Le fonti dei diritti fondamentali nell’ordinamento europeo Carta dei diritti fondamentali Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) Principi generali di diritto non scritto
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI Art. 6, par. 1 (TUE): diritto primario. Dalla proclamazione a Nizza (2000) al Trattato di Lisbona priva di effetti giuridici vincolanti e avente natura di accordo interistituzionale (proclamata da PE, Consiglio e Commissione) Riproclamata, con adattamenti, a Strasburgo il 12 dicembre 2007
Perché la proclamazione a Nizza? Infatti….. Tutela dei diritti dell’uomo nella giurisprudenza della CGUE attraverso i principi generali di diritto (a partire dalle sentenze 1970 e 1974 Nold) “Consacrazione” nell’art. 6.3 TUE
Perché la proclamazione a Nizza? Consiglio europeo di Colonia (dicembre 1999) “Il CE ritiene che, allo stato attuale dello sviluppo dell’UE, i diritti fondamentali vigenti al livello dell’Unione debbano essere raccolti in una Carta e in tal modo resi più manifesti” “…L’obbligo dell’UE di rispettare i diritti fondamentali è confermato e definito dalla CGUE … è necessario elaborare una Carta di tali diritti al fine di sancirne in modo visibile l’importanza capitale e la portata per i cittadini dell’Unione”
Perché la proclamazione a Nizza? Il valore del “catalogo di diritti” 1)Spostare il baricentro delle attività dell’Organizzazione da logiche esclusivamente mercantili alla condizione della persona in quanto tale (cfr. nuovo obiettivo di trasformare l’Unione in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia) 2)Obiettivo di affiancare, nella tutela dei diritti fondamentali, un parametro tutto interno a quelli principalmente esterni 3)Rafforzamento del principio di certezza del diritto + contributo alla sua evoluzione progressiva
Valore innovativo dell’art. 6(1) TUE? L’efficacia della Carta ante Lisbona 1)Presa sistematicamente in conto dalla Commissione nella formulazione delle proposte normative (Comunicazione Pres 2001) 2)Richiamata nel preambolo e nella parte dispositiva di atti del Consiglio e di atti del PE (operando da parametro di legalità di tali atti) 3)Utilizzata da MedEur per accertare un caso di maladministration 4)Utilizzata da CGUE (e da AG) come parametro di interpretazione + di legalità (pur sottolineando che priva di effetti vincolanti)
Valore innovativo dell’art. 6(1) TUE? Considerazioni più generali 1)“Certezza gerarchica”: La Carta certamente appartiene al diritto primario (di contro: incertezze in merito ai principi generali di diritto) 2)Certezza di contenuti (di contro: incertezza sulla soglia di protezione assicurata dai principi generali) 3)Catalogo scritto: rafforzamento della protezione dei singoli 4)Arginare la teoria dei controlimiti (Preoccupazioni sul livello di protezione dei dir fond nel DUE, in confronto alle costituzioni nazionali)
Ambito di applicazione della Carta (art. 51) 1)Istituzioni, organi e organismi dell’Unione par. 2: la Carta NON ESTENDE l’ambito di applicazione del Dir UE al di là delle competenze dell’UE, non introduce competenze o compiti nuovi 2) Stati membri, esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione (sentenza N.S. del 21 dicembre 2011)
Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) …nel diritto UE
La CEDU 1)Firmata a Roma, nel 1950, nel quadro del Consiglio d’Europa. In vigore dal protocolli 2) Attualmente ha 47 Stati parti 3) Alla sua attuazione è preposta la Corte EDU, che si pronuncia in esito a ricorsi individuali, che sono ammissibili previo esaurimento dei ricorsi interni
CEDU e UE 1)L’UE non ne è parte, ma tutti gli Stati membri sì 2) Co-fonte dei principi generali del diritto UE in tema di salvaguardia dei diritti dell’uomo 3) Nella prassi, grande attenzione e aderenza della CGUE alla giurisprudenza della Corte EDU
CEDU e UE (segue) 4) Responsabilità degli Stati membri dell’UE per contrasto di atti del diritto UE rispetto alla CEDU? (giurisprudenza Bosphorus della Corte EDU, del 2005) gli atti comunitari direttamente applicabili non possono di per sé essere contestati davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo, poiché la Comunità non è parte della CEDU; non sussiste la responsabilità degli Stati per violazione della CEDU, se essi attuano un atto comunitario senza avere al riguardo alcun potere discrezionale, a condizione che “all’interno di quella organizzazione in particolare si faceva riferimento alla CEE, i diritti fondamentali ricevano una “protezione equivalente” a quella garantita dalla CEDU l’ordinamento comunitario garantisce un livello di tutela dei diritti fondamentali equivalente a quello della CEDU
CEDU e UE (segue) 5) Adesione dell’UE alla CEDU? (Parere della CGUE del 28 marzo 1996) “la Comunità non può aderire a tale convenzione poiché il trattato CE non prevede alcuna competenza delle istituzioni comunitarie per emanare norme o concludere accordi internazionali in materia di diritti dell'uomo” → L’art. 6(2) TUE fornisce base giuridica ED È ANCHE UN OBBLIGO!
La CEDU nell’ordinamento UE (assetto attuale pre-adesione) 1)Costantemente utilizzata da CGUE come canone interpretativo 2) Clausola di aderenza della Carta: art. 52, par. 3.
segue 3) Sentenza Åklagaren della CGUE (C-617/10, 2013) «la CEDU non costituisce, fintantoché l’Unione non vi abbia aderito, un atto giuridico formalmente integrato nell’ordinamento giuridico dell’Unione» 4) Sentenza Kamberaj della CGUE (C-571/10, 2012): l’art. 6(3) non disciplina il rapporto tra CEDU e ordinamenti Stati membri * non determina conseguenze di conflitto norma CEDU/dir. nazionale per il giudice … Nell’ordinamento italiano?
La CEDU nell’ordinamento UE (post adesione) L’art. 6(3) TUE non ne parla!
L’adesione dell’UE alla CEDU IL PROCESSO DI ADESIONE [NB: modifiche alla CEDU!] 1)Avvio dei negoziati e designazione della Commissione come negoziatore Raccomandazione Commissione marzo 2010 Autorizzazione Consiglio giugno mandato di negoziazione supplementare aprile ) Accordo a livello di negoziatori (aprile 2013) Insieme inscindibile di testi necessari all’adesione 3) Richiesta di parere alla CGUE da parte della Commissione
L’adesione dell’UE alla CEDU PARERE 2/2013 Premessa: «l’UE è un ordinamento giuridico di nuovo genere, avente una sua specifica natura, un quadro costituzionale e principi fondativi che sono suoi propri, una struttura istituzionale particolarmente elaborata, nonché un insieme completo di norme giuridiche che ne garantiscono il funzionamento» → competenze non modificate (art. 6(2)) → caratteristiche da preservare (Protocollo 8)
PARERE 2/2013 Conclusione NON COMPATIBILITA’ del progetto con l’art. 6(2) TUE con il protocollo 8 «tutte le critiche formulate riguardano, seppure sotto diverse angolazioni, il ruolo che verrebbe ad acquistare, per effetto dell’adesione, la Corte EDU, in relazione a quello della stessa CGUE.»
I principi generali (art. 6(3))? Lavori preparatori Trattato costituzionale: “Evitare che la Carta finisca per “cristallizzare” i diritti fondamentali e impedisca alla CGUE di individuare nuovi diritti o estendere quelli già contemplati dalla Carta, secondo l’evoluzione che potrebbe registrarsi negli ordinamenti degli Stati membri e nel contesto del diritto internazionale” MA…..
Rilievi critici 1)Tutti gli strumenti in tema di diritti dell’uomo si prestano a interpretazioni evolutive….. 2)Sull’adeguamento alla giurisprudenza della Corte EDU…. Cfr. clausola di aderenza ex art. 52(3) Carta.
Allora? 1)Le tradizioni costituzionali “comuni” e la circolazione dei valori costituzionali tra ordinamento nazionali e ordinamento UE 2)Incompleta accettazione della Carta da parte di Regno Unito e Polonia (Protocollo 30) 3)Valenza integratrice rispetto alla Carta anche in via autonoma rispetto a Corte EDU, ad opera della CGUE (Mukarubega C- 166/13, 2014; Boudjlida C-249/13, 2014 sul diritto ad essere ascoltati nei procedimenti amministrativi statali)