pontefice, che la esercita per mezzo della Segreteria di Stato Art. 3 Il potere legislativo, salvi i casi che il Sommo Pontefice intenda riservare a Se stesso o ad altre istanze, è esercitato da una Commissione composta da un Cardinale Presidente e da altri Cardinali, tutti nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio

LA NUOVA LEGGE SULLE FONTI Legge sulle fonti del diritto dello SCV, 1° ottobre 2008, n. LXXI, entrata in vigore il 1° gennaio 2009 Sostituisce e abroga la L. n. II del 1929

Art. 1 (Fonti principali del diritto) 1. L'ordinamento giuridico vaticano riconosce nell'ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo. 2. Sono fonti principali del diritto la legge fondamentale e le leggi promulgate per lo Stato della Città del Vaticano dal Sommo Pontefice, dalla Pontificia Commissione o da altre autorità alle quali Egli abbia conferito l'esercizio del potere legislativo. 3. Quanto disposto circa le leggi riguarda anche i decreti, i regolamenti e ogni altra disposizione normativa legittimamente emanati. 4. L'ordinamento giuridico vaticano si conforma alle norme di diritto internazionale generale e a quelle derivanti da trattati e altri accordi di cui la Santa Sede è parte, salvo quanto prescritto al n. 1.

DIRITTO CANONICO Il Dir. Canonico vige ed è immediatamente applicabile nello SCV – è diritto vigente L. n. II del 1929, art. 1: “Sono fonti principali del diritto oggettivo dello SCV: a)Il Codex Iuris Canonici (1917) e le Costituzioni Apostoliche”.

Legge del 2008, art. 1: -Si fa riferimento all’ ordinamento canonico nella sua interezza -Inoltre l’ord. Canonico è da considerare anche come prima fonte interpretativa dell’ordinamento giuridico dello SCV (cann CIC) -Unione organica e indissolubile tra S.Sede e SCV / tra dir. della Chiesa e dir. dello SCV

E’ un rinvio dinamico: l’intero ordinamento canonico nella sua effettiva vigenza è automaticamente parte del diritto vaticano applicabile

MATERIE RISERVATE AL DIR. CANONICO Art. 4: “le materie riservate dalla legge vaticana alla disciplina canonica sono le seguenti: a) la capacità di agire per negozio tra vivi o a causa di morte dei chierici, dei membri degli istituti di vita consacrata religiosi e delle società di vita apostolica che siano cittadini vaticani; b) il matrimonio; c) la prescrizione dei beni ecclesiastici; d) le donazioni ed i lasciti per causa di morte a favore delle cause pie; e) le forme da osservare nei giudizi per il giuramento delle parti, dei testimoni e dei periti.

Art. 3 (Recezione della legislazione italiana) 1. Nelle materie alle quali non provvedono le fonti indicate nell'art. 1, si osservano, in via suppletiva e previo recepimento da parte della competente autorità vaticana, le leggi e gli altri atti normativi emanati nello Stato Italiano. 2. Il recepimento è disposto purché i medesimi non risultino contrari ai precetti di diritto divino, né ai principi generali del diritto canonico, nonché alle norme dei Patti Lateranensi e successivi Accordi e sempre che, in relazione allo stato di fatto esistente nella Città del Vaticano, risultino ivi applicabili.

Leggi italiane applicabili: a)In via suppletiva (quando non provvedono le altre fonti) b) previa recezione della competente autorità vaticana (a differenza della formulazione del 1929, non sono automaticamente applicabili) c) rinvio statico: il testo normativo viene “cristallizzato” al momento del recepimento dell’ordin. vaticano – sono irrilevanti le modifiche che intervengono alla legge da parte del legislatore italiano

…. purché i medesimi non risultino contrari ai precetti di diritto divino, né ai principi generali del diritto canonico Dir. Divino: - Norme manifestate nella Rivelazione divina, ricavabili dall’Antico e Nuovo Testamento -Vige a prescindere dal legislatore umano -E’ immodificabile, ma può essere oggetto di approfondimenti da parte del Magistero della Chiesa

Dir. Canonico Il diritto proprio della Chiesa cattolica (no delimitazione territoriale) e diritto vigente nello SCV come fonte principale

I Codici vigenti nello SCV Codice di procedura civile Art. 13, legge n. II del 1929: “nello SCV si osserva il Cod. di proc. Civ. del Regno d’Italia” Lo Stato Città del Vaticano si dota di un proprio Codice di procedura civile, promulgato con il Motu Proprio di Pio XII Con la legge, del 1° maggio 1946 ed entrato in vigore il successivo 1° novembre.

Codice civile Legge sulle fonti del diritto, 7 giugno 1929, n. II – art. 10: “si osserva nella Città del Vaticano il vigente Codice civile del Regno d'Italia (1865), insieme con le leggi che lo hanno modificato od integrato (…)” Nuova legge sulle fonti del diritto, 1 ottobre 2008, n. LXXI – art. 4: “si osserva il Codice civile italiano del 16 marzo 1942 con le leggi che lo hanno modificato fino all'entrata in vigore della presente legge”

Codice penale Legge sulle fonti del diritto, 7 giugno 1929, n. II, art. 4: “si osserva nello SCV il Cod. penale del Regno d’Italia…” Nuova legge sulle fonti del diritto, 1 ottobre 2008, n. LXXI – art. 7: “Fino a che non si provveda a nuova definizione del sistema penale, si osserva, sotto le riserve specificate nell'art. 3, il Codice penale italiano recepito con la legge 7 giugno 1929, n. II, come modificato ed integrato dalle leggi vaticane” (codice penale italiano Zanardelli del 30 giugno 1889)

Codice di proc. penale Legge sulle fonti del diritto, 7 giugno 1929, n. II, art. 7: “si osserva nello SCV il Cod. di proc. penale del Regno d’Italia…” Nuova legge sulle fonti del diritto, 1 ottobre 2008, n. LXXI – art. 8: “Sino a che non si provveda a nuova disciplina del rito, si osserva, sotto le riserve specificate nell'art. 3, il Codice di procedura penale italiano recepito con la legge 7 giugno 1929, n. II, come modificato ed integrato dalle leggi vaticane”. (Codice di procedura penale italiano del 27 febbraio 1913)

MODIFICHE RECENTI Legge n. VIII: NORME COMPLEMENTARI IN MATERIA PENALE – 11 luglio 2013 (Delitti contro l’umanità, contro i minori; delitti in materia di terrorismo…) Legge n. IX: LEGGE RECANTE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE – 11 luglio 2013 (estradizione, confisca, giusto processo e presunzione di innocenza…) Art. 421 bis cod. pen. – Reato di riciclaggio e autoriciclaggio, introdotto dalla legge 127 del 2010, modificata dalle Legge n. 166 del 2012

… Vorrei disegnare come un ideale triangolo: in alto, c’è la Sacra Scrittura; da un lato, gli Atti del Vaticano II e, dall’altro, il nuovo Codice Canonico. E per risalire ordinatamente, coerentemente da questi due Libri, elaborati dalla Chiesa del secolo XX, fino a quel supremo e indeclinabile vertice, bisognerà passare lungo i lati di un tale triangolo, senza negligenze ed omissioni, rispettando i necessari raccordi: tutto il Magistero - intendo dire - del precedenti Concili Ecumenici e anche (omesse, naturalmente, le norme caduche ed abrogate) quel patrimonio di sapienza giuridica, che alla Chiesa appartiene. (Giovanni Paolo II, Discorso di presentazione del CIC, 3 febbraio 1983)