1 SESSIONE POMERIDIANA A CURA DEL SERVIZIO CENTRALE AMBIENTE D.ssa Daniela Capaccioli (Responsabile Servizio Centrale Ambiente) Prof. Fabrizio De Poli.

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1 SESSIONE POMERIDIANA A CURA DEL SERVIZIO CENTRALE AMBIENTE D.ssa Daniela Capaccioli (Responsabile Servizio Centrale Ambiente) Prof. Fabrizio De Poli (Consigliere del Capo di Gabinetto del Ministero Ambiente)

2 STRUTTURA DELLA SESSIONE GLI ASPETTI DA APPROFONDIRE DELLE DUE DIRETTIVE  IL CAMPO DI APPLICAZIONE  IL PRODUTTORE  L’IMMISSIONE SUL MERCATO  GLI OBBLIGHI DI MARCATURA  I LIMITI DI TOLLERANZA

3 CAMPO DI APPLICAZIONE

4 “Il presente decreto si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie individuate nell’allegato 1 A, purché non siano parti di tipi di apparecchiature che non ricadono nell'ambito di applicazione del presente decreto. L'allegato 1 B individua, a titolo esemplificativo, un elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato 1 A”. (Proposta di Decreto di recepimento Art 2, 1)

5 APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE “apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE», le apparecchiature che dipendono per un corretto funzionamento da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi appartenenti alle categorie di cui all'allegato IA e progettate per essere usate con una tensione non superiore a volt per la corrente alternata e a volt per la corrente continua” (Proposta Decreto Legislativo: Art. 3, a)

6 DIPENDENZA PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO  Per il campo di applicazione di questa normativa, "dipendente" significa che l'energia elettrica (non il petrolio, la benzina o il gas) è la fonte di energia primaria.  Significa anche che quando la fornitura di energia elettrica è interrotta, l'apparecchiatura non può svolgere la sua funzione primaria.  Se l'energia elettrica è usato solo per funzioni di supporto o controllo, questo tipo di apparecchiatura è da considerarsi esclusa dal campo di applicazione della direttiva.

7 CAMPO DI APPLICAZIONE “Il presente decreto si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie individuate nell’allegato 1 A, purché non siano parti di tipi di apparecchiature che non ricadono nell'ambito di applicazione del presente decreto. L'allegato 1 B individua, a titolo esemplificativo, un elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato 1 A”. (Proposta di Decreto di recepimento Art 2, 1)

8 …PARTI DI TIPI DI APPARECCHIATURE Apparecchiature che sono parte di un altro tipo di apparecchiatura non sono da considerarsi come prodotti finiti. Se l'altro tipo di apparecchiatura è un'installazione fissa essa non ricade nel campo di applicazione del Decreto. Una installazione fissa, nel senso più ampio del termine è definita come una combinazione di varie apparecchiature, sistemi, prodotti finiti e/o componenti (da qui in poi chiamati parti) assemblate o montate da un installatore/montatore in un dato posto per operare insieme in un dato ambiente per svolgere un compito specifico, ma non intese per essere immesse sul mercato come una singola unità funzionale o commerciale (Orientamenti del TAC)

9 PRODOTTI FINITI  La normativa si applica ai "prodotti finiti" e non ai componenti o ai sottoassiemi.  Un prodotto finito è una qualsiasi apparecchiatura o strumento che ha una funzione diretta, un suo involucro e, dove applicabile, porte e connessioni intese per l'utilizzatore finale. La "funzione diretta" è definita come una qualsiasi funzione di un componente o di un prodotto finito che svolge l'uso previsto specificato dal costruttore nelle istruzioni per l'uso per gli utilizzatori finali. Questa funzione può essere disponibile senza ulteriori operazioni o connessioni oltre a quelle semplici che possono essere eseguite da qualsiasi persona.

10 IL PRODUTTORE

11 IL PRODUTTORE Direttiva 2004/96/CE  fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;  rivende sotto il suo marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato «produttore», se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto i);  importa o esporta apparecchiature elettriche ed elettroniche in uno Stato membro nell'ambito di un'attività professionale. Proposta decreto legislativo  fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;  rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;  importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;

12 IL PRODUTTORE Proposta decreto legislativo: ……. 4) chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all’esportazione è produttore solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14.

13 IL PRODUTTORE? A S B C Ai sensi della direttiva RAEE: A: E’ produttore in Francia, per tutti i prodotti venduti in Francia a C, ma non per i prodotti “esportati” in Spagna. B: E’ produttore in Spagna per i prodotti, acquistati da A e venduti a S. A: Costruttore B: Distributore/Filiale C-S: Utente finale

14 IMMISSIONE SUL MERCATO

15 GUIDA BLU DELLA COMMISSIONE EUROPEA “Immissione sul mercato: l’atto iniziale che consente di mettere per la prima volta a disposizione un prodotto sul mercato comunitario per consentirne la distribuzione o l’uso nella Comunità. Esso può essere reso disponibile a titolo oneroso o gratuito”.

16 GUIDA BLU DELLA COMMISSIONE EUROPEA Un prodotto è immesso sul mercato comunitario quando viene reso disponibile per la prima volta: ciò avviene quando un prodotto fuoriesce dalla fase di fabbricazione al fine di essere distribuito o utilizzato sul mercato comunitario. Il prodotto viene trasferito dal fabbricante, o dal suo rappresentante autorizzato nella Comunità, all'importatore stabilito nella Comunità o alla persona responsabile di distribuire il prodotto nel mercato comunitario. Il passaggio può anche avvenire direttamente dal fabbricante, o dal suo rappresentante autorizzato all'interno della Comunità, al consumatore o utilizzatore finale. Il prodotto si ritiene trasferito sia in caso di consegna fisica che di passaggio di proprietà; tale trasferimento può avvenire a titolo oneroso o gratuito e può basarsi su qualsiasi tipo di strumento giuridico: a titolo di esempio, si parla di trasferimento in caso di vendita, prestito, locazione, leasing e donazione.

17 CHI IMMETTE SUL MERCATO? A S B C A: Immette le apparecchiature sul mercato europeo B: rivende ad S apparecchiature già immesse sul mercato europeo A: Costruttore B: Distributore/Filiale C-S: Utente finale

18 OBBLIGHI DI MARCATURA IL CASSONETTO BARRATO E L’IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE

19 MARCATURA DEI PRODOTTI 4. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del presente Decreto, poste sul mercato a partire dal 13 agosto 2005, riportano, a cura e sotto la responsabilità del produttore, in modo chiaro, visibile ed indelebile, una indicazione che consenta di identificare lo stesso produttore e il simbolo riportato all’allegato 4. Detto simbolo indica, in modo inequivocabile, che l’apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e che deve essere oggetto di raccolta separata. Con Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono definite, in conformità alle disposizioni comunitarie, le modalità per l’identificazione del produttore.

20 CHI APPONE LA MARCATURA? A S B C A: Immette sul mercato europeo ed appone il cassonetto barrato. Per i prodotti venduti in Francia deve anche riportare “una indicazione che consenta di identificarlo” B: Appone a sua volta “una indicazione che consenta di identificarlo” A: Costruttore B: Distributore/Filiale C-S: Utente finale

21 DIRETTIVA ROHS

22 CAMPO DI APPLICAZIONE  Grandi elettrodomestici  Piccoli elettrodomestici  Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni  Apparecchiature di consumo  Apparecchiature di illuminazione  Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)  Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero  Distributori automatici  Lampade ad incandescenza  Apparecchi di illuminazione delle abitazioni.

23 ESCLUSIONI/ESENZIONI ESCLUSIONI  Dispositivi elettromedicali  Apparecchiature di monitoraggio e controllo  Pezzi di ricambio per la riparazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1 luglio 2006;  Reimpiego di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1 luglio  Prodotti non immessi sul mercato ESENZIONI  Le applicazioni elencate all’allegato della Direttiva e nella Proposta di Decisione della Commissione.

24 CAMPO DI APPLICAZIONE WEEE VS ROHS Il campo di applicazione della Direttiva RoHS è più ampio di quello della Direttiva WEEE.  Le apparecchiature che sono parte di altri tipi di apparecchiature che non ricadono nel campo di applicazione della WEEE, sono comunque ricomprese nel campo di applicazione della RoHS.  E’ importante sottolineare che la Direttiva RoHS, come la Direttiva RAEE, non si applica ai componenti o ai sottoassiemi, ma ai "prodotti finiti". Tuttavia affinché un prodotto finito possa essere conforme alla RoHS, anche tutti i componenti che lo costituiscono devono a loro volta essere conformi.

25 LIMITI DI TOLLERANZA Nei materiali omogenei è tollerata una concentrazione massima dello 0,1% in peso di piombo, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) ed etere di difenile polibromurato (PBDE) e dello 0,01% in peso di cadmio; per materiale omogeneo si intende un’unità che non può essere meccanicamente disaggregata in più materiali separati.