Beni culturali e del paesaggio: legislazione nazionale e comunitaria

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Transcript della presentazione:

Beni culturali e del paesaggio: legislazione nazionale e comunitaria Relatore: Prof.ssa Ida Nicotra

Stati preunitari Sin dall’allora vi è la presa di coscienza dell'esistenza di un patrimonio artistico e della necessità della sua conservazione. Si evita l'esportazione delle cose d' antichità fuori dai confini dello Stato

Unificazione Italia Lo Stato prevedere con la L. n. 2359 del 1865 la possibilità di espropriazione dei monumenti in rovina, per mancata conservazione attuata dai proprietari

Prima legislazione in Italia A livello centrale: Direzione generale degli scavi e dei monumenti A livello periferico: Prefetto, membro della Regia Commissione conservatrice dei monumenti e delle opere d’arte. Compiti di vigilanza su conservazione monumenti al fine di impedire deterioramento.

Prima legislazione in Italia 1916 – Direzione Generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione delle cultura; L. n. 805 del 1902 – carenze notevoli impone una revisione del contenuto L. n. 364 del 1909 su antichità e belle arti .. notevoli miglioramenti! Regolamento di esecuzione adottato con R. D. n. 363 del 1913,mantenuto ancora in vigore per le norme applicabili, dall’art. 130 del D. Lgs. N. 42/2004 (Cod. Beni Culturali) sino all’emanazione dei regolamenti e dei decreti ivi previsti.

Disciplina legislativa del 1939 2 leggi che hanno rappresentato per più di 60 anni il testo fondamentale della materia! L. 1° giugno, n. 1089 L. 29 giugno, n. 1497

Disciplina legislativa del 1939 A) L. 1° giugno, n. 1089 “tutela delle cose di interesse artistico e storico ” estendendo disciplina «... alle cose mobili ed immobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico...»

Disciplina legislativa del 1939 Le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; Le cose di interesse numismatico; i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e pregio. Comprese nell'applicazione della legge anche le ville, i parchi e i giardini di interesse storico o artistico. Tuttavia carattere norma non esaustivo ... ampi spazi agli interpreti

Disciplina legislativa del 1939 B) L. 29 giugno, n. 1497 «protezione delle bellezze e naturali», caratterizzata dalla previsione di quattro tipologie di bellezze naturali ­suddivise in bellezze di insieme e bellezze individue

Disciplina legislativa del 1939 bellezze di insieme: 1) le cose immobili che hanno cospicuo interesse naturale o di singolarità geologica; 2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose di interesse artistico e storico, si distinguono per la loro non comune bellezza

Disciplina legislativa del 1939 bellezze individue 1) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; 2) le bellezze panoramiche considerare come quadri naturali, belvedere

Disciplina legislativa del 1939 Infine, completa quadro normativo la L. 29 giugno 1939, n. 2006 disciplina del nuovo ordinamento degli Archivi del Regno d'Italia, che prevedeva la creazione di Archivi di Stato in ogni capoluogo di Provincia.

Evoluzione legislativa Art. 9 della Cost. «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione».

Evoluzione legislativa Stato italiano  Stato di cultura Tra i compiti essenziali: «promozione dello sviluppo e della elevazione culturale della collettività, nel cui quadro si inserisce come componente primaria la tutela del patrimonio storico e artistico e del paesaggio».

Evoluzione legislativa Il legislatore ordinario trascura per quasi un ventennio la situazione drammatica del Paese con riferimento al patrimonio culturale, e privilegia gli aspetti legati alla ricostruzione postbellica ed al successivo periodo di impulso economico

Evoluzione legislativa Anni '60  presa coscienza  importanza della protezione del patrimonio culturale ed ambientale. La L. 26 aprile 1964, n. 310, istituisce la Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione delle cose di interesse storico, archeologico, artistico e del paesaggio (c.d. Commissione Franceschini)

Evoluzione legislativa Successivamente … Commissione Papaldo - 1968 - formula un vero e proprio progetto di legge per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, con le indicazioni fornite dalla Commissione Franceschini.

Serie di interventi normativi successivi L. 6 agosto 1967, n. 765 - propone integrale revisione della legislazione urbanistica del 1942 1972 alle neocostituite Regioni le prime attribuzioni in materia di tutela di beni culturali  contenzioso tra Stato e Regioni risolto temporaneamente con il D.P.R. n. 616/1977 (rinvia all'art. 48 la soluzione ad una nuova legge di tutela da emanare entro il 31 dicembre del 1979).

Serie di interventi normativi successivi D.P.R. del 3 dicembre 1975, n. 805, con cui si organizza il Min. per i Beni Culturali ed Ambientali,  tutela patrimonio storico-artistico e ambientale. L. 2 agosto 1982, n. 512, esenzioni e agevolazioni tributarie per beni di rilevante interesse culturale dei privati L. 8 agosto 1985, n. 431 (c.d. Legge Galasso), tutela per legge estesi ambiti territoriali, imponendo al contempo l'adozione dei Piani territoriali paesistici da parte delle Regioni, con eventuale potere sostitutivo dello Stato.

Serie di interventi normativi successivi Legge 8 ottobre 1997, n. 352, delega il Governo ad emanare un decreto legislativo recante un testo unico in cui far confluire tutte le disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali.

Serie di interventi normativi successivi II 20 ottobre 1999 venne approvato dal Consiglio dei Ministri il testo di cui al D. Lgs. n. 490/1999, meglio noto come Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a nonna dell 'art. l della L. 8 ottobre 1997, n. 352.

Serie di interventi normativi successivi L’anno precedente il Testo Unico, il D.Lgs n. 112/1998 con l’art. 148 fornisce la prima chiara definizione di bene culturale nel nostro ordinamento giuridico, cioè i beni che compongono il patrimonio storico artistico monumentale demo-etno-antropologico, e quelli che costituiscono una testimonianza avente valore di civiltà, così individuati in base alla legge

… dal 2000 al 2004 D.P.R. 7 settembre 2000, n. 283, regolamento in cui viene stabilita l'assoluta inalienabilità di beni immobili del demanio storico e artistico (monumenti nazionali, i beni archeolo­gici, i beni di interesse storico-identitario ); L. cost. n. 3 del 2001  riassetto delle attribuzioni di competenze tra Stato e Regioni, anche in materia di beni cultuali. Corte cost., sent. n. 26/2004: allo Stato in via esclusiva la funzione di tutela dei beni culturali, mentre per quanto riguarda la valorizzazione dei beni, la relativa competenza viene attribuita a Stato o Regione, a seconda della titolarità e del rilievo dei beni stessi.

… dal 2000 al 2004 Dopo riforma costituzionale  L. 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del CdM, nonché di enti pubblici. Successivamente diversi provvedimenti: D.Lgs. n. 3/2004 (riorganizzazione del Min. per i Beni e le attività culturali) D.Lgs. n. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio D.P.R. n. 173/2004, recante regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali

… dal 2005 al 2007 L. 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione) L. 31 marzo 2005, n. 43 (recante Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione) L. 25 giugno 2005, n. 109 (recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti)

Il Patrimonio Culturale

Il Codice dei beni culturali e paesaggistici Patrimonio Culturale Il Codice dei beni culturali e paesaggistici entrato in vigore il 10 maggio 2004, a conclusione di un iter legislativo iniziato nel 2002 e proseguito per quasi due anni adottato in attuazione della legge n. 137/2002, che all'art. 10 delegava il Governo ad emanare, entro 18 mesi dalla sua data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi

Patrimonio Culturale Obiettivo: Riassetto e Codificazione delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali (comma I, lett. a).

Patrimonio Culturale Principi ed i criteri direttivi: a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione; … i primi articoli delle disposizioni generali tentano di delineare l'ambito delle competenze statali e regionali nella materia della tutela e della valorizzazione

Patrimonio Culturale b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali; …alcune disposizioni del Codice operano dei rinvii espressi alla Convenzione dell'UNIDROIT (art. 87) e alla Convenzione dell'UNESCO del2 novembre 2001 (art. 94). Nel primo caso si tratta di beni culturali rubati o illecitamente esportati, nel secondo della protezione del patrimonio culturale subacqueo.

Patrimonio Culturale ... l’art. 103, co. 4 del Codice, prevede che non vengano poste in essere discriminazioni ingiustificate nei confronti di cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea con riferimento ad eventuali agevolazioni per l'accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura, adeguandosi in ciò alle prescrizioni della Corte di Giustizia!

Patrimonio Culturale … Corte di Giustizia della Comunità Europea del 16 gennaio 2003 condanna la Repubblica Italiana in quanto la normativa statale non può riservare agevolazioni tariffarie discriminatorie per l'ingresso ai musei, monumenti, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali pubblici, concesse da enti locali o decentrati dello Stato, violando gli obblighi di cui agli artt. 12 CE e 49 CE!

Patrimonio Culturale Successivamente D. M.n. 239/2006 precisa ipotesi libero ingresso e l'ingresso gratuito negli istituti e nei luoghi di cultura. Tra i beneficiari delle agevolazioni anche i cittadini dell'Unione europea che non abbiano compiuto il diciottesimo o che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età(art. 1)

Patrimonio Culturale Ancora, principi e criteri direttivi: c) miglioramento dell' efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali, anche allo scopo di conseguire l' ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate; d) aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei culturali e ambientali, anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di Regioni, enti locali, soggetti pubblici e privati e) … …

Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Culturale Nella Prima Parte del Codice nuove definizioni dei concetti di Tutela e di Valorizzazione per l' adeguamento alla riforma del titolo V della Costituzione Viene adottata anche la nozione di Patrimonio culturale, che modifica in parte la precedente definizione di patrimonio storico-artistico,

Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Culturale Art.1 del Codice - Il richiamo principale all'art. 9 della Cost., alla cui attuazione è chiamata la Repubblica, che tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 Cost. - La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale preservano la memoria della comunità nazionale e promuovono lo sviluppo della cultura

Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Culturale - Stato e gli altri enti pubblici territoriali assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizio­ne e la valorizzazione. - altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, il compito di assicurare la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale. Anche i privati vengano chiamati a garantire la conservazione del patrimonio culturale, confermando la funzione sociale dei beni culturali e prevedendo un limite di carattere generale all'esercizio del diritto di proprietà

Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Culturale Novità: 1) distinzione tra nozioni di tutela e valorizzazione  puntuale definizione nei successivi articoli 3 (Tutela del patrimonio culturale) e 6 (Valorizzazione del patrimonio culturale). 2) Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici

Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Culturale Beni culturali sono le cose immobili individuate agli articoli 10 (Beni culturali) e 11 (Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela) che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico… ma anche altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Culturale Beni paesaggistici (scompare il termine ‘ambientale’) sono tali gli immobili e le aree indicati all'art. 134 (Beni paesaggistici) costituenti espressione dei valori storici. culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio… ma anche gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Culturale Beni paesaggistici Il legislatore si rifà a quanto statuito dalla Convenzione Europea del paesaggio, riferendosi alla relazione che esiste tra individui e territorio in un dato momento storico e che risulta dall'azione di fattori naturali e culturali o dalla loro combinazione.

Tutela del Patrimonio Culturale Per la 1’ volta il legislatore procede alla tipizzazione del concetto di tutela (art. 3, Codice): - La tutela consiste nell' esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di una adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale e a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.

Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Culturale - l'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti il patrimonio culturale

Tutela del Patrimonio Culturale Un aspetto significativo della tipizzazione della tutela, cioè della esclusiva previsione normativa del suo contenuto, consiste nel poter escludere dal suo novero attività che in precedenza vi potevano essere ricondotte. (ad es. quella della conservazione)

Tutela del Patrimonio Culturale Un ulteriore elemento offerto dall'art. 3 è il richiamo ai fini di pubblica fruizione, elemento adatto a ricondurre ad unità la frattura effettuata tra tutela (competenza esclusiva dello Stato) e valorizzazione (materia di legislazione concorrente) con la riforma del Titolo V della Cost. che ha attribuito tali competenze a soggetti istituzionali diversi.

Tutela del Patrimonio Culturale II meccanismo adottato distingue concettualmente la fruizione (attività di servizio destinata all’ordinaria fruizione del patrimonio culturale) dalla valorizzazione (tensione al miglioramento nell’attuazione al servizio di fruizione) per affermare che la fruizione è da ritenersi ascrivibile in misure percentuali di volta in volta variabili, tanto alla funzione di tutela, quanto alla funzione di valorizzazione.

Le Funzioni dello Stato Lo Stato ha la esclusiva titolarità della tutela del patrimonio culturale Mutato assetto istituzionale  logiche del c.d. federalismo amministrativo nozione introdotta nel nostro ordinamento con la normativa Bassanini Nuova ripartizione di competenze tra Stato e Regioni, sulla base della distinzione tra tutela e valorizzazione, già introdotta nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 112 del 1998

Le Funzioni dello Stato La riforma del Titolo V della Parte II della Cost. ha suddiviso la materia dei beni culturali in due submaterie - tutela e valorizzazione - appartenenti l'una alla legislazione esclusiva dello Stato e l'altra alla legislazione concorrente Tale distinzione è apparsa quasi subito artificiosa, confusa nella sua individuazione e di difficile applicazione

Le Funzioni dello Stato Art. 4 che art. 5 del Codice  riparto delle funzioni amministrative tra Stato e Regioni in materia di tutela del patrimonio culturale Secondo art. 18 della Cost., le funzioni amministrative dovevano essere conferite alla istituzione più prossima ai cittadini secondo il principio di sussidiarietà, e nel rispetto dei principi di adeguatezza e differenziazione. Critiche all’art. 4 del Codice: sembra contraddire, almeno in parte, questa indicazione, riproducendo la distribuzione delle funzioni amministrative tra Stato e Regioni sulla base di quella operata per quelle legislative.

Le Funzioni delle Regioni e degli altri enti pubblici territoriali Art. 5 del Codice: - cooperazione delle Regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale - anche in questo caso, la cooperazione non da attuarsi tra Regioni -e gli altri enti pubblici richiamati dalla norma - e Stato, ma con il Ministero per i beni e le attività culturali.

Le Funzioni delle Regioni e degli altri enti pubblici territoriali Inoltre: -le funzioni di tutela previste dal co. 2 sono quelle che hanno ad oggetto «manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie. nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato» - le Regioni possono ottenere, in virtù di specifici accordi o intese con lo Stato, e previo parere della Conferenza Stato-Regioni, l'esercizio delle funzioni di tutela su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivi, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato

Le Funzioni delle Regioni e degli altri enti pubblici territoriali L’ultimo comma riserva allo Stato consistenti prerogative rispetto alle funzioni che siano state attribuite alle Regioni: al Ministero è riconosciuta la titolarità di un potere di indirizzo, vigilanza ed intervento sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza

Valorizzazione del Patrimonio Culturale La nozione di valorizzazione accolta dal Codice non si discosta di molto da quella del D.Lgs. n. 112/1998 - art. 148, letto e). Essa consiste: - nella promozione della conoscenza del bene culturale e nell'assicurazione della sua utilizzazione e fruizione pubblica - inoltre, nel concetto di valorizzazione devono essere comprese anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale (art. 6, co. L del Codice).

Valorizzazione del Patrimonio Culturale promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione quali attività dirette a migliorare le condizioni di fruibilità o di utilizzazione del bene; diversamente si rischierebbe di rientrare nell'ambito della tutela rigorosamente distinta dalla valorizzazione all'interno delle disposizioni del Codice

Valorizzazione del Patrimonio Culturale Il legislatore è intervenuto nel 2006 sull'art. 6 del Codice apportando integrazioni, in forza del D.Lgs. 156 e del D.Lgs. 157. Il primo decreto conclude la parte prima del comma 1, individuando nella promozione dello sviluppo culturale uno degli elementi finalistici che caratterizzano l'attività e le funzioni della valorizzazione, in ciò evocando il co. 1 dell' art. 9 della Cost.

Valorizzazione del Patrimonio Culturale Il secondo, ha moderato l'asimmetria esistente in riferimento ai beni oggetto di valorizzazione. Infatti, nel Codice la valorizzazione è riferita all'intero patrimonio culturale, mentre nell'art. 6 i principi fondamentali sono rivolti solo ai beni culturali e non anche a quelli paesaggistici. Il D. Lgs. 157/2006 aggiunge all’art. 6 del Codice: «...In riferimento ai beni paesaggistici la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e del/e aree sottoposte a tutela compromessi o degradati, ovvero la rea­lizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati...».

Valorizzazione del Patrimonio Culturale Nell'art. 7, dedicato alle funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, il legislatore delegato si limita a ripetere il contenuto del comma 3 dell' art. l 17 Cost. che assoggetta alla potestà legislativa delle Regioni la valorizzazione dei beni culturali, salvo per la determinazione dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato. Tali principi vengono fissati dal Codice dall'art. 111 all'art. 121.

Valorizzazione del Patrimonio Culturale Il successivo art. 8 ribadisce, facendole salve, le potestà attribuite in materia alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispetti vi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Valorizzazione del Patrimonio Culturale Infine, l'art. 9 individua i principi in materia di rapporti con gli enti ecclesiastici in quei casi in cui vi sia in uno stesso bene la sussistenza dei valori culturali oltre che quelli di culto. Rinvio ad un modello basato sulle intese fra Stato e confessioni religiose tenendo in conto, nell' esercizio delle funzioni di tutela, delle esigenze di culto rappresentate dalle Autorità religiose interessate.

Valorizzazione del Patrimonio Culturale Per i beni appartenenti agli enti ecclesiastici - che rientrano nell'ambito della categoria dei privati che possono avere la disponibilità di beni culturali - la disposizione in esame

I Beni culturali

Beni Culturali Significativo il criterio discriminatorio tra «beni» e «cose» all'interno del Codice, individuando per i primi soltanto quelle cose per le quali sia stata accertata positivamente la sussistenza dell'interesse, mentre per «cosa» si deve intendere l'oggetto nella sua materialità in considerazione della possibile sussistenza dell'interesse culturale.

Beni Culturali La Res Culturale può essere dunque intesa come quella cosa che ha la possibilità di vedere riconosciuto il suo carattere di interesse culturale.

Beni Culturali Dagli artt. 10 al 17 tre aree di res culturali: 1) (Beni Culturali): si tratta delle cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali o a enti ed istituti pubblici o a persone giuridiche private senza fine di lucro che presentano interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico. Cose mobili:manufatti artistici, opere d'arte, ad es. tecniche di lavorazioni-metallo, dipinti su tela, beni storico-artistici, come i libri e manoscritti, gli strumenti musicali o i materiali fotografici.

Beni Culturali 2) beni che appartengono a soggetti pubblici (Stato, Regioni, altri enti pubblici territoriali, ogni altro ente ed istituto pubblico) per i quali l'interesse culturale è ritenuto sussistere, come nel caso di raccolte di musei, pinacoteche, gallerie. archivi e raccolte librarie (art. 10, co. 2) 3) tutti quei beni di appartenenza privata per i quali è prevista la procedura di cui agli artt. 13 e ss. per l'accertamento della sussistenza dell'interesse.

Beni Culturali Differenze con il T.U.: A differenza dell’unico elenco del previgente D. Lgs. n. 490 del 1999, queste tre grandi aree dei beni culturali possono essere suddivise in altre due grandi partizioni in base al criterio dell'appartenenza dei beni, sia esso pubblico o privato (art. 10 del Codice);

Beni Culturali 2) Tipologia di interesse che deve sussistere per far rientrare un bene fra quelli culturali: l'art. 2 del D.Lgs. n. 490/999 affermava in via generale che «... sono beni culturali […] le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno­antropologico... »; Nel Codice viene stabilita una diversità di gradazione dello interesse presente nel bene in relazione all' appartenenza del bene stesso.

Beni Culturali In particolare: riguarda i beni indicati al comma l dell' art. 10, di prevalente appartenenza pubblica, la disposizione richiama la semplice presenza di interesse Il comma 2 elenca beni culturali aventi un interesse senza individuare una particolare gradazione (raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle Regioni)

Beni Culturali Comma 3, lett. a), per i soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1, richiede che le cose di loro appartenenza presentino interesse particolarmente importante per essere beni culturali anche la lett. b), appartenenti a privati, richiede la presenza dell'interesse particolarmente importante per archivi e singoli documenti Altri esempi sono quelli che riguardano i siti minerari di interesse storico od etno-antropologico (lett. h), le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico (lett. i), .. .. ..

Beni Culturali Il procedimento di verifica dell’interesse culturale è una novità normativa introdotta dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Per i beni appartenenti agli enti pubblici ed alle persone giuridiche private l’interesse culturale non è più oggetto di presunzione per effetto di legge ma deve essere verificato caso per caso, al pari di un bene di proprietà privata. 
In mancanza dell’espletamento della procedura di verifica dell’interesse culturale i beni rimangono comunque sottoposti alle disposizione del Codice.

Verifica e dichiarazione dell'interesse culturale Enunciata, agli artt. 10 e 11, la definizione di "bene culturale", il "Codice" illustra all'art. 12 la procedura per la verifica dell'interesse culturale del bene.

Verifica e dichiarazione dell'interesse culturale La dichiarazione di interesse artistico, storico o etnoantropologico delle cose mobili o immobili appartenenti alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali e ad ogni altro ente e istituto pubblico, oppure a persone giuridiche private, che siano opere di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquant'anni, è effettuata d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono.

Verifica e dichiarazione dell'interesse culturale In questo secondo caso la richiesta, corredata dai relativi dati conoscitivi, deve essere inviata all'attenzione della Soprintendenza. L'istruttoria tecnico-amministrativa su entrambe le tipologie di beni (posseduti, cioè da enti pubblici o da privati) viene avviata dai funzionari competenti per territorio (dove il bene è situato) sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero al fine di assicurare uniformità di valutazione

Verifica e dichiarazione dell'interesse culturale Entro questo quadro di uniformità essi dovranno avviare un'indagine conoscitiva sul bene che preveda sopralluoghi e studio dei reperti documentari al fine di ricostruire con la massima precisione analitica le sue vicende storico-artistiche.

Verifica e dichiarazione dell'interesse culturale Dunque… attività riguardante due distinte procedure, una, la verifica, che concerne esclusivamente i beni di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli altri enti territoriali, nonché di ogni altro ente pubblico ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, l'altra, la dichiarazione dell'interesse culturale, può riguardare beni appartenenti sia a soggetti pubblici che privati.

Verifica e dichiarazione dell'interesse culturale Art. 14, La Soprintendenza avvia il procedimento per il riconoscimento dell'interesse culturale - anche su motivata richiesta della Regione e di ogni altro ente territoriale interessato o su richiesta del proprietario - dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore del bene tramite raccomandata A/R.

Verifica e dichiarazione dell'interesse culturale In tale comunicazione sono descritti gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a 30 giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune o alla città metropolitana in cui questi si trovano.

Verifica e dichiarazione dell'interesse culturale Al termine dell'indagine, il soprintendente trasmette le pratiche dell'intera istruttoria al Ministero cui è tenuta, in caso di giudizio positivo, adottare un decreto di dichiarazione di interesse culturale.

Notifica dichiarazione ed eventuale ricorso Gli artt. 15-16 stabiliscono rispettivamente le modalità di notifica della dichiarazione (a mezzo posta o messo comunale) e quelle finalizzate a opporre ricorso, da parte del possessore del bene, contro un parere che abbia eventualmente negato l'opportunità della dichiarazione stessa. Tale ricorso, in via amministrativa, è ammesso per motivi di legittimità e di merito e va trasmesso al Ministero entro 30 giorni dalla notifica della dichiarazione.

I Beni paesaggistici

Beni paesaggistici La Parte Terza del Codice è dedicata in toto ai beni paesaggistici ed al paesaggio. Come già visto, art. 2 Codice: «per beni paesaggistici si intendono gli immobili e le aree indicate all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge». Così come per Paesaggio si intendono parti di territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni (art. 131, co. 1).

Beni paesaggistici Diverse novità della disciplina del paesaggio diretta a fondere due provvedimenti normativi, due visioni contrastanti sul paesaggio: - la legge n. 1497/1939 - dedicata alle bellezze naturali, individue e d'insieme - la legge n. 431/1985 - detta legge Galasso ­ dedicata a tutte le problematiche del paesaggio

Beni paesaggistici Mentre la legge n. 1497/1939 tutelava le c.d. bellezze naturali, trascurando in ogni caso una definizione di carattere generale e privilegiando in modo evidente l'aspetto estetico dei beni rispetto ad eventuali valutazioni storico-artistiche; La legge Galasso al contrario abbandonava l'idea della tutela giuridica per specifici beni culturali e bellezze naturali, ed imponeva delle forti limitazioni alla proprietà sulla base di determinate condizioni ambientali, considerate, in quanto tali, meritevoli di tutela.

Beni paesaggistici La giustapposizione delle due visioni  confusioni terminologiche ed incertezze di contenuto della «scatola» paesaggio. Secondo alcune voci di dottrina, tale confusione, ad es., si evince dall’art. 117 Cost. che attribuisce alla potestà esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (co. 2); mentre alla potestà legislativa concorrente la valorizzazione dei beni culturali e ambientali (co.3).

Beni paesaggistici A questa confusione terminologica, il legislatore ha cercato di porre rimedio nel D.Lgs. n. 42/2004 individuando le nozioni di paesaggio e di beni paesaggistici. In particolare, nel T.U. del 1999 il legislatore affronta la disciplina dei beni paesaggistici ed ambientali, individuando solo questi ultimi all'art. 8, mentre il D.Lgs. n. 42/2004 utilizza un termine che è comprensivo di entrambi gli aspetti in linea con il dettato costituzionale dell'art. 9, che contempla espressamente solo la tutela del paesaggio.

Beni paesaggistici Questa differenza tra Codice e Testo Unico è il frutto della commistione tra i due concetti - ambiente e paesaggio - che si è avuta a lungo nel passato e non sembra più proponibile dopo la chiara affermazione del valore ambientale, autonomamente inteso, e manifestato anche con proposte di modifica dell'art. 9 della Costituzione in linea con l'adozione di tale scelta.

Beni paesaggistici Come già visto, il Codice cerca di porre fine alle confusioni terminologiche individuando in maniera chiara i beni paesaggistici. Il Codice, all'art. 134, individua i beni paesaggistici operando una tripartizione tra: - gli immobili e le aree indicate all'articolo 136, .. le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; - le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del Codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

Beni paesaggistici le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze (casi già previsti dalla L. n. 1497/1939 all'art. l) le aree indicate all'art. 142, e cioè i beni tutelati per legge, in ragione del loro interesse paesaggistico: i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

Beni paesaggistici le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; - i vulcani; le zone di interesse archeologico (casi già previsti dalla L. 431/1985):

Paesaggio Le innovazioni più rilevanti sono frutto di una lettura attenta delle norme contenute nella Convenzione europea del paesaggio firmata dai singoli Stati il 20 ottobre 2000 a Firenze e ratificata con L. 9 gennaio 2006, n. 14.

Paesaggio Convenzione europea del paesaggio Obiettivi obbligare i pubblici poteri ad attuare, a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, delle politiche e dei provvedimenti atti a salvaguardare, gestire e pianificare i paesaggi d'Europa, al fine di conservarne e migliorarne la qualità e far sì che le popolazioni, le istituzioni e gli enti territoriali ne riconoscano il valore e l'interesse e partecipino alle decisioni pubbliche in merito.

Paesaggio Nuova concezione della dimensione paesaggistica del territorio degli Stati:  principio della unicità del paesaggio, la cui tutela dovrà essere esercitata non più su singole porzioni del territorio, ma complessivamente, in un'ottica totalizzante.

Paesaggio Alcune definizioni offerte dalla Convenzione sono state mutuate anche dal D.Lgs. n. 42/2004. Ad es., è chiaro che sussiste un debito del legislatore statale nei confronti di individuazioni effettuate a livello di Convenzione, che definisce il paesaggio come «...una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni...» e ne afferma la centralità della tutela come componente irrinunciabile delle strategie di gestione del territorio

Paesaggio L'art. 131 (Salvaguardia dei valori del paesaggio) definisce il paesaggio con evidenti riferimenti alla definizione offerta dalla Convenzione appena richiamata evidenti: «ai fini del presente Codice per paesaggio si intendono parti di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni».

Paesaggio Dunque, il paesaggio e i beni paesaggistici nell’impianto del Codice appaiono del tutto coerenti ed omogenei fra di loro. Infatti, i beni paesaggistici, visti come immobili ed aree individui, sono riferiti al valore che esprimono (storico, culturale, morfologico), mentre il paesaggio esprime i caratteri che definiscono un territorio sulla base della natura e delle relazioni umane.

Paesaggio Infine, dall'art. 132 del Codice, del principio di Cooperazione tra amministrazioni pubbliche nel settore di riferimento La cooperazione tra le amministrazioni pubbliche nel definire gli indirizzi ed i criteri che attengono alle attività fondamentali rivolte al paesaggio, ferma restando la priorità degli obblighi della salvaguardia e della reintegrazione del paesaggio stesso, può concorrere con essi al raggiungimento degli obiettivi di tutela del territorio.

Paesaggio Anche sotto questo profilo, il Codice innova la precedente legislazione, dando riconoscimento normativo al concetto dello Sviluppo Sostenibile e attraverso di esso alla possibilità di assicurare la localizzazione, minimizzare gli impatti ed assicurare la qualità progettuale delle opere e degli interventi che sia necessario realizzare in aree di particolare valore.

Paesaggio Si è visto che il Paesaggio, e la tutela che ne è direttamente connessa, si riferisce al territorio, naturalisticamente inteso, e riguarda una serie di valori che appartengono alla sfera della cultura. L'ambiente, invece, e la tutela ad esso collegata, riguarda la conservazione ed il mantenimento delle matrici ambientali, e cioè terra, acqua e aria, ponendo, ad esempio, rimedio ad un fatto come l'inquinamento.