Disciplina amministrativa e fiscale delle associazioni e società sportive dilettantistiche Napoli, 31 ottobre 2015 Dott. Vincenzo Alliegro.

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Disciplina amministrativa e fiscale delle associazioni e società sportive dilettantistiche Napoli, 31 ottobre 2015 Dott. Vincenzo Alliegro

Costituzione associazione

La Finanziaria del 2003 (Legge n.289 de27/12/2002 articolo 90) ha previsto che l’attività sportiva dilettantistica possa essere esercitata nelle forme giuridiche di seguito indicate:

Associazione Sportiva Dilettantistica: –riconosciuta –non riconosciuta Società Sportiva di capitali: –società per azioni –società in accomandita per azioni –società a responsabilità limitata –società cooperative

Associazioni riconosciute Le associazioni riconosciute, invece, acquistano la personalità giuridica (art.12 C. C.) e, perciò, (art.18, 1° comma) “gli amministratori sono responsabili verso l’ente” e non verso i terzi “secondo le norme del mandato.” Esse pertanto sono dotate di autonomia patrimoniale perfetta.

Associazioni riconosciute 1) Si costituiscono con atto pubblico; 2) Chiedono ed ottengono il riconoscimento della personalità giuridica dall’autorità governativa; 3) Risultano di conseguenza iscritte negli appositi registri previsti dalla legge.

Associazioni non riconosciute Le associazioni non riconosciute si caratterizzano per il disposto di cui all’art.38 del C.C., secondo il quale “delle obbligazioni rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.” Esse sono pertanto dotate di autonomia patrimoniale imperfetta.

Associazioni non riconosciute L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute non sono imposte dalla legge, ma sono regolate liberamente dagli accordi tra gli associati.

Associazioni non riconosciute E’ possibile dare vita ad un’associazione non riconosciuta anche per mezzo di un semplice accordo verbale. Nella prassi, però, anche al fine di poter usufruire dei benefici fiscali si usa adottare la forma scritta nella redazione dell’Atto costitutivo e dello Statuto.

Fondo comune Il fondo comune è costituito dall’insieme dei contributi degli associati e dei beni acquistati dall’ente. Su di esso si possono eventualmente soddisfare i terzi creditori dell’associazione. Va precisato che l’espressione fondo comune non va confusa con il concetto tecnico di “comunione”. Il fondo comune è una dotazione patrimoniale appartenente all’associazione e “non ai suoi componenti e come tale è intangibile e ad opera di essi e dei loro creditori particolari”.

Modalità di costituzione di Associazione Sportiva Dilettantistica Le A.S.D. possono essere costituite : –per atto pubblico, –per scrittura privata con firme autenticate, –per scrittura privata registrata. La forma di atto che viene più utilizzata è quella della scrittura privata registrata.

Modalità di costituzione di associazione sportiva dilettantistica DEVONO REDIGERE UN ATTO COSTITUTIVO; DEVONO REDIGERE UNO STATUTO ED INSERIRVI LE CLAUSOLE STATUTARIE DI CUI AL D.Lgs. 460/97, DELL’ART..90 L. 289/02 E DELLA CIRCOLARE CONI del 04/12/04; EFFETTUARE REGISTRAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO IN DOPPIA COPIA IN BOLLO PRESSO UFFICIO DEL REGISTRO ATTI PRIVATI CON PAGAMENTO DELL’IMPOSTA IN MISURA FISSA; PREVIA APERTURA DEL CODICE FISCALE (ATTIVITÀ NON COMMERCIALE) DA RICHIEDERE ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA PRESSO L’AGENZIA ENTRATE INDICANDO IL CODICE ; APERTURA DELLA PARTITA I.V.A. (SE ESERCITATA ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALE) DA RICHIEDERE ALL'UFFICIO IVA PRESSO L’AGENZIA ENTRATE;

Modalità di costituzione di associazione sportiva dilettantistica DEVONO INOLTRE AFFILIARSI ALMENO: AD UNA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE, O AD UNA DISCIPLINA SPORTIVA ASSOCIATA, O AD UN ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA. DEVONO ISCRIVERSI AL REGISTRO DEL CONI

CONTENUTO ATTO COSTITUTIVO LA DATA DI COSTITUZIONE DELLA A.S.D.; I SOTTOSCRITTORI DEL CONTRATTO (SOCI FONDATORI); LA DENOMINAZIONE SOCIALE; LA SEDE LEGALE; LO SCOPO SOCIALE; IL RINVIO ALLO STATUTO PER QUANTO ATTIENE ALL’OGGETTO E ALLE NORME; LA NOMINA DEI PRIMI ORGANISMI DIRIGENTI.

Requisiti statutari obbligatori previsti dall’art. 90 L. 289/02 LA DENOMINAZIONE (CHE DEVE CONTENERE LAFINALITA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA); L’OGGETTO SOCIALE CON RIFERIMENTO ALL’ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE, COMPRESA L’ATTIVITÀ DIDATTICA; L’ATTRIBUZIONE DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE DELL’ASSOCIAZIONE; L’ASSENZA DI FINI DI LUCRO E LA PREVISIONE CHE I PROVENTI DELLE ATTIVITÀ NON POSSONO, IN NESSUN CASO, ESSERE DIVISI TRA GLI ASSOCIATI, NEANCHE IN FORME INDIRETTE; LE NORME SULL’ORDINAMENTO INTERNO ISPIRATO A PRINCIPI DI DEMOCRAZIA E DI UGUAGLIANZA DEI DIRITTI DI TUTTI GLI ASSOCIATI, CON LA PREVISIONE DELL’ELETTIVITÀ DELLE CARICHE SOCIALI, FATTE SALVE LE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE ASSUMONO LA FORMA DI SOCIETÀ DI CAPITALI O COOPERATIVE PER LE QUALI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE;

Requisiti statutari obbligatori previsti dall’art. 90 L. 289/02 L’OBBLIGO DI REDAZIONE DI RENDICONTI ECONOMICO – FINANZIARI, NONCHÉ LE MODALITÀ DI APPROVAZIONE DEGLI STESSI DA PARTE DEGLI ORGANI STATUTARI; LE MODALITÀ DI SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE; L’OBBLIGO DI DEVOLUZIONE AI FINI SPORTIVI DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI. COMMA 18 BIS E’ FATTO DIVIETO AGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE DI RICOPRIRE LA MEDESIMA CARICA IN ALTRE SOCIETÀ O ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE NELL’AMBITO DELLA MEDESIMA FEDERAZIONE SPORTIVA O DISCIPLINA ASSOCIATA SE RICONOSCIUTA DAL CONI, OVVERO NELL’AMBITO DELLA MEDESIMA DISCIPLINA FACENTE CAPO AD UN ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA.

Requisiti obbligatori previsti dalla Circolare CONI 02/12/2004 Tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI sono tenute ad inserire nei rispettivi statuti il seguente requisito essenziale per il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI – riconoscimento che costituisce il presupposto per usufruire dei benefici fiscali previsti dall’art.90 : “Obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle FSN o dell’EPS cui la società o l’associazione intende affiliarsi”.

Clausole statutarie obbligatorie previste D.lgs 460/97 disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’art secondo comma del C.C., sovranità dell’Assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Agevolazioni fiscali Per le associazioni sportive dilettantistiche non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamenti di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo e statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati;

Agevolazioni fiscali Nel caso di esercizio da parte dell’Associazione di attività commerciali oltre a quelle non commerciali, possibilità di fruire di regimi fiscali agevolati, come quello previsto dalla L.398/91; Applicazione dei benefici previsti dalla L.133/99 e successive modificazioni circa i compensi, i premi, i rimborsi forfetari di spesa, le indennità di trasferta.

Costituzione di una società sportiva di capitali L’articolo 90 della Legge 289 del 27/12/2002 prevede l’introduzione di forme societarie per lo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica: la società per azioni; la società in accomandita per azioni; la società a responsabilità limitata; società cooperative.

Principi cui uniformarsi -Assenza dello scopo di lucro: questo principio è obbligatorio per tutti gli enti sportivi riconosciuti dal CONI. -Rispetto del principio di democraticità: questo principio può essere applicato solo dalle società cooperative, in quanto nelle società per azioni o a responsabilità limitata i poteri dei soci sono proporzionali alle azioni o alle quote sottoscritte e tale principio risulta di difficile applicazione. -Organizzazione, avvio, aggiornamento e perfezionamento di attività sportive dilettantistiche, nonché attività didattica: questo deve essere l’oggetto principale indicato nello statuto di una società sportiva dilettantistica.

- Divieto per gli amministratori di una società sportiva dilettantistica di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche: tale divieto fa riferimento non solo all’amministrare un’altra società o associazione sportiva dilettantistica, ma anche nel possedere quote o azioni di un’altra società sportiva dilettantistica. -Devoluzione ai fini sportivi del patrimonio sociale in caso di suo scioglimento. -Obbligo di conformarsi alle disposizioni del CONI e ai regolamenti emanati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva cui la società intende affiliarsi.