L’insegnante di religione: idoneità e nomina d’intesa Sergio Cicatelli Corso di legislazione scolastica / 11.

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L’insegnante di religione
Direttore IRC e Scuola Diocesi di Tricarico e Regione Basilicata
I.R.C. e l’idr.
Transcript della presentazione:

L’insegnante di religione: idoneità e nomina d’intesa Sergio Cicatelli Corso di legislazione scolastica / 11

Sergio Cicatelli2 Requisiti per l’Idr  Oltre ai normali requisiti amministrativi, l’Idr è soggetto a due requisiti concordatari: idoneità canonica all’Irc, nomina d’intesa fra autorità scolastica ed ecclesiastica.  «L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito – in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni – da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa, dall’autorità scolastica». (Protocollo addizionale)

Sergio Cicatelli3 L’idoneità  L’idoneità all’Irc è rilasciata a tempo indeterminato dall’ordinario diocesano.  Può essere revocata, quindi è un atto non definitivo ma dinamico, cioè sottoposto a continua verifica.  Per il Consiglio di Stato (2000) è «atto endoprocedimentale finalizzato all'atto di nomina che resta di competenza dell'autorità scolastica italiana».

Sergio Cicatelli4 L’idoneità  «L'idoneità non è paragonabile a un diploma che abilita a insegnare correttamente la religione cattolica. Essa stabilisce tra il docente di religione e la comunità ecclesiale nella quale vive un rapporto permanente di comunione e di fiducia, finalizzato a un genuino servizio nella scuola, e si arricchisce mediante le necessarie iniziative di aggiornamento, secondo una linea di costante sviluppo e verifica». (CEI, Insegnare religione cattolica oggi, 1991, n. 22)

Sergio Cicatelli5 L’idoneità  L’idoneità è un istituto di diritto canonico regolato dal can. 804: §1. All’autorità della Chiesa è sottoposta l’istruzione e l’educazione religiosa cattolica che viene impartita in qualunque scuola o viene procurata per mezzo dei vari strumenti di comunicazione sociale; spetta alla Conferenza Episcopale emanare norme generali in questo campo d’azione, e spetta al Vescovo diocesano regolarlo e vigilare su di esso. §2. L’Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti della religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica.

Sergio Cicatelli6 Retta dottrina  2.1. Per quanto riguarda la conoscenza obiettiva e completa dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa, l’ordinario si accerta che il richiedente abbia acquisito la formazione adeguata per adempiere nel modo dovuto l’incarico cui aspira, mediante il raggiungimento con merito dei profili di qualificazione previsti dalla normativa vigente. (Deliberazione Cei 1991)

Sergio Cicatelli7 Abilità pedagogica  2.2. Per quanto riguarda l’abilità pedagogica, l’Ordinario si accerta che nel corso degli studi il candidato abbia curato anche la propria preparazione pedagogica (p.es. seguendo il curriculum pedagogico-didattico negli Istituti di Scienze Religiose), e determina ordine, grado e indirizzo scolastico in cui più fruttuosamente l’insegnante può esercitare la sua funzione sulla scorta della valutazione delle sue esperienze di servizio educativo, scolastiche e/o ecclesiali, e di eventuali colloqui e prove. (Deliberazione Cei 1991)

Sergio Cicatelli8 Testimonianza di vita cristiana  2.3. Per quanto riguarda la testimonianza di vita cristiana, l’Ordinario, oltre a verificare che non risultino da parte del candidato comportamenti pubblici e notori in contrasto con la morale cattolica, si accerta che il medesimo viva coerentemente la fede professata, nel quadro di una responsabile comunione ecclesiale. (Deliberazione Cei 1991)

Sergio Cicatelli9 La revoca dell’idoneità  Canone 805:  E’ diritto dell’Ordinario del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli insegnanti di religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi.

Sergio Cicatelli10 La revoca dell’idoneità  § 2 - L’ordinario del luogo deve revocare con proprio decreto, ai sensi dei cann. 805 e 804 §2, l’idoneità all’insegnamento della religione cattolica al docente del quale sia stata accertata una grave carenza concernente la retta dottrina o l’abilità pedagogica oppure risulti un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica. (Delibera 41 della Cei, 1990)

Sergio Cicatelli11 La revoca dell’idoneità  § 3 - Ricorrendo le circostanze di cui al §2, l’Ordinario del luogo prima di emettere il decreto di revoca dell’idoneità convoca l’insegnante contestandogli i fatti e ascoltandone le ragioni.  Lo stesso Ordinario esamina e valuta i documenti e le memorie eventualmente presentati dall’insegnante entro i dieci giorni successivi alla data fissata per l’incontro e, se richiesto, si rende disponibile per un ulteriore incontro, da tenersi in ogni caso non oltre venti giorni dal primo.  Il decreto di revoca dell’idoneità deve essere fornito di motivazione ai sensi del can. 51, e regolarmente intimato ai sensi dei cann  L’Ordinario del luogo dà comunicazione all’autorità scolastica competente che l’idoneità è stata revocata quando il decreto di revoca è divenuto definitivamente esecutivo.

Sergio Cicatelli12 La nomina d’intesa  Dal 1995 l’Idr non è più destinatario di una nomina ma titolare di un contratto individuale di lavoro.  Rimane tuttavia il principio che il rapporto di lavoro dell’Idr è soggetto a intesa tra autorità scolastica ed ecclesiastica.  Per gli Idr di ruolo oggi l’autorità scolastica competente a raggiungere l’intesa con l’ordinario diocesano è il direttore dell’Usr.  Per gli Idr non di ruolo è competente il dirigente scolastico, «su indicazione del dirigente regionale» (L 186/03, art. 3.10).  La nomina d’intesa non è giuridicamente definita.

Sergio Cicatelli13 La nomina d’intesa  «Ai fini del raggiungimento dell’intesa per la nomina dei singoli docenti l’ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall’autorità scolastica delle esigenze anche orarie relative all’insegnamento in ciascun circolo o istituto, propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionale di cui al successivo punto 4». (Intesa Cei-Mpi, 2.5)

Sergio Cicatelli14 La nomina d’intesa  Sono oggetto di intesa: nominativo dell’Idr, sede di servizio, orario di insegnamento.  L’intesa non può limitarsi solo alla prima nomina ma deve accompagnare l’Idr per tutta la sua carriera scolastica.