BIOETICA e DIRITTO: il TESTAMENTO BIOLOGICO Il testamento biologico costituisce un tema delicato e complesso la cui rilevanza è andata costantemente crescendo oltre che nella discussione anche in quello della prassi sociale contemporanea La scienza chiamata bioetica cerca di dare una risposta all’interrogativo se tutto ciò che è tecnoscientificamente possibile può considerarsi eticamente lecito 1
Le due differenti prospettive di bioetica laica e cattolica Bioetica laica nel tema del fine vita (qualità della vita) : o Disponibilità della vita o Indipendenza e autonomia decisionale dell’uomo rispetto a un ordine precostituito o Assenza di divieti assoluti bioetica cattolica nel tema del fine vita (sacralità della vita): o Indisponibilità e inviolabilità della vita o Presenza di un disegno “divino” incarnato nell’ordine delle cose o Divieti assoluti che bisogna rispettare o i divieti assoluti 2
Assenza di una legge sul fine vita in Italia Il dibattito riguarda il diritto di morire con l’aiuto di un medico, quando e come una persona lo ritenga opportuno. Ad oggi solo pochi Paesi consentono una qualche forma di morte assistita. Esistono, tuttavia, molti progetti di legge, iniziative popolari, cause giudiziarie e sentenze che hanno introdotto l’argomento de quo. Non deve stupire che ci siano anche molti medici che aiutano i loro pazienti a morire, interrompendo le cure o somministrando farmaci letali, anche se le leggi glielo impediscono (eutanasia volontaria). 3
La morte assistita come espressione di autonomia Per molti, il modello di legge sulla morte assistita consisterebbe nel permettere ai medici di prescrivere farmaci letali ai pazienti che ne facciano richiesta e che ottengano l’approvazione da un’equipe medica in caso di malattie fortemente invalidanti o allo stadio terminale. Anche in caso di futura incapacità assicurerebbe ai malati una morte medicalmente assistita. 4
La libertà di scelta del malato: l’autodeterminazione terapeutica Riguarda la possibilità del paziente di scegliere se e come curarsi. La scelta consiste nel rifiutare o interrompere trattamenti terapeutici ovvero nel prestare o meno il consenso alle cure dopo essere stati informati sulle stesse (CONSENSO INFORMATO). Il consenso informato è emanazione diretta dell’art. 32 cost. 5
ART 32 cost. Il secondo comma statuisce che “nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Il principio dell’assoluta indisponibilità della vita si attenua, diventando un principio di tutela del diritto alla salute(impianto normativo più volontaristico; CFR artt. 2, 13 cost. ) e di promozione della salute come interesse della collettività. 6
IL consenso informato È una declinazione del principio costituzionalmente garantito di autodeterminazione terapeutica attorno alquale ruota tutto il ragionamento della S.C. nella sentenza chiave del caso Englaro. Dal lat. “CON-SENTIRE”, si favorisce il coinvolgimento del paziente partendo dall’informazione dal medico al paziente e terminando con la scelta di quest’ultimo. 7
Sentenza S.C. I giudici della Cassazione pervengono ad una decisione ragionevole in una materia delicatissima, dal punto di vista giuridico ed etico subendo l’accusa da parte di alcuni di aver rivestito il ruolo di legislatore. Gli stessi sono incorsi in un ERRORE di fondo i giudici sostituiscono una regola sulla manifestazione della volontà di non essere curati (peraltro allo stato non presente nel nostro ordinamento) con una regola sull’accertamento di quella stessa volontà (attraverso presunzioni semplici) 8
(segue..) NIA,assistenza di base o terapia? Altro aspetto delicato della sentenza innovativa è quello che ruota attorno alla perentoria affermazione che la nutrizione e idratazione artificiale con sondino naso- gastrico costituiscono un trattamento sanitario Il CNB afferma che la nutrizione tramite sondino non può essere considerata un trattamento medico in senso proprio. 9
Il c.d testamento biologico È il documento con il quale un soggetto per l’eventualità che venga ad essere affetto da una malattia allo stadio terminale o da una lesione traumatica cerebrale invalidante, in previsione di una sua futura incapacità, detti delle disposizioni inerenti le cure mediche cui intende o non intende sottoporsi Se l’atto venisse utilizzato per autodeterminare l’eutanasia diventerebbe un negozio illecito Se, invece, costituisse l’atto con il quale il soggetto rifiutasse il c.d. accanimento terapeutico, risulterebbe un atto inutile data l’esistenza di un codice deontologico che vieta ai medici di cagionare sofferenze inutili. 10
(Segue..) Testamento biologico e amministrazione di sostegno (408 c.c.) L’unica norma esistente in previsione della necessità di esprimere il consenso informato ai trattamenti terapeutici è contemplata all’art 408 cc rubricato “scelta dell’amministratore di sostegno”. Tuttavia la possibilità di arricchire il contenuto dell’atto di designazione dell’amministrazione di sostegno è attribuita al giudice tutelare. 11