Seconda Università degli Studi di Napoli Facoltà di Lettere e Filosofia Corso di Diritto Amministrativo dei Beni Culturali AA.AA. 2012/2013 Avv. Prof.

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Seconda Università degli Studi di Napoli Facoltà di Lettere e Filosofia Corso di Diritto Amministrativo dei Beni Culturali AA.AA. 2012/2013 Avv. Prof. Gianmarco Carozza “libera circolazione dei beni culturali in Italia ed all'estero”

Circolazione delle opere Per quanto concerne le norme che presiedono al controllo della circolazione internazionale delle opere il Codice dei Beni Culturali stabilisce quali sono i beni sottratti in via generale al definitivo trasferimento all'estero, si tratta di tutti i beni vincolati, cioè soggetti a tutela per effetto di un formale provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale "particolarmente importante", se di proprietà privata; o a seguito di "verifica", ad esito positivo dell'interesse culturale,se di appartenenza pubblica. A titolo cautelare ed in via provvisoria, è inoltre stabilito il divieto di uscita definitiva dal territorio nazionale anche dei beni di appartenenza pubblica o di enti privati senza finalità di lucro, che siano opera di autore non più vivente o la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, prima che sia intervenuta la verifica di cui sopra. È soggetta, invece, ad autorizzazione ministeriale preventiva l'uscita definitiva delle cose di proprietà privata che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquant'anni, nelle quali sia presumibile l'esistenza di un interesse culturale la cui effettività non sia stata però ancora verificata; nonché l'uscita definitiva di alcuni beni elencati nell'art. 11, quali le fotografie e gli esemplari delle opere cinematografiche ecc..

È libera l'uscita definitiva dal territorio nazionale delle opere artistiche e degli oggetti d'arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni. È a carico dell'interessato fornire al competente ufficio di esportazione la prova della sussistenza di tali presupposti (cart. 65, comma 4). Di tutti i beni culturali sottratti o meno all'uscita definitiva, può essere richiesta l'uscita temporanea, per gli scopi tassativamente stabiliti dalla normativa vigente in materia. Per tale forma di uscita, il codice introduce l'obbligo di munirsi dell'attestato di circolazione temporanea. L'assenso all'uscita temporanea non è da ostacolo all'adozione dei provvedimenti di tutela di cui si ravvisi l'opportunità, quali la dichiarazione di interesse particolarmente importante.

L'ufficio preposto al controllo e al rilascio di autorizzazioni di esportazione/importazione per beni culturali è l'Ufficio Esportazione, che rilascia, a domanda, le seguenti certificazioni: -Autorizzazione all'uscita definitiva (art. 65, comma 4) Chi intende esportare opere d'arte contemporanea (opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni) dovrà attenersi al dispositivo previsto al comma 4 del D. Lgs 42/2004 dove è stabilito: Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d). del D.Lgs 42/2004 L'interessato ha tuttavia l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione che le cose da trasferire all'estero sono opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. - Licenza di esportazione o spedizione temporanea (artt e 71) Viene richiesta per l'uscita di beni culturali, che non rientrano nel regolamento CEE 3911/92, di cui all'allegato A del D.Lgs 42/04, e per opere soggette a divieto di esportazione destinate a manifestazioni culturali, mostre ed esposizioni, previa autorizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Attestato di libera circolazione (art. 68) Viene richiesto per l'esportazione /spedizione definitiva di beni culturali di proprietà privata che non siano stati dichiarati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di interesse particolarmente importante o di eccezionale interesse, ha validità trentasei mesi dalla data di emissione; tale autorizzazione può essere negata, con motivato giudizio, dall'Ufficio Esportazione. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell'articolo 14. A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato gli elementi di cui all'articolo 14, comma 2, e le cose o i beni sono sottoposti alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo. Certificato di importazione/spedizione temporanea (art. 72) I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione attestano l'ingresso di un bene culturale sul territorio nazionale, sono rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti o importati. Tali certificati hanno validità quinquennale e possono essere prorogati su richiesta dell'interessato. Con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni, modalità e procedure per il rilascio e la proroga dei certificati, con particolare riguardo all'accertamento della provenienza della cosa o del bene spediti o importati.

Licenza di Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea (art. 74) Viene richiesta per le esportazioni definitive/temporanee di tutti i beni culturali che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CEE 3911/92 di cui all'allegato A del D.Lgs 42/04. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento CEE è rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione, ovvero non oltre trenta mesi dal rilascio di quest'ultimo da parte del medesimo ufficio. La licenza è valida sei mesi.