Procedura per far valere l’estinzione e la sospensione dei trattati (segue)
Trattati conclusi da organizzazioni internazionali (art. 66 CV 1986) Per le controversie relative agli articoli 53 e 64 della Convenzione, ricorso al “parere vincolante” della Corte internazionale di giustizia o all’arbitrato Per il resto, procedura identica a quella della Convenzione del 1969
Le regole consuetudinarie Potere di denuncia Potere per i giudici nazionali di accertare l’invalidità di un trattato o la sua estinzione? Quale rapporto con le regole della Convenzione di Vienna?
Questioni non regolate dalle Convenzioni di Vienna Art. 73 CV 1969: successione fra Stati responsabilità internazionale dello Stato scoppio di ostilità fra Stati Art. 74 CV 1986: questioni relative alla responsabilità dell’organizzazione, alla fine della sua esistenza, della fine della partecipazione di uno Stato in qualità di membro (par. 2) questioni relative alla posizione degli Stati membri rispetto a trattati conclusi dall’organizzazione (par. 3)
Successione degli Stati nei trattati Convenzione di Vienna del 1978 Stati di nuova indipendenza: Principio della tabula rasa (art. 16) Possibilità di partecipazione semplificata attraverso una notificazione di successione (artt. 17, 22-23) Eccezioni: – trattati in materia di confini (art. 11) – trattati che prevedono altri regimi territoriali, ad eccezione delle basi militari (art. 12) – trattati in materia di diritti umani?
Stati non di nuova indipendenza Regola base: principio di continuità unione di Stati (artt ) separazione di parti di uno Stato (artt ) Trasferimenti di territorio: principio di mobilità delle frontiere (art. 15)
Quale rapporto con la consuetudine? Prassi precedente la Convenzione di Vienna orientata nel senso della continuità Forti obiezioni alla regola (tranne che per quanto riguarda i trattati localizzabili)