18/12/2012www.pt.camcom.it1 DAL RUOLO/ELENCO Attività di: Agente di affari in mediazione Agente e rappresentante di commercio Spedizioniere Mediatore marittimo.

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Registro delle Imprese di Pistoia
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18/12/2012www.pt.camcom.it1 DAL RUOLO/ELENCO Attività di: Agente di affari in mediazione Agente e rappresentante di commercio Spedizioniere Mediatore marittimo AL REGISTRO IMPRESE/REA Registro delle Imprese di Pistoia

18/12/2012www.pt.camcom.it2 Dalla Direttiva Servizi ai Decreti Ministeriali attuativi del D.Lgs. 59/10 Il Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010, entrato in vigore il giorno 8 Maggio 2010, ha recepito ed attuato la direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. “Direttiva Servizi”). La direttiva ha come obiettivo prioritario l’eliminazione delle barriere allo sviluppo del settore dei servizi mediante la semplificazione normativa e amministrativa della regolamentazione, delle procedure e delle formalità relative all’accesso ed allo svolgimento delle attività di servizio. Il decreto legislativo n. 59/2010 ha dettato una nuova disciplina procedurale per le attività di agente di affari in mediazione, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere, sopprimendo i relativi ruoli/elenchi camerali ed indicando nella SCIA la nuova modalità di accesso. Nel periodo transitorio (sino al 12 maggio 2012) le Camere hanno continuato a tenere i ruoli/elenchi al fine di mantenere aggiornata la base sulla quale avrebbe dovuto successivamente operare il passaggio nel Registro delle Imprese o nel Rea. Il 26 Ottobre 2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato i quattro decreti attuativi previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 59/2010, uno per ciascuna delle attività sopraindicate. I decreti sono entrati in vigore il 13 Maggio 2012: da tale data la soppressione dei ruoli/elenchi è divenuta definitiva a tutti gli effetti. Le modifiche introdotte sono meramente procedurali e concernono gli adempimenti pubblicitari da presentare presso il registro delle imprese. In particolare, nessuna modifica è stata apportata relativamente ai requisiti di idoneità richiesti per l’esercizio delle attività ivi disciplinate.

18/12/2012www.pt.camcom.it3 I DATI RELATIVI AI SOGGETTI GIA’ ISCRITTI AL RUOLO/ELENCO (IMPRESE E PERSONE FISICHE) VENGONO TRASFERITI NEL REGISTRO IMPRESE O NEL REA CAMBIA LA MODULISTICA SIA PER L’AVVIO DELLE ATTIVITA’ SIA PER LE MODIFICHE SONO PREVISTI ULTERIORI SPECIFICI ADEMPIMENTI PUBBLICITARI (ad es. iscrizione nell’apposita sezione Rea)

18/12/2012www.pt.camcom.it4 I quattro decreti attuativi disciplinano in modo sostanzialmente identico per tutte le attività TRE tipologie di adempimenti pubblicitari: UNO per gestire il passaggio dai Ruoli/Elenchi al RI/REA: aggiornamento posizione RI/REA (adempimento 1); gli altri DUE per gestire l’avvio “ex novo” delle attività e le successive modifiche delle imprese (adempimenti 2 e 3). Altri TRE adempimenti (iscrizione nell’apposita sezione del Rea e relativa cancellazione: regime transitorio e ordinario – adempimenti 4, 5 e 6) non sono comuni a tutte le attività (esclusi gli spedizionieri e, parzialmente, i mediatori marittimi). Altri DUE adempimenti (7 e 8) sono relativi esclusivamente ai mediatori (deposito formulari ed iscrizione del mediatore occasionale).

18/12/2012www.pt.camcom.it5 Adempimento N. 1: Aggiornamento posizione RI/REA L’aggiornamento riguarda tutti i soggetti GIA’ ISCRITTI alla data del 12 maggio 2012 nei soppressi Ruoli ed Elenco ed è finalizzato al PASSAGGIO dei suddetti soggetti al Registro Imprese/Rea. TERMINE SCADENZA ADEMPIMENTO: 13/05/2013 Scaduto il sopraindicato termine, il Conservatore del Registro delle Imprese emetterà apposito provvedimento di inibizione alla continuazione dell’attività. COME: non avviene automaticamente, ma su presentazione di apposita denuncia, da presentarsi per via telematica al competente Registro Imprese tramite ComUnica. La pratica, compilata nella sezione “AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA” del modello ministeriale, dovrà essere presentata sia per la sede che per ogni unità locale presso la quale si eserciti l’attività. Nell’ipotesi in cui si tratti di impresa con unità locali attive in province diverse da quella della sede legale, ogni denuncia dovrà essere spedita al registro imprese competente territorialmente.

18/12/2012www.pt.camcom.it6 Adempimento n. 2: Avvio “ex novo” delle attività Nel caso in cui l’impresa, individuale o societaria, intenda iniziare una delle attività disciplinate dai decreti attuativi, la stessa dovrà presentare al Registro delle Imprese tramite Comunica una Segnalazione Certificata di Inizio Attività presso la sede dell’impresa e/o l’unità locale indicata sezioni “SCIA” e “REQUISITI” del modello ministeriale ed eventuali intercalari “REQUISITI”). L’attività è legittimamente esercitata dalla data di presentazione della Scia. I REQUISITI prescritti per l’esercizio dell’attività devono essere dichiarati dai soggetti di seguito indicati: titolare di impresa individuale tutti i legali rappresentanti di società gli eventuali preposti tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa (no per gli spedizionieri) ed esclusivamente per gli spedizionieri, limitatamente ai requisiti morali, tutti i soggetti individuati dall’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998, nonché quelli richiamati dall’art. 7 della L. n. 1442/1941. L’impresa, qualora svolga l’attività in più sedi o unità locali, dovrà presentare una scia per ciascuna localizzazione al registro imprese territorialmente competente, nominando almeno un soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

18/12/2012www.pt.camcom.it7 Adempimento n. 3: Modifiche Le modifiche (inerenti l’impresa, l’attività e coloro che la esercitano) devono essere comunicate entro il termine di 30 giorni dall’evento al competente Registro Imprese. Per modifiche inerenti l’attività si intendono le modifiche aventi ad oggetto l’inizio, la modifica o la cessazione dell’attività da parte dell’impresa. N.B: nel caso in cui si inizino nuove attività rispetto a quelle per le quali l’impresa è iscritta, il modello ministeriale dovrà essere compilato sia nella sezione modifiche che nella sezione scia. Per modifiche inerenti le persone si intendono l’inizio, la modifica o la cessazione dell’esercizio dell’attività da parte di uno o più soggetti che la esercita per conto dell’impresa. Per segnalare le sopraindicate modifiche si dovrà procedere alla compilazione sia della modulistica Registro Imprese che del rispettivo modello ministeriale (sezione “MODIFICHE” e sezione “REQUISITI” ovvero “intercalare requisiti”). Con le stesse modalità dovranno essere comunicate le altre modifiche non rientranti nelle due ipotesi precedenti.

18/12/2012www.pt.camcom.it8 Adempimento n. 4: Iscrizione nell’apposita sezione REA (TRANSITORIO) N.B. Sono esclusi da questo adempimento i mediatori marittimi e gli spedizionieri. Per i mediatori marittimi l’iscrizione nella sezione ordinaria del soppresso ruolo interprovinciale costituisce requisito professionale permanentemente abilitante per l’avvio dell’attività. Le persone fisiche iscritte nel soppresso/ruolo, che non svolgevano l’attività presso alcuna impresa alla data del 12/05/2012, possono richiedere l’iscrizione nell’apposita sezione REA tramite Comunica, compilando la sezione “ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (TRANSITORIO)” del relativo modello ministeriale entro il 13/05/2013. Trascorso inutilmente tale termine, l’interessato decade dalla possibilità di iscrizione nell’apposita sezione del Rea. Tuttavia l’iscrizione nel soppresso ruolo costituisce requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività nei quattro (per i mediatori) e cinque (per gli agenti e rappresentanti di commercio) anni successivi all’entrata in vigore dei decreti ministeriali.

18/12/2012www.pt.camcom.it9 Adempimento n. 5: Iscrizione nell’apposita sezione REA (A REGIME) Chi si può iscrivere nell’apposita sezione del REA? I soggetti che cessano di svolgere l’attività di: mediatore agente e rappresentante di commercio mediatore marittimo all’interno di un’impresa. Questo adempimento non è previsto per gli spedizionieri. L’iscrizione deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dalla cessazione dell’attività. L’istanza deve essere presentata tramite Comunica presso il Registro delle Imprese ove il soggetto ha la residenza anagrafica, compilando il modello Ministeriale nella sezione “ISCRIZIONE NELL’APPOSITA SEZIONE A REGIME”.

18/12/2012www.pt.camcom.it10 Procedimento n. 6: Cancellazione dall’apposita sezione REA La cancellazione dall’apposita sezione REA deve essere richiesta dai soggetti ad essa iscritti in caso di svolgimento dell’attività compilando la sezione “REQUISITI” del modello ministeriale, ovvero il modello intercalare “REQUISITI”.

18/12/2012www.pt.camcom.it11 Adempimento n. 7: Iscrizione dei mediatori occasionali nell’apposita sezione REA La mediazione può essere svolta in modo occasionale o discontinuo per un periodo non superiore a 60 giorni nell’arco dello stesso anno. L’esercizio dell’attività è subordinato all’iscrizione nell’apposita sezione del REA della persona fisica che esercita l’attività medesima previa stipula della polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali. Il soggetto, in possesso dei requisiti di legge, deve richiedere l’iscrizione tramite Comunica compilando la sezione “MEDIAZIONE OCCASIONALE” del MODELLO MEDIATORI, nella quale deve essere indicata, a pena di irricevibilità, la data di cessazione dell’attività. Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato nella sezione “REQUISITI”. La SCIA MOC non può essere presentata più di una volta nel corso di un anno. L’iscrizione comporta sia il pagamento delle tasse e concessioni governative sia il versamento del diritto annuale.

18/12/2012www.pt.camcom.it12 Adempimento n. 8: Deposito formulari Modalità di deposito. Il deposito dei formulari deve essere effettuato contestualmente alla scia presentata per l’avvio dell’attività o, altrimenti, prima del loro utilizzo. Il deposito deve avvenire per via telematica, compilando la sezione “FORMULARI” del MODELLO MEDIATORI. I mediatori che nell’esercizio dell’attività si avvalgono di moduli o formulari sono tenuti a depositarli presso il Registro delle Imprese prima del loro utilizzo. Il deposito determina l’archiviazione dei moduli e formulari nell’archivio degli atti e dei documenti dell’archivio del Registro delle Imprese e la possibilità per chiunque di acquisirne copia.