IL PRIVATE LIFE INSURANCE 24 maggio 2016 Giovanna Aucone Partner PG Legal
Parte 1: Il Private Insurance: definizione; Parte 2: I prodotti assicurativi di Ramo III: il quadro normativo e la natura delle polizze linked; Parte 3: I vantaggi delle polizze linked: A) Insequestrabilità e impignorabilità; B) Salvaguardia dal bail in; C) La pianificazione finanziaria patrimoniale; D) La pianificazione successoria; Parte 4: Conclusioni. Slide 2 Indice:
Parte 1 Private Insurance: definizione. 24 maggio 2016 Giovanna Aucone Partner PG Legal
Il Private Insurance è l’insieme delle soluzioni vita e danni offerte alla clientela «private» (famiglie con risorse finanziarie disponibili superiori a €), con problematiche sofisticate e complesse. *Definizione elaborata dalla Commissione Tecnica Permanente sul Private Insurance di AIPB Slide 4 Private Insurance: definizione
Polizze di assicurazione sulla vita (di diritto estero e non) ad elevato contenuto finanziario in grado di garantire sicurezza e vantaggi fiscali agli investitori più facoltosi ed alle rispettive famiglie (polizze portfolio, unit private) Polizze di copertura di rischi sulla durata della vita (assicurazioni caso morte più tradizionali); Polizze danni (contratti ad elevata personalizzazione) volte alla copertura dei rischi patrimoniali legati ai beni mobili e immobili del cliente «private»; Polizze danni che offrono una copertura sui rischi personali (rischio di danni alla persona). * Definizione elaborata dalla Commissione Tecnica Permanente sul Private Insurance di AIPB Slide 5 Private Insurance: cosa comprende?
Il Private Insurance è un offerta di prodotti assicurativi: -altamente personalizzata; -formulata attraverso una struttura dedicata; -standardizzata. Slide 6 Private Insurance: definizione
Concetto ‘’Taylor Made’’: «Il Private Insurance è un concetto che integra i servizi di private banking e di gestione patrimoniale con un utilizzo sofisticato dell’assicurazione sulla vita, quale strumento di pianificazione finanziaria e successoria in grado di garantire sicurezza e vantaggi fiscali agli investitori più facoltosi e alle rispettive famiglie». * Definizione elaborata dalla Commissione Tecnica Permanente sul Private Insurance di AIPB Slide 7 Private Insurance: definizione
IVASS (Circolare ISVAP 29 Marzo 1995 n.241): « Si considerano ‘’standardizzati’’ quei prodotti ai quali accedano garanzie e clausole non modificabili da parte del dipendente dell’ente creditizio». Per via interpretativa, tutto ciò che non rientra nella disposizione di cui sopra, si considera «prodotto non standardizzato». Slide 8 Private Insurance: Prodotti distribuibili
Gestione, organizzazione e controllo del patrimonio; Protezione del patrimonio da condizionamenti e pericoli; Passaggio Generazionale; Gestione della liquidità. Slide 9 I Bisogni del Cliente Private
Slide 10 Parte 2: I prodotti assicurativi di Ramo III
Inquadramento Contrattuale delle polizze linked Art. 2 D.Lgs 209/2005: - «le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento». Slide 11 I prodotti assicurativi di ramo III
Soggetti: -Compagnia assicurativa; -Contraente; -Assicurato; -Beneficiario (persona fisica/persona giuridica/società fiduciaria); -Banca depositaria; -Asset manager; -Eventuali intermediari assicurativi abilitati. Slide 12 I prodotti assicurativi di ramo III
Inquadramento Contrattuale delle polizze linked La caratteristica distintiva di tale tipo di polizze è il trasferimento, totale o parziale, del c.d. rischio di investimento: ossia “il rischio dei risultati dell’investimento dei premi pagati a fronte delle operazione dei rami vita”. Slide 13 I prodotti assicurativi di ramo III
Tipologie Pluralità di prodotti dalle caratteristiche differenti raggruppati sotto la comune denominazione di contratti linked: – unit o index garantite – unit o index parzialmente garantite – unit o index pure Slide 14 I prodotti assicurativi di ramo III
Unit o index garantite: – sia il rischio finanziario che quello demografico sono sopportati dall’impresa di assicurazione ; Al beneficiario viene garantito, al verificarsi dell’evento attinente alla vita umana, l’intero capitale versato e, in certi casi, anche un rendimento minimo. Slide 15 I prodotti assicurativi di ramo III
Unit o index parzialmente garantite: – la compagnia copre il rischio demografico; – il rischio finanziario viene in parte trasferito sul contraente; La compagnia è obbligata a corrispondere al contraente almeno parte del capitale. Slide 16 I prodotti assicurativi di ramo III
Unit o index pure: – non prevedono un rendimento; – non prevedono una garanzia di restituzione del capitale; Il contraente resta esposto al rischio dell’andamento del sottostante e al rischio di controparte. Slide 17 I prodotti assicurativi di ramo III
Il «rischio di controparte» Prodotti linked garantiti o parzialmente garantiti: -«rischio di controparte» assorbito o parzialmente trasferito in capo alla Compagnia assicurativa Prodotti linked puri: -«rischio di controparte» grava sul contraente. Slide 18 I prodotti assicurativi di ramo III
Elementi utilizzati nella determinazione della natura Trasferimento del Rischio Demografico: - Rischio di verificazione di evento futuro e incerto attinente alla vita umana; Trasferimento del Rischio di Investimento: - Nelle polizze unit linked, rischio connesso all’andamento dei fondi di investimento sottostanti; Diversi gradi di combinazione dei due elementi. Slide 19 I prodotti assicurativi di ramo III
Dottrina Interpretazioni restrittive basate sul rischio demografico: a)senza sopportazione del rischio demografico da parte della compagnia, polizze linked garantite estranee a funzione tipica del contratto assicurativa sulla vita (M. Stella Richter) b)«un capitale, il cui importo varierà tra il 105% ed il 100,1 del valore maturato se il fondo al quale le prestazioni dell’assicuratore sono connesse dovesse registrare un andamento negativo» non sembra essere perfettamente conciliabile con la funzione previdenziale (E.Piras). Interpretazione estensiva basata su rischio demografico (A. Miola): a)Con sussistenza del rischio demografico in capo alla compagnia vi è funzione previdenziale, anche in assenza di rischio di investimento a carico di quest’ultima. Slide 20 I prodotti assicurativi di ramo III
Giurisprudenza di merito Causa di tipo finanziario estranea a quella tipica del contratto di assicurazione; Natura mista assicurativo-finanziaria con prevalenza del carattere finanziario del contratto di assicurazione; Causa mista con prevalenza della tipologia assicurativa e disapplicazione della normativa finanziaria. Slide 21 I prodotti assicurativi di ramo III
Giurisprudenza Comunitaria Direttiva n. 2002/92/CE del Parlamento Europeo Le polizze linked vengono qualificate dal Legislatore comunitario quali operazioni di assicurazione, in quanto le prestazioni sono condizionate al verificarsi di un evento relativo alla durata della vita umana. Slide 22 I prodotti assicurativi di ramo III
Corte di Cassazione Sentenza n del 31 marzo 2008 «Si dovrebbe ravvisare nelle polizze linked una natura puramente assicurativa. La loro particolare struttura non sarebbe null'altro che effetto dell'evoluzione del mercato assicurativo/previdenziale negli anni, e pertanto tali strumenti sarebbero perfettamente rispondenti alle logiche assicurative moderne». Slide 23 I prodotti assicurativi di ramo III
Corte di Cassazione Sentenza n del 18 aprile 2012 «Nel caso in cui sia stabilito che alla scadenza del contratto o al verificarsi dell’evento in esso dedotto l’assicuratore sarà tenuto a corrispondere all’assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare […] il giudice al fine di stabilire se l’impresa […] abbia violato le regole di comportamento […] deve interpretare il contratto al fine di stabilire se esso, indipendentemente dal nomen iuris attribuitogli sia da identificare effettivamente come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell’esistenza dell’assicurato è assunto dall’assicuratore) oppure si concreti nell’investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di performance sia per intero addossato all’assicurato)». Slide 24 I prodotti assicurativi di ramo III
Corte di Cassazione Sentenza n del 18 aprile 2012 In sintesi: a)Insufficienza del nomen iuris b)Valutazione concreta se l’assicuratore assume un rischio connesso alla vita umana ovvero se grava sul contraente il rischio di performance Principio di diritto: -Valido per i contratti stipulati prima di entrata in vigore della L. 262/2005 e del D. Lgs 303/2006. Slide 25 I prodotti assicurativi di ramo III
Stabilire la natura delle polizze linked è una questione meramente interpretativa Diversi orientamenti in dottrina e in giurisprudenza La diversa natura ha implicazioni in tema di normativa applicabile Il concetto di «rischio demografico» rappresenta un criterio essenziale usato dalla giurisprudenza per la determinazione della natura delle polizze linked Slide 26 I prodotti assicurativi di ramo III
In sintesi, i criteri utilizzati dalla Giurisprudenza e dalla Dottrina per la determinazione della natura finanziaria delle polizze linked: a)Possibilità di riscattare la polizza durante il periodo contrattuale; b)Pagamento di un premio unico; c)Durata predeterminata del contratto; d)Ammontare del beneficio correlato esclusivamente agli investimenti finanziari; e)Rischio di investimento interamente a carico dell’assicurato. Slide 27 I prodotti assicurativi di ramo III
IVASS - Regolamento n. 32 del Art. 9: «I contratti classificati nel ramo III di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto, sono caratterizzati dalla presenza di un effettivo impegno da parte dell’impresa a liquidare prestazioni il cui valore sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico». Il Regolamento non indica un livello minimo di «rischio demografico» che la Compagnia assicurativa dovrebbe coprire. Slide 28 I prodotti assicurativi di ramo III
Contesto attuale: a)Nuove norme per la strutturazione ed il collocamento dei prodotti; b)Due autorità competenti (CONSOB e IVASS) con l’obbligo di vigilare sul rispetto delle norme e regolamentare il settore; c)Wording evoluto verso causa mista. Slide 29 I prodotti assicurativi di ramo III
Parte 3: I vantaggi delle polizze linked Slide 30
insequestrabilità e impignorabilità; pianificazione finanziaria patrimoniale; pianificazione successoria; prodotti esenti da imposta di successione; polizze escluse dall’asse ereditario; mantenimento del tenore di vita dopo la cessazione dell’attività; mantenimento e conservazione dell’anonimato; salvaguardia dal bail in. Slide 31 I vantaggi delle polizze linked
I contratti di assicurazione vita sono impignorabili ed insequestrabili; Rimangono impregiudicati i diritti dei legittimari. Ai sensi dell’art c.c. «le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione e alla riduzione delle donazioni». Slide 32 Impignorabilità e insequestrabilità
Fallimento dell’imprenditore: Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che «stante la impignorabilità ex. art c.c., come sopra interpretato, dei crediti del fallito derivanti dal contratto di che trattasi, gli stessi rientrano tra le cose non comprese del fallimento in ragione della loro non pignorabilità ex lege ai sensi dell’art. 46, L.F.» «Il curatore non è legittimato a chiedere lo scioglimento del contratto assicurativo per acquisire alla massa il correlativo valore di riscatto». (Cass. SS.UU. 8271/2008). Slide 33 Impignorabilità e insequestrabilità
Giurisprudenza – S.U. del 31 marzo 2008 Art. 1923, comma 1, applicabile se il contratto assolve, in concreto, una funzione previdenziale. Slide 34 Impignorabilità e insequestrabilità
Giurisprudenza più recente Sentenza n del 6 maggio 2014 della Terza Sezione Penale della Corte della Cassazione: a)Sequestro preventivo applicabile alle polizze assicurative sulla vita; b)Art riguarda solo i rapporti civilistici. Slide 35 Impignorabilità e insequestrabilità
Principi pacifici: Al fine di valutare se l’art. 1923, comma i, c.c. sia applicabile è necessario che l’assicurazione persegua uno scopo di previdenza; La polizza vita non può essere sottoposta a sequestro o a pignoramento. Slide 36 Impignorabilità e insequestrabilità
Limiti: Il divieto di impignorabilità viene meno in ambito penale; Nei casi in cui il contraente non sia un imprenditore – e non possa quindi fallire – o anche quando il contraente sia un imprenditore, ma sia passato più di un anno dalla stipula del contratto di assicurazione, si può smobilizzare il capitale di polizza a favore dei creditori con la revocatoria ordinaria. Slide 37 Impignorabilità e insequestrabilità
Dal bail out … al bail in Dal 1 Gennaio 2016 i salvataggi delle banche non saranno più finanziati dallo Stato, bensì: (i)dagli azionisti; (ii)dagli obbligazionisti; (iii)dai correntisti con depositi superiori a €. Slide 38 Salvaguardia dal bail in
Le esigenze del cliente: Creare un reddito alternativo a quello professionale nel caso in cui l’azienda attraversi un periodo di difficoltà; Assecondare, in caso di premorienza, eventuali esigenze di famiglia e favorire le persone meno protette dalle circostanze della vita; Costruire un’ulteriore pensione per quando si interromperà l’impegno diretto nell’attività professionale. Slide 39 La pianificazione finanziaria patrimoniale
Possibili soluzioni: a)Polizza vita di puro rischio: Tale polizza, garantendo il capitale garantisce ai familiari, in caso di premorienza del cliente, di avere il tempo sufficiente per acquisire le necessarie competenze alla gestione dell’attività professionale. Slide 40 La pianificazione finanziaria patrimoniale
Possibili soluzioni: b) Unit linked (di diritto italiano o di diritto estero): Tale polizza ha la caratteristica di essere estremamente personalizzata e permette di beneficiare di vantaggi non solo fiscali, ma anche finanziari, successori e civilistici tipici delle polizze assicurative Slide 41 La pianificazione finanziaria patrimoniale
Home Country Control Le Compagnie di assicurazione aventi sede nel territorio dell’Unione Europea possono, nel rispetto delle norme di interesse generale recepite ed emanate dall’ISVAP, distribuire i propri prodotti sul territorio italiano, rimanendo soggette al solo controllo dell’organismo competente nel proprio paese di residenza Legge Italiana: Si applica alla fase precontrattuale e contrattuale; Legge del Paese di provenienza: Si applica alla normativa finanziaria e alla regolamentazione degli asset. Slide 42 La pianificazione finanziaria patrimoniale
Esempi di unit linked di diritto estero Lussemburgo Capitale di origine del modello Private Insurance; Sede principale del Ramo Vita europeo; La legislazione garantisce massima privacy assicurativa; Gli asset a copertura delle riserve tecniche devono essere periodicamente inventariati; In caso di insolvenza degli Assicuratori, il contraente della polizza lussemburghese sarà un creditore privilegiato di primo grado sul patrimonio regolamentato. Slide 43 La pianificazione finanziaria patrimoniale
Esempi di unit linked di diritto estero Irlanda La normativa irlandese offre un’ampia flessibilità ed ammette senza restrizione l’utilizzo di fondi non armonizzati; Gli asset appartenenti ai contratti assicurativi sono separati dagli altri asset di proprietà della compagnia assicurativa. La compagnia deve tenere un registro contenente l’elenco degli asset rappresentanti le riserve tecniche; Il valore degli asset rappresentanti le riserve tecniche non può essere inferiore alle riserve stesse; Assenza di garanzia massima della privacy; Contraenti e Beneficiari godono di una priorità assoluta su ogni altro creditore della Compagnia Assicurativa (opzione A Direttiva UE 2001/17); Possibilità di sottoscrivere prodotti finanziari non armonizzati. Slide 44 La pianificazione finanziaria patrimoniale
Cos’è? La pianificazione successoria è un modo per conservare il patrimonio familiare in buone condizioni e trasmetterlo alle generazioni future; Esistono diversi strumenti a seconda degli effetti che si desiderano (Testamento, Trust, Polizze Vita). Slide 45 La pianificazione successoria
La polizza vita può essere uno strumento da utilizzare mortis causa o inter vivos per trasmettere e tutelare il patrimonio aziendale/familiare; L’evoluzione familiare (unioni civili, separazioni, coppie di fatto): le polizze vita sono escluse dall’asse ereditario, ma non possono ledere la quota di legittima. In questo modo si possono coinvolgere nell’eredità anche soggetti che non sono legalmente parte della famiglia. Slide 46 La pianificazione successoria
Protezione dei soggetti «deboli»: la polizza vita può essere usata come strumento di utilità economica per tutelare un soggetto considerato «debole» (es. figlio non autosufficiente); La polizza vita può essere uno strumento di tutela patrimoniale alternativo a forme giuridiche, come fondo patrimoniale, trust o vincolo di destinazione. Slide 47 La pianificazione successoria
E’ possibile nominare qualsiasi soggetto come beneficiario della polizza vita, con la possibilità di poterlo modificare in qualsiasi momento; Anche in caso di rinuncia dell’eredità da parte del beneficiario, quest’ultimo può comunque riscuotere la prestazione assicurativa. Slide 48 La pianificazione successoria
La figura del beneficiario Il beneficiario acquista un diritto «iure proprio»; Le somme riscosse a titolo di beneficio non rientrano nell’asse ereditario del de cuius; Le somme riscosse dal beneficiario sono esenti dall’imposta di successione; Il contraente può designare un beneficiario che non rientri nel proprio asse ereditario nei limiti della quota del patrimonio disponibile. Slide 49 La pianificazione successoria
La figura del beneficiario Diritto di accesso degli eredi ai dati personali dei beneficari: Cass. Civ., Sez. I, n settembre 2015 “In tema di trattamento dei dati personali, tra i dati concernenti persone decedute, ai quali hanno diritto di accesso gli eredi, a norma dell'art. 9, comma 3, d.lg. n. 196/2003, non rientrano quelli identificativi di terze persone, quali sono i beneficiari della polizza sulla vita stipulata dal de cuius, ma soltanto quelli riconducibili alla sfera personale di quest'ultimo” Slide 50 La pianificazione successoria
La figura del beneficiario Diritto di accesso degli eredi ai dati personali dei beneficari: Cass. Civ., Sez. I, n settembre 2015 Principi Art. 9 co. 3 DLgs 196/2003 : I diritti dell’interessato riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione Slide 51 La pianificazione successoria
La figura del beneficiario Sentenza N. 7863/2015, Cass. Civ; Sentenza N. 3263/2016, Cass. Civ.: »Se si indica come beneficiario una persona non legata da rapporti di parentela al contraente, allora si tratta di donazione indiretta. »Costituisce donazione indiretta compiuta con spirito di liberalità l'indicazione di un terzo, come beneficiario di un'assicurazione sulla vita, che non sia legato all'assicurato da alcun vincolo di mantenimento o dipendenza economica. »Applicabilità dell’art. 775 del codice civile: se essa è compiuta da un incapace naturale, è annullabile a prescindere dal pregiudizio che il designante abbia in concreto subito. Slide 52 La pianificazione successoria
Vantaggi e Svantaggi rispetto al Trust Vantaggi Trust: Conferimento di liquidità dei beni; Possibilità di dilazionare il trasferimento dei beni. Svantaggi Trust: Perdita irrevocabile della titolarità dei beni; Imposta di donazione al trasferimento. Slide 53 La pianificazione successoria
Vantaggi Polizza vita rispetto al Trust Vantaggi: Il contraente rimane titolare dei beni fino alla morte; Il contraente può effettuare prelievi e conferimenti durante la durata del contratto; Il contraente può cambiare il beneficiario in qualsiasi momento; La polizza vita è esente dalla tassa di successione. Slide 54 La pianificazione successoria
Vantaggi fiscali: Attraverso la sottoscrizione di una polizza vita è possibile usufruire di una serie di vantaggi fiscali. La fiscalità deve essere corrisposta solo nel momento in cui si verifica la certezza di un rendimento. Slide 55 La pianificazione successoria
Imposta di successione: Beni tassati: Immobili; Obbligazioni; Azioni e partecipazioni; Trust. Beni esenti: Polizze Vita; Titoli di Stato; Azioni, partecipazioni in società e aziende in particolari casi. Slide 56 La pianificazione successoria
Polizze vita: tassazione in sede di riscatto o a scadenza Il reddito conseguito (sotto forma di capitale o rendita) appartiene alla categoria dei redditi di capitale, ex art. 44 TUIR; L’imposta sostitutiva è dovuta solo nella misura in cui si realizzi un differenziale positivo tra il capitale pagato dall’impresa di assicurazione e i premi versati; Differimento del pagamento dell’imposta al momento del riscatto o a scadenza. *Fino al si applica l’aliquota del 12,5% indipendente dalla composizione del sottostante finanziario collegato al contratto; Dal al si applica l’aliquota del 12,5 o del 20% in base alla natura del sottostante finanziario collegato al contratto; A partire dal si applica l’aliquota del 12,5% o del 26% in base alla natura del sottostante finanziario collegato al contratto. Le aliquote del 20% e del 26% sono applicabili alla sola parte di rendimento riferibile agli strumenti finanziari collegatati alla polizza che siano diversi da Titoli di Stato o equiparati. Slide 57 La pianificazione successoria
Trattamento fiscale delle erogazioni periodiche e ricorrenti Può verificarsi l’ipotesi di pagamento anticipato del premio cui segua l’obbligo per l’assicuratore di versare annualmente all’assicurato una percentuale dell’investimento Con risoluzione n. 138/2004 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che «l’eventuale guadagno per l’assicurato dipende esclusivamente dal risultato della componente derivata del titolo strutturato, determinabile soltanto alla data della scadenza del contratto o del riscatto anticipato» dunque «l’applicazione dell’imposta sostitutiva deve essere effettuata alla predetta data, sempreché alle scadenze periodiche non sia determinabile con certezza un vero e proprio rendimento finanziario». Slide 58 La pianificazione successoria
Agenzia delle Entrate: Circolare n. 8/E Tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita Anteriormente alla legge di Stabilità per il 2015, l’articolo 34, ultimo comma, Dpr 601/1973 disponeva che i capitali percepiti, dai beneficiari di contratti di assicurazione sulla vita, in caso di morte dell’assicurato erano completamente esenti dall’Irpef. Per effetto della legge di Stabilità per il 2015 (valevole per i proventi percepiti dal 1° gennaio 2015, anche se il decesso dell’assicurato sia avvenuto anteriormente) è stata limitata questa esenzione dall’Irpef ai soli capitali erogati, in dipendenza di contratti assicurativi per il caso morte, a copertura del rischio demografico percepiti dai beneficiari. Slide 59 La pianificazione successoria
Agenzia delle Entrate: Circolare n. 8/E a) “Temporanea caso morte” (la cui stipula è totalmente finalizzata alla copertura del rischio demografico): Ai proventi che vengono corrisposti ai beneficiari si applica la piena esenzione Irpef; b) Polizze vita “miste” (le quali, cioè, oltre alla componente demografica, hanno anche una componente meramente finanziaria): ciò che viene percepito dal beneficiario a titolo di copertura del rischio demografico beneficia dell’esenzione Irpef, mentre non ne beneficia la prestazione che i beneficiari ricevono con riferimento alla componente finanziaria della polizza. I proventi di quest’ultimo tipo sono dunque redditi di capitale. Slide 60 La pianificazione successoria
Monitoraggio fiscale Le polizze assicurative stipulate con imprese estere costituiscono «attività estere di natura finanziaria» e sono soggette alla disciplina del monitoraggio fiscale Pagamento del premio verso l’estero; Percezione del capitale/rendita dall’estero; Detenzione della polizza all’estero. Slide 61 La pianificazione successoria
Agenzia delle Entrate: Reg. 41/2012 «I redditi di capitale di cui all’articolo 44 del TUIR corrisposti da parte di soggetti non residenti a soggetti residenti nel territorio dello Stato in dipendenza di contratti assicurativi sulla vita, nonché di capitalizzazione, sono soggetti all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all’articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 6002, analogamente a quanto avviene nei casi in cui la corresponsione di tali redditi sia effettuata da imprese di assicurazione residenti in Italia». Slide 62 La pianificazione successoria
Agenzia delle Entrate: Reg. 41/2012 «In particolare, è previsto l’esonero dal monitoraggio fiscale per: le attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti, anche se non è stata esercitata l’opzione per l’applicazione dei regimi del risparmio amministrato o gestito di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997; per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l’intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali» Slide 63 La pianificazione successoria
Limiti Polizza vita Non può essere utilizzata per escludere i legittimari dall’asse ereditario; Le polizze possono essere utilizzate per il solo passaggio di denaro e non per asset o servizi; Nessun differimento alla liquidazione della prestazione assicurativa (es. non è possibile subordinare la prestazione assicurativa al beneficiario al raggiungimento di una certa età da parte del beneficiario). Slide 64 La pianificazione successoria
Possibilità di gestire il passaggio generazionale del proprio patrimonio, minimizzando l’impatto fiscale; i contratti assicurativi sono esenti da imposta di successione; Volontà di pianificare i propri risparmi attraverso un investimento flessibile e realmente personalizzato; Accesso, a condizioni fiscalmente efficienti, a strumenti di investimento tradizionalmente penalizzati da una tassazione estremamente sfavorevole; Possibilità di gestire problematiche particolarmente sofisticate relative alla propria situazione familiare e patrimoniale; Ottimizzazione fiscale sui prodotti costituenti il fondo di gestione sottostante. Slide 65 Conclusioni: Perché scegliere una polizza vita?
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