Seminario Nazionale Decreto legislativo 99/2004, attuativo della legge 38/2003 Le azioni per i giovani
Strategie e marketing associativo Momento irripetibile per quantità di innovazioni giuridiche e fiscali
D.l 29 marzo 2004, n.99 Art.3 Imprenditoria agricola giovanile La conoscenza e la diffusione del sito
Punto 1 Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è inserito il seguente: «4-bis (Imprenditoria agricola giovanile) Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore agricolo avente una età non superiore a 40 anni.». Rende conforme al Regolamento CE 1257 del 99 (art.8 insediamento giovani) tutta la normativa nazionale (es.la 185 prevedeva l’accesso fino a 35 anni)
Punto 2 All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, le parole: «alla data del 1° gennaio 2000», sono sostituite dalle seguenti: «alla data del subentro». Art. 9 Soggetti beneficiari 2. I soggetti di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2. In questo modo non si tiene piu’ conto della “residenza storica”è evidente che si allarga la platea.Potenzialmente si può guardare al sud come opportunità d’impresa
Riflessioni sulla Soggetto attuatore : Passaggio da sviluppo Italia a Ismea (art.4 finanziaria 2004) comma 43 “ L ’ ISMEA subentra nelle funzioni gi à esercitate da Sviluppo Italia Spa per l ’ attuazione degli interventi di cui al comma 42, che risultano assegnate dalle leggi vigenti, nonch é nei relativi rapporti giuridici e finanziari. ” 2.Ismea non e ’ strutturata a dare risposte in tempi ragionevoli. Tra le ipotesi avanzate ci potrebbe essere quella di trasferire all ’ Ismea la struttura che attualmente svolge questa attivit à all ’ interno di Sviluppo Italia 3.Capire il pregresso che fine far à. (Caso Pirisi Sardegna) Ismea dimostra interesse anche sui casi pregressi 4.Come si struttura la Cia per dare risposte agli associati : Disseminazione e promozione (Agia) Chi potrebbe fare i progetti Caa e Cia Imprese Allacciare relazioni con ordini e collegi (Agia) per i progetti d ’ impresa (accordo quadro) nel caso in cui non si riesca a dare risposte al mercato 5.Strutturazione relazione Agia/Cia con Ismea
Art. 24. (L.185/2000) Criteri e modalit à per la concessione delle agevolazioni Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e, relativamente alle disposizioni di cui al titolo I, capo III, anche con il Ministro delle politiche agricole e forestali, fissa con uno o piu' regolamenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto. Prima della loro adozione i regolamenti sono comunicati alla Commissione europea a norma dell'articolo 88 (gia' 93) del Trattato UE. Poiché la comunicazione alla Commissione Europea è stata già fatta e quest’ultima ha ritenuto il regolamento compatibile con gli aiuti di stato, manca solo la firma e l’adozione del regolamento (da parte del Ministero dell’Economia)
Punto 3 Ai giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, che accedono al premio di primo insediamento di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e successive modificazioni, è attribuito, nei limiti della somma di dieci milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008 un ulteriore aiuto, sotto forma di credito d'imposta, fino a cinquemila euro annui per cinque anni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nè dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi. Non rileva altresì ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità di applicazione del presente comma, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
Problemi di applicazione del credito di imposta 1.Individuazione dei soggetti destinatari (per i giovani di molte regioni Toscana, Emilia Romagna, Campania, etc. non ci sono risorse per i premi di primo insediamento fino al 2006 e quindi c’è il rischio di una doppia penalizzazione) 2.Azione politica attraverso osservatorio 3.Azione politica Agia/Cia Ipotesi Agia Permettere a tutti i nuovi insediamenti di poter disporre del credito d’imposta (fino al raggiungimento delle risorse utili) in modo disgiunto dalla erogazione del premio di primo insediamento mantenendo però le caratteristiche del soggetto previste per il premio.
Esempi pratici Caso 1 giovane “fortunato” Accede al primo insediamento e gli viene erogato….iter regionale Inoltra la domanda all’ufficio delle entrate e l’istanza (dopo verifica della copertura finanziaria) viene accettata
Caso 2 giovane “mediamente fortunato” Non accede al primo insediamento per mancanza di fondi Inoltra la domanda all’ufficio delle entrate e l’istanza (dopo verifica della copertura finanziaria) viene accettata. Proponiamo comunque la verifica della professionalità e della redditività nei tempi previsti dal regolamento 1257 (2 anni)
Caso 3 giovane “sfigato” Non accede al primo insediamento per mancanza di fondi Inoltra la domanda all’ufficio delle entrate e l’istanza non viene accettata per mancanza di copertura finanziaria
Applicazione dello strumento Entro 60 giorni a partire dal 7 maggio dovrà essere emanato un decreto di attuazione di concerto tra il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Punto 4 All'articolo 15 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto, i contratti di affitto in favore dei giovani imprenditori agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso e per la quale è previsto l'importo in misura fissa di 51,65 €.» Si rimanda all’intervento di Clelia Piccirilli