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Materie plastiche e riciclo di fronte al REACH 10 maggio 2012 REACH FOR THE POLYMER INDUSTRY Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo Dott.ssa.

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1 Materie plastiche e riciclo di fronte al REACH 10 maggio 2012 REACH FOR THE POLYMER INDUSTRY Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo Dott.ssa Maria Cristina Poggesi

2  REACH riguarda (art. 1 Reg. 1907/2006):  Sostanze  Preparati(miscele)  Articoli  REACH non si applica ai rifiuti (art. 2 comma 2) in quanto «non sono considerati né sostanze, né preparati né articoli»

3  Rifiuti  Riciclo  Materie prime seconde  End of waste  Sottoprodotti Riferimenti normativi: Direttiva 2008/98/CE e suo recepimento Dlgs 3 dicembre 2010 n. 205 REACH

4  Perché è così importante valutare il nesso tra normativa rifiuti e REACH?  Perché ciò che è rifiuto non ricade nel REACH…  …e ciò che non è rifiuto ricade nel REACH! (a meno di specifiche esenzioni)

5  I rifiuti sono fuori dal campo di applicazione del REACH  MA: anche la fase di rifiuto deve essere considerata negli scenari di esposizione : “le Misure di Gestione del Rischio (RMM) - contenute negli Scenari di Esposizione allegati alle SDS – devono considerare le misure di gestione dei rifiuti in modo da ridurre o evitare l’esposizione umana e ambientale alla sostanza nella fase di smaltimento e/o riciclo”;

6  Il tutto, naturalmente nel rispetto delle vigenti normative sui rifiuti:  Eventuali indicazioni di controllo del rischio contenute negli ES andranno ad aggiungersi alle disposizioni legislative in tema di rifiuti;  Le indicazioni negli ES non potranno comunque dare indicazioni approfondite (leggi locali e nazionali diverse!), né è questo lo scopo.

7  Come tutte le sostanze, anche quelle recuperate possono essere soggette a registrazione  Sono esentate da registrazione e valutazione (art. 2 c.7 lett. d) «le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o contenute in articoli, registrate a norma del titolo II, recuperate nella comunità, se:  La sostanza risultante dal processo di recupero è la stessa sostanza registrata a norma del tit. II;  Le informazioni prescritte negli articolo 31 o 32 in merito alla sostanza registrata a norma del tit. II sono disponibili nello stabilimento che effettua il recupero.  Quindi ciò che deriva dal riciclo non è fuori dal campo di applicazione del REACH

8 1) la sostanza deve essere stata registrata  In caso contrario, a seguito dell’operazione di recupero, la sostanza dovrà essere registrata prima di potere essere immessa sul mercato  Si applicano inoltre le esenzioni previste dal regolamento 2) deve sussistere identità chimica e di proprietà tra la sostanza registrata e quella recuperata  Se una sostanza viene modificata chimicamente durante il recupero, allora la sostanza recuperata deve essere registrata  Variazioni nella composizione e nel contenuto di impurità non comportano necessariamente una differenza di identità

9 3) l’entità legale che effettua il recupero deve avere le informazioni che accompagnano le sostanze nella catena di approvvigionamento  Art. 31: SDS per  Sostanze o preparati classificati come pericolosi  Sostanze PBT e vPvB  Altre sostanze incluse nella “candidate list”  Preparati non pericolosi che contengano sostanze pericolose  Art. 32: se la SDS non è richiesta, il fornitore deve comunicare  Numero di registrazione (se disponibile)  Eventuale autorizzazione o restrizione  Informazioni per misure di gestione rischi

10  Identificare l’oggetto del recupero (monomeri, altre sostanze esclusi stabilizzanti) e controllare eventuali restrizioni o autorizzazioni;  Verificare l’esistenza di esenzioni diverse dall’ “esenzione recupero” (polimeri, all. IV e V…);  Verificare l’avvenuta registrazione di monomeri e altre sostanze monomeriche;  Controllare eventuali restrizioni o autorizzazioni;  Procurarsi le informazioni (SDS ove prescritta) su monomeri e altre sostanze  Preparare una propria SDS, se necessaria

11  Difficoltà per il riciclatore nel reperire le informazioni relative alle sostanze presenti (in particolare per quanto riguarda il riciclo post- consumo)  Difficoltà nello stabilire quali sostanze sono contenute nel materiale recuperato – conseguente incertezza anche per gli utilizzatori a valle  Non è specificato in che modo il riciclatore dovrebbe procurarsi le informazioni che devono essere presenti in azienda…  Se anche solo una delle condizioni per l’esenzione decade, la sostanza deve essere registrata!  Il mondo associativo ha ottenuto la possibilità di utilizzare delle «R- SDS», ovvero schede di sicurezza contenenti info più qualitative che quantitative per i materiali riciclati (linee guida SDS)  Resta il problema della mancanza di n° di registrazione, più che altro sul mercato  Esenzione per sostanze in candidate list o sotto restrizione?

12  Ai sensi del REACH, ciò che non è più rifiuto sarà una sostanza o un preparato o un articolo;  In quale fase del processo di recupero cominciano a valere le disposizioni del REACH?  Se il processo di recupero avviene in più fasi, sono soggette alla legislazione sui rifiuti e non al REACH tutte le fasi che non portano ad un “non-rifiuto”;  Sono invece sostanze recuperate quelle sostanze che hanno cessato di essere rifiuto (potenzialmente soggette a REACH).

13  La Direttiva 2008/98/CE introduce il concetto di cessazione dello status di rifiuto (end of waste).  quattro requisiti generali che un rifiuto deve soddisfare al termine dell’operazione di recupero per non essere più considerato tale. In particolare il prodotto così ricavato deve: a) offrire un utilizzo comune per determinati scopi specifici; b) avere un mercato o una domanda; c) soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici cui è destinato e rispettare la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e d) non comportare con il suo utilizzo degli impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

14  I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del MATTM  Il Dlgs 3 dicembre 2010 n. 205, recepisce il 22° considerando della Direttiva 2008/98/CE nel corpo stesso dell’impianto normativo: «L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni». NB Ciò andrà in qualche modo a sostituire la nozione di «materia prima seconda ab origine»

15  Emanazione dei criteri EOW per i rifiuti plastici:  Fine estate 2012 previsto report su osservazioni raccolte da stake- holders  Fine 2012 prevista prima bozza per «plastic waste»

16  Che cosa è un sottoprodotto?  "Articolo 184-bis  1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:  a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;  b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da Parte del produttore o di terzi;

17  c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;  d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.  2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

18  Quanto detto si applica benissimo agli sfridi in plastica  All. V esenzioni dall’obbligo di registrazione:  «I sottoprodotti, tranne se sono essi stessi importati o immessi sul mercato»  Sottoprodotti della filiera della trasformazione delle materie plastiche:  Non prevedono una trasformazione chimica ma solo di «forma»  Viene mantenuta l’identità della sostanza  Ha davvero senso la necessità di registrazione?  Quali vantaggi per l’ambiente e la salute umana dovrebbe apportare questa registrazione?

19 Grazie per l’attenzione! Per informazioni: info@ippr.it www.ippr.itinfo@ippr.itwww.ippr.it


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