1) L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche Le religioni e la scuola in Italia.

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1) L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche Le religioni e la scuola in Italia

La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado Art del Nuovo Accordo

Protocollo Addizionale, n. 5, lett. b Modalità applicative dell’art. 9 N.A.

Intesa con la Tavola Valdese  Art. 9 e 10: Si vieta l’insegnamento religioso diffuso

L. 18 luglio 2003, n. 186 Status giuridico degli insegnanti

Art. 11 e 12 Intesa Comunità ebraiche

Abstract: Il meccanismo compartecipativo (tra Stato e Santa Sede) nella selezione del personale cui affidare l’insegnamento della religione cattolica, frutto di una scelta assunta in sede concordataria, è come tale non solo non incompatibile con la Costituzione, ma alla stessa pienamente aderente Cons. di Stato, sent. 14/4/2009 n. 2262

 Del resto, il coinvolgimento dell’autorità ecclesiastica nella scelta dei soggetti cui affidare l’insegnamento della religione cattolica, lungi dal minare il principio di laicità dello Stato, ovvero costituire un vulnus al principio di uguaglianza tra tutte le religioni (art. 8 Cost.), rappresenta una scelta dettata dalla necessità di individuare, nel rispetto degli accordi pattizi, il personale che abbia le attitudini per svolgere il delicato compito di insegnamento della religione cattolica

ECHR, 15/5/2012, Fernandez Martinez c. Spagna  Il mancato rinnovo del contratto annuale di insegnamento della religione e della morale cattoliche in un liceo pubblico non implica violazione dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo se dipende da motivi di carattere “strettamente religioso” sui quali è insindacabile la competenza dell’autorità ecclesiastica. Tra il diritto dell’individuo al rispetto della propria vita privata e familiare (art. 8 Cedu) e il diritto di una confessione alla libertà religiosa (artt. 9 e 11 Cedu)

 prevale, nel caso di specie, quest’ultimo anche in ragione della particolare “natura” del rapporto di lavoro (che distingue l’insegnante di religione dagli altri insegnanti) e del legame di “speciale fiducia” che deve esistere tra il professore di tale materia e il vescovo diocesano cui compete valutare se il candidato all’insegnamento presenti i requisiti previsti dalla normativa canonica (cann. 804 § 2 e 805).

 La tutela del diritto alla libertà religiosa nella sua dimensione collettiva e la conseguente legittimità dei provvedimenti dell’autorità ecclesiastica si impongono anche in ragione della necessità di preservare e tutelare la “sensibilità” degli studenti che scelgono di avvalersi dell’insegnamento confessionale e dei loro genitori.

Contenuti dell’IRC nelle scuole  DPR 30 marzo 2004, n. 121 (scuole infanzia)  DPR 30 marzo 2004, n.122 (scuola primaria)  DPR 14 ottobre 2004, n. 305 (scuole sec. I grado)  DPR 16 gennaio 2006, n. 39 (scuole sec. II grado)

2) Le scuole confessionali Le religioni e la scuola in Italia

Art. 33, III co. Cost.

È legittimo, perché assistito da giusta causa, il licenziamento intimato da un istituto di istruzione cattolica ad un proprio docente laico per avere questi contratto matrimonio con il rito civile e non con quello religioso. Trib. Firenze, sent. 28/2/1992, n. 89

ECHR, sent. 3/2/2011, Siebenhaar c. Germania  Il licenziamento senza preavviso di una educatrice d’infanzia impiegata presso un asilo di una parrocchia protestante, a motivo dell’appartenenza della dipendente ad una confessione religiosa diversa da quella dell’istituzione presso cui lavora, non costituisce violazione dell’art. 9 CEDU, in quanto è espressione dell’autonomia dell’organizzazione religiosa che ha fatto sottoscrivere in sede di firma del contratto una clausola di lealtà all’istituzione di tendenza.

 la Chiesa protestante, in quanto organizzazione fondata sull’etica e la religione, può legittimamente pretendere dai propri impiegati doveri di lealtà, per preservare la propria credibilità all’esterno e nei confronti dei genitori degli allievi dell’asilo parrocchiale.