Gli arbitri lezione del 5 aprile 2016 nel corso di Diritto dell’arbitrato Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Bari «Aldo Moro»

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Gli arbitri lezione del 5 aprile 2016 nel corso di Diritto dell’arbitrato Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Bari «Aldo Moro»

Imparzialità degli arbitri  Equidistanza fra gli interessi in conflitto (l’arbitro non deve essere personalmente vicino ad uno dei soggetti del procedimento)  Indifferenza rispetto alla soluzione della controversia (l’arbitro non deve essere ideologicamente vicino ad uno degli interessi in conflitto) Art. 812 c.p.c. «Non può essere arbitro chi è privo in tutto o in parte della capacità di agire».

Chi può rivestire il ruolo di arbitro? Art. 812 c.p.c. «Non può essere arbitro chi è privo in tutto o in parte della capacità di agire». Qualunque persona fisica: - cittadini italiani o stranieri (al fine di portare entro i confini nazionali gli arbitrati commerciali internazionali); esclusi minori, interdetti, inabilitati, falliti e coloro che sono sottoposti a interdizione dai pubblici uffici.  in alcuni casi si parla più che altro di incompatibilità, in quanto taluni soggetti già dipendenti da pubblica amministrazione non possono svolgere attività professionale autonoma quale quella di arbitro se non previa necessaria autorizzazione dell’ente: così i magistrati secondo l’art. 14 l. 2 aprile 1979 n. 97 hanno bisogno dell’autorizzazione del CSM, ovvero i professori e ricercatori universitari. Cfr. art. 16 regolamento Camera arbitrale di Milano in

Il numero degli arbitri Art. 809 c.p.c.: «Uno o più, purché in numero dispari»  Il numero degli arbitri è stabilito dal convenzione di arbitrato. Se le parti non provvedono a nominare il terzo arbitrato rispetto al numero pari eventualmente indicato, l’arbitro ulteriore è nominato dal presidente del tribunale;  Se manca l’indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordano, gli arbitri devono essere 3.

La nomina degli arbitri  La nomina può essere già contenuta nella convenzione di arbitrato (art. 809, 1° comma c.p.c.).  Nomina ad opera delle parti: clausola binaria (principio di ordine pubblico processuale in virtù del quale nessuna delle parti ha più potere dell’altra – intese come nuclei di interesse – v. anche difesa legale): notifica dell’atto di nomina dell’arbitro all’altra parte e invito a provvedere alla nomina dell’altro; il terzo arbitro è scelto di comune accordo dalle parti; qualora la parte non provveda a nominare il proprio arbitro l’invito può rivolgersi al presidente del tribunale del luogo dove è stata stipulata la convenzione perché vi provveda in sostituzione della parte inerte (art. 810 c.p.c.) – idem per la nomina del terzo arbitro.  Se non è contenuta nella convenzione di arbitrato e le parti non si accordano, alla nomina provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall’art. 810 c.p.c. (fatti salvi i casi in cui la convenzione di arbitrato non sia manifestamente inesistente o non si tratti di arbitrato estero - incardinato in un ordinamento diverso da quello italiano, ovvero nei casi di controversia relativa ad un diritto indisponibile)  Nomina dell’arbitro ad opera di un terzo scelto dalle parti (imparziale ed equidistante) Es. non è equidistante Confindustria che nomina (un collegio arbitrale) per una controversia di lavoro; ovvero l’Ordine nelle controversie tra il professionista e il proprio cliente

La nomina degli arbitri – Natura dell’atto Domanda di accesso agli arbitri Notifica all’altra parte dell’atto contenente la nomina dell’arbitro e l’invito a nominare l’altro arbitro che deve provvedere entro venti giorni notificando a propria volta all’avversario le generalità dell’arbitro designato.  Oggetto della controversia (nomi delle parti o altre situazioni eventualmente ostative alla accettazione dell’incarico. - Se cambia l’oggetto della domanda di arbitrato, gli arbitri devono poter accettare il nuovo incarico sempre che lo stesso non sia una mera proiezione di quello originario. L’accettazione in corso di causa può anche risultare in modo implicito (v. art. 817 c.p.c.) -  La proposta di nomina è coniugata, mentre la scelta dell’arbitro spetta a ciascuna parte per gli arbitri di parte e agli stessi arbitri di parte o ad un diverso soggetto per il terzo arbitro, L’accettazione a svolgere le funzioni di arbitro nello specifico collegio arbitrale da parte dell’arbitro è fatta nei confronti delle parti che hanno fatto ricorso all’arbitrato ( non alle parti che lo hanno scelto). Atto complesso (soprattutto quando la scelta avvenga dopo la stipula della convenzione): atto necessario (la parte non può sottrarsi alla nomina), ma al contempo la nomina importa una scelta. deliberazione di affidare l’incarico è implicita nella volontà manifestata di ricorrere all’arbitrato ≠ scelta delle persone incaricate. E’ un atto di ordinaria amministrazione : per iscritto ma non necessariamente della parte (v. ad.es., l’incapace). La nomina di un arbitro si pone come proposta che deve essere accettata (art. 813, 1° comma, c.p.c.; cfr. anche art. 17, Regolamento Camera arbitrale di Milano, cit.).

Nomina negli arbitrati istituzionali e amministrati  Arbitrati istituzionali (o dei gruppi): gli organi arbitrali sono precostituiti – stabili all’interno dei gruppi organizzati diretti ad applicare le regole interne all’ordinamento (diverse rispetto agli art. 806 c.p.c. ss.: es. la convenzione di arbitrato perde efficacia con l’uscita dal gruppo anche se la controversia riguarda diritti acquisiti quando si era parte del gruppo; l’adesione al gruppo, viceversa, determina la competenza degli organi interni di giustizia anche per le controversie relative a diritti sorti prima) Un gruppo di persone intende disciplinare i loro rapporti. L’adesione al gruppo è volontaria, il resto è rimesso alle regole interne del gruppo. L’attività di giustizia ai gruppi costituisce l’attività giurisdizionale dell’ordinamento giuridico formato dal gruppo (es. giustizia sportiva)  Arbitrati amministrati: pur riscontrandosi una organizzazione di supporto (CC) gli arbitri possono continuare ad essere nominati dalle parti Cfr. art ss. Regolamento Camera arbitrale di Milano, cit.

La sostituzione degli arbitri  Art. 811 c.p.c. La sostituzione avviene secondo le regole (eventualmente) stabilite nella convenzione di arbitrato In mancanza si procede con le modalità ex art. 810 c.p.c.  Che succede se l’arbitro è inerte? Si pensi al mancato svolgimento delle attività procedimentali, talvolta anche di concerto con la parte che ha nominato l’arbitro che vuole impedire l’emanazione del lodo - che promette di tenerlo indenne dalle conseguenze risarcitorie ex art. 813 c.p.c. Art. 813 bis c.p.c.: l’arbitro inerte può essere sostituito d’accordo tra le parti o dal terzo a ciò incaricato dalla convenzione di arbitrato. In mancanza, decorso il termine di 15 g. dalla diffida comunicata per mezzo di lettera raccomandata all’arbitro, ciascuna delle parti può proporre ricorso al presidente del tribunale ex art. 810 c.p.c. Il presidente provvede con ordinanza non impugnabile e, se accerta l’omissione o il ritardo, dichiara la decadenza dell’arbitro e provvede alla sua sostituzione. Cfr. art. 20 Regolamento camera arbitrale di Milano cit. Art. 807, 2° comma, c.p.c.  Autonomia della clausola compromissoria – art. 808, 2° comma, c.p.c. validità ed efficacia della clausola devono essere valutate autonomamente rispetto al contratto cui essa fa riferimento. Se viene meno il contratto, non perde efficacia la clausola, gli arbitri sono chiamati a pronunciarsi sulle controversie relative alle conseguenze derivanti dalla fine del rapporto.: es. contratto in scadenza… (locazione… decidono gli arbitri anche se il contratto ormai è terminato). Con riferimento alla validità occorre verificare volta per volta se la vicenda investe anche la clausola (ed allora gli arbitri non possono pronunciare), oppure se investe soltanto il contratto gli arbitri si occuperanno della invalidità ed inefficacia del contratto. Se il vizio inficia il contratto e la clausola insieme? Competente il giudice e non l’arbitro.

La ricusazione degli arbitri – le cause Non esiste un dovere di astensione, poiché gli arbitri sono liberi se accettare o no l’incarico (cfr. però le conseguenze sul piano disciplinare nei casi di cui all’art. 55 codice deontologico per quanto riguarda gli avvocati chiamati a svolgere la funzione di arbitro – es. «L’avvocato non deve intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti» ) All’imparzialità dell’arbitro si può porre rimedio ( ma solo in parte ) con la ricusazione ex art. 815 c.p.c. La riforma del 2006 ha riscritto la norma che individua sei categorie di fattispecie a)Le parti hanno pattuito che l’arbitro avrebbe dovuto rivestire determinate qualifiche (es. un avvocato e invece è soltanto un tirocinante); b)Art. 51, nn. 1 e 5, c.p.c.; c)Art. 51, n. 2, c.p.c., ma non sono previsti i vincoli di affiliazione e la ricusazione si estende all’ipotesi in cui l’arbitro è parte, convivente o commensale abituale del rappresentante legale di una delle parti; d)Art. 51, n. 3, però non sono previsti, come motivi di ricusazione, i rapporti di credito debito, ma la ricusazione è però estesa all’ipotesi in cui l’arbitro abbia causa pendente o grave inimicizia con il rappresentante legale di una delle parti; e)Rapporto di lavoro subordinato o para con la parte o con una società controllata dalla controllante la, o sottoposta al comune controllo con la parte, ovvero «altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l’indipendenza» (fattispecie aperta, prevista in alcuni regolamenti arbitrali – cfr. art. 19 reg. camera arbitrale Milano, cit.) f)Art. 51, n. 4, c.p.c.

La ricusazione degli arbitri – il procedimento Competenza del presidente del tribunale Termine di 10 g. per proporre l’istanza che decorre da quando si è venuti a conoscenza della causa di ricusazione Il presidente sente l’arbitro ricusato e le parti, se necessario assume informazioni, e decide con ordinanza non impugnabile Il presidente provvede sulle spese del procedimento di ricusazione e può anche condannare la parte che ha proposto l’istanza manifestamente inammissibile o infondata al pagamento a favore della controparte di una somma non superiore al triplo del massimo del compenso spettante all’arbitro singolo in base alla tariffa forense

La sospensione del processo arbitrale in caso di ricusazione Art. 815, 4° comma, c.p.c. L’istanza non sospende ipso iure il procedimento arbitrale, salvo che gli arbitri non ritengano di provvedere diversamente. Se la ricusazione è accolta, l’attività compiuta antecedente e successiva è inefficace. v., invece, art. 52, ult. comma, c.p.c. Se l’istanza è stata proposta la questione sollevata può essere riproposta in sede di impugnazione del lodo, ai sensi dell’art. 829, n. 2. c.p.c.

Rischi di imparzialità del collegio Non è possibile elevare a requisito inderogabile di ordine pubblico l’assenza di qualunque rapporto personale o ideologico fra ciascun arbitro e gli altri soggetti del processo arbitrale: è sufficiente che il collegio arbitrale nel suo complesso sia equidistante. Es. collegio squilibrato - Tizio propone domanda di arbitrato e nomina arbitro il proprio commercialista; Caio replica e nomina il suo commercialista; Però Tizio ricusa l’arbitro di Caio perché che l’arbitro è il commercialista di Caio. Caio non può più ricusare Tizio perché ormai è fuori termine. Al collegio arbitrale parteciperà dunque il commercialista di Tizio ma non quello di Caio: la ricusazione ha sortito l’effetto opposto – ha prodotto uno squilibrio Rimedi: Ricusazione incidentale tardiva? Ovvero Ritenere non fondata la ricusazione quando il motivo è comune anche all’arbitro nominato dal ricusante Disclosure: negli altri ordinamenti gli arbitri al momento dell’accettazione devono rivelare la sussistenza di rapporti con le parti i loro difensori e con l’oggetto della controversia tali da rendere la loro imparzialità. Come pero porre rimedio ad una dichiarazione infedele?

 Nomina e Sostituzione degli arbitri ex art. 809, 810 e 813 bis c.p.c. (ruolo residuale)  Ricusazione e determinazione del compenso Dubbi sulla fungibilità della Ricusazione davanti al presidente del tribunale o dall’istituzione arbitrale E della Determinazione del compenso davanti al presidente del tribunale o dall’istituzione arbitrale Il ruolo del presidente del tribunale ovvero dell’istituzione arbitrale nell’arbitrato amministrato

 Art. 813 ter c.p.c. a)«con dolo o colpa grave ha omesso o ritardato atti dovuti ed è stato perciò dichiarato decaduto» (nuova fattispecie inserita nel 2006); b)«ha rinunciato all’incarico senza giustificato motivo»; c)«con dolo o colpa grave ha omesso o impedito la pronuncia del lodo entro il termine fissato a norma degli art. 820 e 826» (senza che il lodo sia stato annullato per questo motivo) – Se l’arbitro ha omesso di pronunciare il lodo perché il termine è scaduto, è responsabile (in questa direzione v. anche art. 821 c.p.c.: decadenza degli arbitri, estinzione del procedimento); Il legislatore ha optato per la equiparazione della responsabilità degli arbitri con quella dei magistrati (art. 2 l. 117/1988). La responsabilità degli arbitri

 Art. 813 ter, 3° e 4° comma, c.p.c. La pendenza del processo arbitrale osta alla proponibilità della domanda risarcitoria, tranne che l’arbitro abbia cessato di essere tale per rinuncia o per decadenza L’azione di responsabilità è proponibile solo se il lodo è stato definitivamente annullato e sempre che il motivo di annullamento coincida con una fattispecie di responsabilità Art. 813 ter, 5° comma, c.p.c. – quantificazione del danno Il risarcimento dei danni

Art. 814 c.p.c. Diritto dell’arbitro al compenso: rimborso delle spese e dell’onorario a meno che non via abbia rinunciato Soggetti obbligati: le parti solidalmente tra loro La regola non impedisce che operi il principio della soccombenza. Gli arbitri possono pertanto rivolgersi ad una qualunque delle parti, anche a quella vittoriosa a favore della quale il lodo ha disposto la condanna della controparte alle spese per chiedere l’intero compenso (azione di regresso in base a quanto stabilito con il lodo) La liquidazione non è parte integrante del lodo e non ha valore decisorio; essa è una proposta che il collegio pone alle parti che deve essere accettata per avere efficacia, altrimenti la liquidazione è fatta dal presidente del tribunale ed art. 814 c.p.c Il compenso degli arbitri

Art. 814, 2°- 3° comma, c.p.c. Ricorso di uno o degli arbitri al Presidente del Tribunale - Convocazione delle parti - quantificazione del compenso con ordinanza (titolo esecutivo) – reclamabile alla Corte di appello con le stesse modalità previste dall’art. 825, ult. co., c.p.c.); Cass /2012: l’ordinanza di liquidazione non ha natura decisoria e non è ricorribile per cassazione  Cass /2013: Il diritto dell’arbitro di ricevere il pagamento dell’onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l’incarico e prescinde dalla validità ed efficacia del lodo: non sussistono, pertanto, i presupposti della sospensione, ex art. 295 o 337 c.p.c., del procedimento instaurato dall’arbitro per ottenere il residuo compenso, già liquidato, in attesa della definizione del giudizio di impugnazione del lodo, la cui eventuale nullità può giustificare solo un’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 813 bis c.p.c. Il compenso degli arbitri – il procedimento di liquidazione