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LE PRINCIPALI NOVITA’ DERIVANTI DAL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE IN MATERIA IVA RIGUARDANTI I SERVIZI DELL’AGENZIA DELLE DOGANE DIREZIONE REGIONALE PER IL LAZIO E L’UMBRIA SEMINARIO DICHIARAZIONI INTRASTAT E SERVIZIO TELEMATICO DOGANALE: NOVITA’ NORMATIVE E PROCEDURALI DICHIARAZIONI INTRASTAT E SERVIZIO TELEMATICO DOGANALE: NOVITA’ NORMATIVE E PROCEDURALI

2 Direttive 2008/8CE- 2008/9CE- 2008/117CE Modifica del principio di territorialità di alcuni servizi Ampliamento dei casi di reverse charge Portale elettronico per le procedure di rimborso dell’IVA assolta in un altro Stato membro Nuovi obblighi Intrastat relativi alle prestazioni di servizi

3 il principio di territorialità dei servizi- prestazioni generiche 1.Per i servizi business to business (“B- to- B”), il luogo di imposizione è quello del committente del servizio (principio di tassazione a destinazione) 2.Per i servizi business to consumer (“B- to- C”) il luogo di imposizione è quello del prestatore del servizio (principio di tassazione all’origine) Direttiva 2008/8CE

4 Direttiva 2008/8CE Ai fini dell’individuazione del luogo di prestazione, si considerano soggetti passivi: 1.Le persone fisiche esercenti impresa, arte o professione limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell’esercizio di tali attività con esclusione degli acquisti fatti dall’imprenditore per i suoi bisogni privati 2.Gli enti che svolgono sia attività commerciali che attività non commerciali sono considerati soggetti passivi anche quando agiscono al di fuori delle suddette attività 3.Gli enti non soggetti passivi, identificati ai fini IVA, sono considerati soggetti passivi

5 Direttiva 2008/8CE Nelle relazioni B- TO-B il luogo di imposizione è il luogo di stabilimento del committente e cioè: 1.Il luogo dove il committente ha la sede della sua attività economica; 2.Il luogo ove è situata la stabile organizzazione nei confronti del quale è reso il servizio

6 Direttiva 2008/8CE Deroghe alla regola generale: -Servizi relativi ai beni immobili - Servizi di trasporto -Servizi di intermediazione; -Servizi di ristorazione e catering; -Servizi di locazione e noleggio; -Attività artistiche, culturali, sportive, didattiche, scientifiche, ricreative e simili

7 Direttiva 2008/8CE Tutte le prestazioni di servizi rese a favore di un soggetto passivo identificato in uno Stato membro diverso da quello del prestatore devono assolvere l’Iva con il meccanismo del reverse charge in base al quale gli obblighi di fatturazione, registrazione, e versamento dell’imposta sono adempiuti dal committente REVERSE CHARGE – il soggetto passivo nazionale emette un documento (autofattura) in unico esemplare, con addebito dell’iva se l’operazione è soggetta ad imposta, ovvero con l’indicazione del titolo di non imponibilità o esenzione. Il documento dovrà essere annotato sia nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti

8 Direttiva 2008/9CE Nuova procedura per il rimborso dell’IVA assolta in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento: Novità: 1.previsione di una procedura elettronica per effettuare le comunicazioni fra richiedente il rimborso e Stato membro di rimborso; 2.il richiedente trasmette la richiesta per via elettronica tramite un portale elettronico istituito da ciascuna Amministrazione fiscale; 3.non sono più trasmessi documenti cartacei ; anche la trasmissione delle fatture, effettuate a seguito di richiesta dello Stato membro di rimborso,è fatta per via elettronica; 4.i termini per il rimborso sono stringenti,in quanto sono prefissati in quattro mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso,ovvero in casi particolari,in sei o in otto mesi dalla medesima;

9 Direttiva 2008/9CE 5.i termini sono più lunghi qualora l’Amministrazione dello Stato membro di rimborso, al fine di procedere alla liquidazione del rimborso, abbia bisogno di informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nella richiesta; esso le richiederà al soggetto passivo istante ovvero allo Stato membro di stabilimento ovvero a terzi; in questi casi lo Stato membro di rimborso eseguirà il medesimo (ovvero comunicherà il rigetto della domanda) entro due mesi dalla ricezione delle informazioni aggiuntive; 6.i termini si allungano ancora qualora lo Stato membro di rimborso richieda ulteriori informazioni aggiuntive; in questo caso esso dovrà comunque chiudere la pratica entro otto mesi.

10 Direttiva 2008/117CE Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie Novità 1.L’elenco delle cessioni intracomunitarie di beni riguarderà anche le prestazioni di servizi rese in ambito intracomunitario; 2.analogamente l’elenco degli acquisti intracomunitari di beni concernerà anche le prestazioni di servizi ricevute; 3.la periodicità degli elenchi è,tendenzialmente,mensile; 4.è ammessa la presentazione trimestrale qualora,per ciascuna tipologia di operazioni,non sia superato il limite di euro nel trimestre in corso e nei quattro trimestri precedenti;nel caso in cui il plafond sia superato durante il trimestre la presentazione degli elenchi deve essere effettuata da subito con cadenza mensile.

11 Tipo di servizioRiferimento normativoBtoBBtoC Regola generaleArtt. 44 e 45Luogo di stabilimento del committente Luogo di stabilimento del prestatore Servizi d’intermediazioneArt. 46Regola generaleLuogo di tassazione della prestazione intermediata Servizi relativi a beni immobiliArt.47Dove è situato l’immobile Servizio trasporto passeggeriArt. 48Dove il trasporto avviene Servizi trasporto di beniArtt. 49 e 50Regola generaleDove il trasporto avviene. Per trasporti intra: luogo di partenza Servizi culturali, artistici ecc.Art. 53Dove si svolgono materialmente Servizi accessori ai trasporti, perizie Art. 54Regola generaleDove si svolgono materialmente Servizi di ristorazione e di catering Artt. 55 e 57Dove si svolgono materialmente. Per trasporti intra di passeggeri: luogo di partenza Servizi di noleggio a breve di mezzi di trasporto Art. 56Dove i mezzi sono messi a disposizione del committente Altri servizi di noleggio di mezzi di trasporto Art. 56Regola generale Servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusionee servizi prestati per via elettronica Artt. 59 e 59-bisRegola generaleRegola generale ed enjoyment rule (no per servizi elettronici) Servizi BtoC prestati per via elettronica prestati da non-CE a CE Art. 59N/ALuogo del committente (non si applica enjoyment rule) Servizi BtoC prestati da CE a non-CE Art. 59N/ALuogo del committente Nuove regole di territorialità

12 Residenza del prestatore di servizio di trasporto Status del committente (richiedente il servizio) Residenza del committente Luogo di partenza del trasporto Luogo di destinazione del trasporto Territorialità IVA in Italia Regime IVA ItaliaPrivato consumatorequalsiasiItalia SIIVA al 20% ItaliaPrivato consumatorequalsiasiItaliaPaese UE diverso dall’Italia SIIVA al 20% ItaliaPrivato consumatorequalsiasiItaliaPaese extraUESI in proporzione alla distanza percorsa Non imponibile ex art. 146 comma 1 Direttiva CE n. 112 del 2006 (art. 9 c.1 n. 4 DPR n. 633/1972) ItaliaPrivato consumatorequalsiasiPaese UE (diverso dall’Italia) ItaliaNOFuori campo IVA (identificazione diretta o nomina rappresentante fiscale nei vari Paesi) ItaliaPrivato consumatorequalsiasiPaese extraUEItaliaSI in proporzione alla distanza percorsa Non imponibile ex art. 146 comma 1 Direttiva CE n. 112 del 2006 (art. 9 c.1 n. 4 DPR n. 633/1972) ItaliaSoggetto passivoPaese UE (diverso dall’Italia) qualsiasi NOFuori campo IVA ItaliaSoggetto passivoPaese extraUE qualsiasi NO(a)Fuori campo IVA (a) ItaliaSoggetto passivoItaliaqualsiasi SI (a)Iva al 20% (a) ItaliaStabile organizzazione in Italia di un soggetto passivo UE o extraUE Italiaqualsiasi SIIva al 20% Tabella riepilogativa: territorialità IVA trasporti internazionali