La valutazione degli alunni Sergio Cicatelli Corso di legislazione scolastica / 10.

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La valutazione degli alunni Sergio Cicatelli Corso di legislazione scolastica / 10

Sergio Cicatelli2 Cosa si può valutare  Valutazione dell’apprendimento  Valutazione dell’insegnamento  Valutazione della scuola  Valutazione del sistema  Ci fermeremo solo sulla valutazione dell’apprendimento.

Sergio Cicatelli3 La valutazione scolastica  La valutazione degli apprendimenti è un’operazione complessa generalmente posta al termine di un percorso scolastico e frutto di una decisione collegiale (scrutinio o esame).  La valutazione formale ha una rilevanza esterna e deve essere compiuta da un collegio perfetto (non ci si può assentare né astenere).  Ciascun docente conduce quotidianamente delle valutazioni più o meno formalizzate nelle proprie classi. Per distinguerle dalla valutazione formale si può dare loro il nome di verifiche.

Sergio Cicatelli4 Ai tempi di Gentile RD 653/25 (scuole medie), art. 12: «Ogni alunno è fornito, a cura dell'istituto, di una pagella scolastica, nella quale sono registrati i dati di stato civile, la provenienza scolastica, i voti degli scrutini bimestrali, i risultati dello scrutinio finale e degli esami, la classificazione annuale di educazione fisica, i versamenti delle tasse o la relativa deliberazione di esonero, e gli eventuali provvedimenti disciplinari. La pagella è consegnata all'alunno alla fine di ogni bimestre per la controfirma del padre, o di chi ne fa le veci, e gli è definitivamente rilasciata all'inizio dell'anno scolastico successivo o al momento del passaggio ad altro istituto o dell'abbandono della scuola».

Sergio Cicatelli5 Ai tempi di Gentile RD 1297/28 (scuola elementare), art. 417: «Le qualifiche del profitto e della condotta sono le seguenti: insufficiente, sufficiente, buono, lodevole. Nella qualifica della condotta si tiene particolare conto dell'osservanza delle regole di igiene e della pulizia della persona. Non si assegna qualifica per l'educazione fisica all'alunno che sia stato esonerato dal relativo insegnamento in base a certificato dell'ufficiale sanitario. È approvato l'alunno che abbia conseguito per la condotta almeno la qualifica di buono e almeno quella di sufficiente in ciascuna delle materie d'insegnamento. L'alunno, qualificato buono in condotta, che abbia riportata la insufficienza di non più di due materie, è ammesso a sostenere in tali materie una prova di esame, durante il periodo delle iscrizioni, all'inizio del nuovo anno scolastico […]. L'alunno, qualificato sufficiente in condotta, non può essere promosso per scrutinio alla classe superiore, ma deve sostenere le prove di esame per tutte le materie nel periodo e con le modalità di cui al comma precedente. L'alunno qualificato insufficiente in condotta ripete la classe».

Sergio Cicatelli6 L’evoluzione della valutazione  Legge 517/77: nella scuola dell’obbligo sono introdotti i giudizi in luogo dei voti e sono aboliti gli esami di riparazione.  Dpr 275/99: valutazione e certificazione di competenze, conoscenze e capacità.  Legge 53/03: valutazione degli apprendimenti e del comportamento.  Legge 169/08: ripristino del voto decimale nel primo ciclo e valutazione del comportamento.  Dpr 122/09: regolamento della valutazione.

Sergio Cicatelli7 Scritto e orale  Le verifiche sono solitamente caratterizzate dalla loro modalità di svolgimento: scritta, orale, pratica.  Con nota 3320/10 sono state autorizzate «forme scritte anche nel caso di insegnamento a sola prova orale».  Con CM 94/11 si autorizzano diverse forme di verifica (scritte, orali, multimediali, test, ecc.).  La CM 89/12 suggerisce di deliberare la valutazione con voto unico per ogni disciplina anche negli scrutini intermedi.

Sergio Cicatelli8 L’equivoco della media  La valutazione finale non deve mai avvenire sulla base della media dei voti.  La promozione dipende dal giudizio di sufficienza in tutte le materie e nel comportamento.  La media si usa solo per il calcolo del voto dell’esame finale del primo ciclo e per il calcolo del credito nell’esame del secondo ciclo (oltre che per eventuali borse di studio).

Sergio Cicatelli9 Debiti e giudizi sospesi  Oltre che nella scuola dell’obbligo (L 517/77), gli esami di riparazione sono stati aboliti anche nella scuola secondaria superiore (L 352/95).  Gli esami erano sostituiti da corsi di recupero e si era promossi con debiti.  Con DM 80/07 si introduce il rinvio del giudizio ad una verifica da compiere entro il 31 agosto.  Nel primo ciclo non c’è sospensione del giudizio ma si comunicano alla famiglia eventuali carenze rilevate in sede di scrutinio finale.

Sergio Cicatelli10 La natura della valutazione  La valutazione è: affidata ai docenti (DLgs 59/04, artt. 8.1 e 11.2; DLgs 226/05, art. 13.1); espressione dell’autonomia professionale dei docenti e dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche (Dpr 122/09, art. 1.2); competenza propria del profilo professionale dei docenti (CCNL , art. 27); individuale e collegiale (Dpr 122/09, art. 1.2); periodica e annuale (DLgs 59/04, art. 8.1 e art. 11.2; DLgs 226/05, art e 3) o periodica e finale (Dpr 122/09, art , art , art.11.1); distinta per ogni alunno (Dpr 122/09, art. 1.2); anche formativa (Dpr 122/09, art. 1.3); relativa agli apprendimenti e al comportamento (L 53/03, art. 3.1; DLgs 59/04, art. 8.1 e 11.2; DLgs 226/05, art. 13.1; Dpr 122/09, artt. 1.3, 2.9, 4.5, 14.3); relativa ai crediti per alternanza nel 2° ciclo (Dpr 122/09, art. 4.4).

Sergio Cicatelli11 Le modalità della valutazione  La valutazione è: trasparente (Dpr 249/98, art. 2.4; Dpr 122/09, art. 1.2 e 5); tempestiva (Dpr 249/98, art. 2.4; Dpr 122/09, art. 1.2); omogenea (Dpr 122/09, art. 1.5); equa (Dpr 122/09, art. 1.5); volta ad attivare l’autovalutazione (Dpr 249/98, art. 2.4); volta a migliorare il rendimento (Dpr 249/98, art. 2.4); espressa con voto numerico decimale (legge 169/08, art. 3; Dpr 122/09, artt. 2, 3, 4, 6, 7, 9); comunicata tempestivamente alle famiglie, anche con l’uso delle moderne tecnologie (Dpr 122/09, art. 1.7); subordinata alla frequenza di 3/4 dell’orario personalizzato annuale (DLgs 59/04, art. 11.1; DLgs 226/05, art. 13.2); sospesa nella secondaria di secondo grado per chi non ha la sufficienza in una o più discipline (Dpr 122/09, art. 4.6).

Sergio Cicatelli12 I criteri della valutazione  I criteri di valutazione: sono individuati dalle singole istituzioni scolastiche nel rispetto della normativa nazionale (Dpr 275/99, art. 4.4); sono discussi con gli studenti, nelle scuole secondarie, secondo le modalità previste dal regolamento di istituto (Dpr 249/98, art. 2.4); fanno parte integrante del piano dell’offerta formativa (Dpr 122/09, art. 1.5).

Sergio Cicatelli13 La certificazione  Legge 425/97, art. 6: certificazione per dare trasparenza alle competenze, conoscenze e capacità acquisite.  Dpr 275/99, art. 4.7: certificazione dei crediti per il passaggio tra diversi sistemi formativi.  Dpr 275/99, art. 10.3: certificare «le competenze, conoscenze e capacità anche professionali acquisite e i crediti formativi documentati».  DM 9/10: certificazione delle competenze al termine dell’obbligo di istruzione.  Legge 169/08, art. 3: uso del voto decimale per la certificazione delle competenze.  DLgs 13/13: sistema nazionale di certificazione delle competenze.

Sergio Cicatelli14 Certificare le competenze  La certificazione è sempre successiva alla valutazione.  La certificazione delle competenze non si sostituisce ma si aggiunge alla valutazione (e certificazione) delle conoscenze.  La certificazione delle competenze non è la media dei voti di profitto.  L’esigenza di certificazione nasce nel mondo del lavoro per favorire la mobilità professionale.  Non c’è ancora chiarezza sulla natura delle competenze da certificare.  Sono certificabili le competenze disciplinari o di base, non le competenze chiave.

Sergio Cicatelli15 Valutare il comportamento  La legge 517/77 elimina la valutazione della condotta nella scuola dell’obbligo, lasciandola solo nella secondaria superiore.  Lo statuto degli studenti (Dpr 249/98) stabilisce che «nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto» e ridusse le sanzioni disciplinari a interventi educativi e di durata limitata.  La legge 53/03 ripristina la valutazione del comportamento e la rende determinante per la promozione.  Il Dpr 235/07 modifica lo statuto degli studenti rendendo più severe le sanzioni disciplinari (ripristinando la sospensione per l’intero anno).

Sergio Cicatelli16 Valutare il comportamento  Le finalità del voto di comportamento sono (DM 5/09): accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica; diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri; dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10.  Il DM 5/09 è stato sostituito dal Dpr 122/09.

Sergio Cicatelli17 Il “cinque” in comportamento  A norma del Dpr 122/09, art. 7, si può assegnare un voto inferiore al sei in comportamento solo ad una delle seguenti condizioni: deve essere stata prima inflitta una qualsiasi sanzione disciplinare in seguito all’accertata responsabilità per reati contro la dignità della persona; deve essere in pericolo l’incolumità delle persone; ci si deve trovare di fronte a casi di recidiva, di violenza grave o tale da ingenerare allarme sociale; devono essere stati violati i doveri relativi agli obblighi di frequenza e agli impegni di studio; devono essere stati violati i doveri di rispetto verso il personale scolastico ed i propri compagni; deve essere venuto meno il corretto uso delle attrezzature scolastiche; devono essere stati arrecati danni al patrimonio della scuola.