Esami a conclusione dei percorsi di I e FP: l’Accordo tra Regioni e P.A.
Premessa Il 3 luglio 2013 con nota prot. 987/AOODGPS il MIUR ha ricordato alle Regioni e PA che così come previsto al capo II, punto 3 delle Linee guida per gli organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali e i percorsi di IeFP, siglate in Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010, «Gli esami conclusivi dei percorsi di cui alle tipologie A e B per il conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale si svolgono sulla base della specifica disciplina di ciascuna Regione nel rispetto dei LEP di cui all’art. 17, con particolare riferimento al comma 2, e all’art. 20 del Capo III del D. Lgs. N. 226/05»
Premessa Inoltre, considerando che l’a.s. 2013/14, salvo alcune eccezioni, costituirà l’anno di conclusione del primo ciclo dei percorsi attivati in sussidiarietà nell’anno 2011/12, il MIUR ha chiesto al Coordinamento della IX Commissione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e P.A. di definire in tempi brevi modalità condivise di svolgimento degli esami, stante il fatto che alla data di invio della nota citata, al Ministero non risultava che tutte le Regioni avessero disciplinato tali aspetti come previsto dalle richiamate Linee guida.
L’attivazione delle Regioni Il Coordinamento tecnico della IX Commissione si è immediatamente attivato su tale fronte, costituendo un GT incaricato di lavorare sulla questione e conferendo, al contempo, mandato a Tecnostruttura delle Regioni di condurre una rilevazione in merito ai provvedimenti adottati da ciascun territorio in materia di esami, per dare evidenza di quanto già realizzato dalle Regioni in adempimento alle previsioni di cui al capo II, punto 3 delle Linee guida sugli organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali e i percorsi di IeFP.
L’attivazione delle Regioni A seguito quindi della richiesta di inoltro dei provvedimenti approvati, Tecnostruttura ha registrato la seguente situazione: Le Regioni e P.A. hanno tutte risposto alla richiesta del Coordinamento; 16 realtà Regionali hanno inoltrato i provvedimenti di riferimento sul proprio territorio; 5 realtà hanno dichiarato di non aver ancora provveduto a normare al riguardo (due di queste hanno però fatto presente di aver già inviato la loro proposta all’USR competente e che erano in attesa di una risposta per l’approvazione definitiva).
L’analisi della rilevazione condotta e il metodo di lavoro adottato Raccolti i provvedimenti, si è trattato di individuare una chiave di lettura che rendesse possibile sia dare prova del soddisfacimento dei LEP previsti dal D.Lgs. 226/05 e sia di evidenziare eventuali ulteriori ambiti comuni derivati dalla lettura incrociata dei provvedimenti regionali, così da poter fissare standard minimi comuni, se possibile, più alti rispetto ai LEP individuati dalla norma nazionale di riferimento.
Sulla base della riflessione che ne è scaturita si è costruito l’Accordo, approvato nella riunione di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e P.A. lo scorso 20 febbraio Ancora una volta si è scelto di adottare un processo di costruzione bottom-up, per valorizzare quanto già realizzato dalle Regioni e P.A.
Accordo fra le Regioni e PA di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di Istruzione e formazione professionale L’accordo tra Regioni e P.A si articola nei seguenti 3 punti: 1. Quadro normativo nazionale, competenze regionali in materia di certificazione e qualità del sistema di IeFP; 2. Elementi minimi comuni di riferimento per gli esami conclusivi dei percorsi di IeFP; 3. Province Autonome di Trento e Bolzano.
LEP individuati dalla norma nazionale Il quadro normativo tenuto a riferimento con riguardo alla definizione di standard minimi comuni è quello indicato dalle richiamate Linee Guida del 16 dicembre 2010, ovvero: «Gli esami conclusivi dei percorsi di cui alle tipologie A e B per il conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale si svolgono sulla base della specifica disciplina di ciascuna Regione nel rispetto dei LEP di cui all’art. 17, con particolare riferimento al comma 2, e all’art. 20 del Capo III del D. Lgs. n. 226/05»
LEP individuati dalla norma nazionale: l’art. 17 comma 2 del D.Lgs.226/05 Quella riportata al comma 2 dell’art. 17 è una previsione di carattere generale che influisce sulla calendarizzazione degli esami conclusivi dei percorsi, in quanto prevede che: « Ai fini di cui al comma 1, anche per offrire allo studente una contestuale pluralità di scelte, le Regioni assicurano l'adozione di misure che consentano l'avvio contemporaneo dei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione»
LEP individuati dalla norma nazionale: l’art. 20, capo terzo del D.Lgs.226/05 L’art. 20 con riferimento agli esami a conclusione dei percorsi di Iefp, prevede che: 1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti alla valutazione e certificazione delle competenze: … c) che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegua la qualifica di operatore professionale con riferimento alla relativa figura professionale, a conclusione dei percorsi di durata triennale, ovvero il diploma professionale di tecnico, a conclusione dei percorsi di durata almeno quadriennale;
LEP individuati dalla norma nazionale: l’art. 20, capo terzo del D.Lgs.226/05 e) che nelle commissioni per gli esami di cui alla lettera c) sia assicurata la presenza dei docenti e degli esperti di cui all'articolo 19; 2. Ai fini della valutazione annuale e dell'ammissione agli esami e' necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso.
Accordo fra le Regioni e PA di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di Istruzione e formazione professionale Il punto 1 «Quadro normativo nazionale, competenze regionali in materia di certificazione e qualità del sistema di IeFP» ricostruisce e inquadra il provvedimento all’interno del quadro normativo di riferimento, precisando e ribadendo i vari livelli di competenza in materia dei soggetti Istituzionali coinvolti. Nello specifico si precisa che: le Regioni e le Province autonome definiscono il presente Accordo, al fine di garantire, nell’esercizio delle proprie competenze legislative esclusive e delle relative regolamentazioni, armonizzazione e qualità a livello nazionale del sistema di IeFP: nel rispetto dei LEP previsti dal Dlgs 226 del 2005; in coerenza con la cornice di riferimento costituita dal DLgs. n. 13/2013; sulla base di elementi minimi comuni concernenti le procedure di valutazione, di ammissione e di accertamento finale.
Accordo fra le Regioni e PA di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di Istruzione e formazione professionale Il punto 2 «Elementi minimi comuni di riferimento per gli esami conclusivi dei percorsi di IeFP» individua gli elementi minimi comuni, che costituiscono condizioni di omogeneità di pratiche e procedure in materia di accertamento, valutazione e certificazione finale degli standard formativi nazionali e regionali dei percorsi di IeFP e del conseguente rilascio dei titoli di Qualifica e Diploma professionale. Nelle slides che seguono si riporta una elencazione dei 7 standard individuati accompagnati da una sintetica descrizione esplicativa
Accordo fra le Regioni e PA di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di Istruzione e formazione professionale Elementi minimi comuni: Lettera a) ammissione degli allievi frequentanti all’esame conclusivo: oltre al rispetto del requisito della frequenza minima dei tre quarti del monte ore (LEP previsto all’art. 20 comma 2 del D.Lgs 226/05), è necessaria anche una formalizzazione del raggiungimento degli esiti di apprendimento di cui agli standard formativi dei percorsi di IeFP (art. 18 del D.lgs. 226/2005) nazionali e loro eventuali articolazioni regionali, sulla base delle valutazioni periodiche degli apprendimenti e del comportamento, da parte dei docenti e degli esperti di cui all’art. 19 del D.lgs. 226/2005 (art. 20 del D.lgs. 226/2005); Inoltre per quanto riguarda l’attuazione dei percorsi in regime di sussidiarietà integrativa,si precisa che tale formalizzazione deve costituire atto specifico ulteriore e distinto dallo scrutinio di ammissione al quarto anno di Istruzione Professionale di Stato (Dlgs 226/2005, art. 20, comma 2).
Accordo fra le Regioni e PA di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di Istruzione e formazione professionale Lettera b) composizione della Commissione: fatto salvo quanto già previsto dall’art. 20, c. 1, lett. e) del Dlgs 226/2005, e nel rispetto delle differenti modalità di composizione previste dalle normative regionali, la composizione della Commissione deve soddisfare i seguenti due requisiti: almeno un componente in posizione di terzietà, o in qualità di Presidente della Commissione, o di commissario esterno (anche attribuibile ad esperti del mondo del lavoro), nominato dall’Amministrazione competente o comunque da essa autorizzato; garanzia del carattere collegiale, con presenza di almeno tre componenti per la validità delle operazioni;
Accordo fra le Regioni e PA di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di Istruzione e formazione professionale Lettera c) finalità e tipologia delle prove: previsione di almeno un colloquio e di una prova professionale, finalizzati all’accertamento delle diverse dimensioni di base e tecnico professionali degli standard formativi regionali, definiti nel rispetto degli standard formativi nazionali (art. 18 del D.lgs. 226/2005); la dimensione tecnico-professionale costituisce l’elemento fondamentale di riferimento dell’esame e può fornire anche elementi di accertamento per quella di base, anche attraverso forme di accertamento e valutazioni integrate rispetto alle due dimensioni (tecnico-professionali e di base) Per le province autonome di Trento e Bolzano si legga “standard provinciali”.
Accordo fra le Regioni e PA di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di Istruzione e formazione professionale Lettera d) configurazione della prova professionale: deve avere ad oggetto competenze tecnico professionali caratterizzanti e specifiche del Profilo e non solo quelle comuni o ricorrenti anche in altri profili; deve avere carattere pratico / prestazionale, coerente con la diversa caratterizzazione degli standard tecnico-professionali e di base di riferimento al titolo di Qualifica o Diploma Professionale e non solo nella forma di colloquio o test; i criteri e gli indicatori della valutazione possono essere determinati in rapporto agli “ambiti di esercizio” dello standard di riferimento; deve possedere un peso almeno pari al 50% del totale delle prove previste, calcolato a prescindere dall’eventuale punteggio di ammissione.
Accordo fra le Regioni e PA di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di Istruzione e formazione professionale Lettera e) modalità di accertamento: devono essere finalizzate al riscontro delle competenze degli standard formativi nazionali e regionali e non solo di elementi di conoscenza ed abilità
Accordo fra le Regioni e PA di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di Istruzione e formazione professionale Lettera f) a conclusione dell’esame con esito positivo è rilasciato il relativo titolo, il cui format di riferimento è quello previsto dal D.I. 11 novembre 2011
Accordo fra le Regioni e PA di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di Istruzione e formazione professionale Lettera g) Periodo di svolgimento dell’esame: al fine di assicurare il rispetto del livello essenziale di prestazione di cui all’art. 17, comma 2 del D.Lgs. 226/05 (avvio contemporaneo dei percorsi del secondo ciclo), gli esami conclusivi dei percorsi di IeFP vengono svolti entro l’inizio dell’anno scolastico successivo. Deroghe a tale data sono ammissibili in presenza di situazioni specifiche adeguatamente motivate.
Accordo fra le Regioni e PA di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di Istruzione e formazione professionale Il punto 3 dell’Accordo costituisce clausola di salvaguardia per le Province Autonome, prevedendo che «le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente accordo nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.»
Ulteriori ambiti di attivazione In conclusione è opportuno restituire un’informativa anche relativamente a due ulteriori aspetti del sistema di IeFP che risultano fondamentali ai fini della piena e definitiva operatività dell’istituto: la definizione della disciplina dei passaggi tra i percorsi di Iefp e il sistema di istruzione e viceversa; la necessità di prevedere l’allargamento del repertorio delle figure di riferimento per le quali è possibile avviare tali percorsi (ad oggi 21+22).
Ulteriori ambiti di attivazione Per ciò che attiene la definizione della disciplina dei passaggi e delle passerelle tra i percorsi di Iefp e il sistema di istruzione e viceversa, si fa presente che le Regioni, congiuntamente con il MIUR, stanno già lavorando alla definizione di tale aspetto, che dovrebbe giungere ad una compiuta definizione attraverso la condivisione di un accordo in merito, già nel corso del prossimo mese di aprile.
Ulteriori ambiti di attivazione Per ciò che attiene poi la necessità di prevedere l’allargamento del repertorio delle figure di riferimento per le quali è possibile avviare tali percorsi (ad oggi 21+22) si fa presente che tale aspetto è legato anche alla attuale definizione del repertorio nazionale dei titoli e delle qualificazioni professionali, piano di lavoro attivo dal 2013 nell’ambito del percorso di attuazione del D.Lgs. 13/13, e definito all’interno di uno specifico cronoprogramma concordato con l’UE.