L’INDAGINE SUPPLEMENTARE Indicazioni operative Servizio Impiantistica e della Sicurezza Relatore Dott. M.TROISI.

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L’INDAGINE SUPPLEMENTARE Indicazioni operative Servizio Impiantistica e della Sicurezza Relatore Dott. M.TROISI

L’INDAGINE SUPPLEMENTARE STRUMENTI Prassi amministrativa Regolamento ministeriale DM 11 aprile 2011 Circolari MLPS

L’INDAGINE SUPPLEMENTARE DEFINIZIONE Allegato II, punto 2, lett. c) DM 11 aprile 2011 Indagine supplementare: “Attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali”.

L’INDAGINE SUPPLEMENTARE GLI OBBLIGHI Allegato II, punto 3.2.3, DM 11 aprile 2011 “Nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili, sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato sono esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini Supplementari di cui al punto 2, lettera c), effettuate secondo le norme tecniche”.

L’INDAGINE SUPPLEMENTARE GLI OBBLIGHI Allegato II, punto 3.2.3, DM 11 aprile 2011 Quando: nel corso delle verifiche periodiche Chi: datore di lavoro Come: secondo le norme tecniche Cosa : gru mobili, gru trasferibili e ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato

L’INDAGINE SUPPLEMENTARE GLI OBBLIGHI PRECISAZIONI Circolare MLPS nr. 9 del 5 marzo 2013 Non è possibile per i verificatori dei soggetti abilitati “l’effettuazione di attività quali i controlli previsti dall’art. 71, comma 8, del D.lgs. N. 81/2008 e s.m.i. e le indagini supplementari”.

L’INDAGINE SUPPLEMENTARE SCENARI POSSIBILI Nel corso delle verifiche periodiche al tecnico verificatore possono presentarsi i seguenti casi: 1) il datore di lavoro esibisce le risultanze delle indagini Supplementari; 2) il datore di lavoro NON esibisce le risultanze delle indagini Supplementari;

L’INDAGINE SUPPLEMENTARE CASO 1 il datore di lavoro esibisce le risultanze delle indagini Supplementari Nel corso delle verifiche periodiche, qualora il datore di lavoro abbia esibito l’elaborato concernente le indagini supplementari, al tecnico verificatore, relativamente alle risultanze, possono presentarsi i seguenti casi: 1) Giudizio positivo (Non sono stati evidenziati vizi o difetti e la macchina può ancora operare in condizioni di sicurezza per un determinato numero di anni); 2) Giudizio negativo;

L’INDAGINE SUPPLEMENTARE CASO 1 GIUDIZIO POSITIVO Nel caso in cui non sono stati evidenziati vizi o difetti e la macchina può ancora operare in condizioni di sicurezza per un determinato numero di anni è rilevante, per l’organo di vigilanza, sapere: i) se l’utente ha esibito al tecnico (del Soggetto Abilitato) le risultanze dell’indagine supplementare; ii) il periodo per il quale la macchina potrà operare in condizioni di sicurezza; Allo scopo, è opportuno riportare dette informazioni nel verbale di verifica periodica

L’INDAGINE SUPPLEMENTARE CASO 1

L’INDAGINE SUPPLEMENTARE CASO 1 GIUDIZIO NEGATIVO In caso di giudizio negativo il tecnico verificatore deve: - esprimere, attraverso il verbale di verifica periodica, un giudizio non favorevole all’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro; - darne immediata comunicazione all’organo di vigilanza competente per territorio (punto dell’Allegato II al DM 11 aprile), cioè, all’ASL - Servizio Impiantistica, titolare della funzione. Alla comunicazione deve essere allegata copia del verbale di verifica periodica non favorevole. sopralluogo ASL

L’INDAGINE SUPPLEMENTARE CASO 2 il datore di lavoro NON esibisce le risultanze delle indagini Supplementari In questo caso il tecnico verificatore deve : - sospendere la verifica periodica al fine di acquisire la documentazione relativa alle indagini supplementari; - darne tempestiva comunicazione al soggetto titolare della funzione (in caso di attivazione); - (Cfr. punto 3 Circolare MLPS n. 11 del 25 maggio 2012);

L’INDAGINE SUPPLEMENTARE CASO 2 CRITICITA’ 1. Eterogeneità di comportamento da parte dei S.A. 2. Rischio di mantenere in esercizio un’ attrezzatura pericolosa, in attesa degli esiti dell’indagine supplementare - Entro quanto tempo il datore di lavoro deve fornire le risultanze delle indagini supplementari al Soggetto Abilitato? - Cosa fare in attesa degli esiti?

L’INDAGINE SUPPLEMENTARE CASO 2 1- il S.A. deve comunicare immediatamente al titolare della funzione la sospensione della verifica, con la motivazione dell’assenza dell’indagine supplementare, dandone opportuna informazione al datore di lavoro 2- in nessun caso la verifica periodica può essere effettuata in assenza di indagine supplementare Necessità di individuare indirizzi operativi omogenei:

L’INDAGINE SUPPLEMENTARE CASO 2 Ricevuta la comunicazione da parte del S.A., il titolare della funzione emette un provvedimento nei confronti del datore di lavoro contenente: - il divieto d’uso - i termini temporali per l’esibizione dell’indagine supplementare, che deve essere inoltrata all’ASL MB, per il successivo invio al S.A. La verifica periodica può essere conclusa, quindi, da parte del S.A.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE