ART 349 – ART 359 bis DISCIPLINA E DIFFERENZE

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ART 349 – ART 359 bis DISCIPLINA E DIFFERENZE INDAGINI PRELIMINARI ART 349 – ART 359 bis DISCIPLINA E DIFFERENZE

Art 349 c.p.p. IDENTIFICAZIONE INDAGATO E DI ALTRE PERSONE ATTO NON GARANTITO SCOPO: DA NOME A VOLTO – IDENTIFICAZIONE FISICA OGGETTO: PERSONA FISICA INDIVIDUATA DI CUI IGNOTE GENERALITA’ DESTINATARI: INDAGATO - PERSONE INFORMATE SUL FATTO

IDENTIFICAZIONE COATTIVA DI PERSONE Art 349 co 4,5,6 c.p.p. PRESUPPOSTO: RIFIUTO DI FARSI IDENTIFICARE DOCUMENTO RITENUTO FALSO P.G. CONDUCE E TRATTIENE NEI PROPRI UFFICI PERSONA PER TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO MAX 12 ORE SE COMPLESSA O NECESSARIA PRESENZA CONSOLE O INTERPR. MAX 24 ORE CON AVVISO ANCHE ORALE AL P.M. P.M. INFORMATO DELL’ ACCOMPAGNAMENTO E DELL’ORA P.M. SE MANCANO CONDIZIONI STABILISCE RILASCIO P.M. INFORMATO DEL RILASCIO E DELL’ORA TALI DISPOSIZIONI SI APPLICANO ANCHE NEL CASO DI INDAGATO

IDENTIFICAZIONE INDAGATO Art 66 co 1; Art 349 co 2, 2bis c.p.p. AUTORITA’ GIUDIZIARIA INVITA INDAGATO AD INDICARE LE PROPRIE GENERALITA’ INDAGATO NON HA DIRITTO DI NON RISPONDERE RIFIUTO DI INDICARE GENERALITA’ ( Art 651 c.p.) FALSE GENERALITA’ ( Art 496 c.p.) A.G. INVITA INDAGATO AD INDICARE SOPRANNOME, PSEUDONIMO, BENI PATRIMONIALI, COND. DI VITA FAMILIARE E SOCIALE, POSIZIONE VERSO AMM.GIUSTIZIA ( 21 disp. att.) IDENTIFICAZIONE ANCHE MEDIANTE RILIEVI DATTILOSCOPICI, FOTOGRAFICI, ANTROPOMETRICI O ALTRI SE ACCERT. COMPORTA PRELIEVO SALIVA O CAPELLI E MANCA CONSENSO P.G. PROCEDE A PRELIEVO COATTIVO NECESSARIA PREVIA AUTORIZZAZIONE, ANCHE ORALE MA CONFERMATA PER ISCRITTO DEL P.M. RISPETTO DIGNITÀ PERSONALE DEL SOGGETTO

ACCERTAMENTI IDONEI AD INCIDERE SULLA LIBERTA’ PERSONALE Art 359 bis c.p.p.; 224 bis c.p.p. INTRODOTTE DALLA L.85/09 NORMATIVA COSTRUITA CON TECNICA DEL RINVIO ALLA DISCIPLINA PREVISTA PER LA PERIZIA COATTIVA (Art224bis) IPOTESI IN CUI IL P.M. DEVE PORRE IN ESSERE ACCERTAMENTI TECNICI IDONEI AD INCIDERE SULLA LIBERTA’ PERSONALE DURANTE INDAGINI PRELIMINARI SE IL SOGGETTO MANIFESTA IL PROPRIO CONSENSO IL P.M. PROCEDE CON CONSULENTE TECNICO EX Art 359-360 c.p.p. AMMESSI PER QUALSIASI REATO SUFFICIENTE LA SOLA PERTINENZA O MERA UTILITA’ INVESTIGATIVA NON POSTO ALCUN DIVIETO O LIMITE ESPRESSO NON PREVISTE SANZIONI PROCESSUALI NON PREVISTE DISTRUZIONE CAMPIONE O CANCELLAZIONE PROFILO SE IL SOGGETTO NON MANIFESTA IL CONSENSO AMMESSE LE OPERAZIONI EX Art 224 bis PRELIEVO COATTIVO DI PELI, CAPELLI O MUCOSA DEL CAVO ACCERTAMENTI MEDICI (DUBBI SUL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITA’, TONINI RITIENE CHE DEBBANO ESSERE SPECIFICATI DAL LEGISLATORE) FINE: DETERMINAZIONE DEL PROFILO DEL DNA

RISERVA DI GIURISDIZIONE: IL P. M RISERVA DI GIURISDIZIONE: IL P.M. CHIEDE AL GIP AUTORIZZAZIONE PER L’ATTO RISERVA DI LEGGE: IL GIP AUTORIZZA CON ORDINANZA SE RICORRONO LE CONDIZIONI PREVISTE EX Art 224 bis DELITTO NON COLPOSO, TENTATO O CONSUMATO, PENA ERG. O PENA SUP. 3 ANNI ESECUZIONE COATTIVA SE ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE PER PROVA FATTI NON POSSONO ESSERE DISPOSTE OPERAZIONI CHE CONTRASTANO DIVIETI DI LEGGE, CHE METTANO IN PERICOLO VITA, INTEGRITA’ O SALUTE DELLA PERSONA DEL NASCITURO, CHE POSSONO PROVOCARE SOFFERENZE DI NON LIEVE ENTITA’ OPERAZIONI COMPIUTE NEL RISPETTO DELLA DIGNITA E PUDORE PARITA’ DI EFFETTI SI SCEGLIE LA TECNICA MENO INVASIVA ORDINANZA A PENA DI NULLITA’ DEVE CONTENERE GENERALITA’ INDICAZIONE SPECIFICA DEL REATO CON DESCRIZIONE SOMMARIA DEL FATTO INDICAZIONE DEL PRELIEVO O ACCERTAMENTO E RAGIONI CHE LO RENDONO INDISPENSABILE POSSIBILITA’ DI FARSI ASSISTERE DA DIFENSORE O PERSONA DI FIDUCIA INDICAZIONE GIORNO ORA E LUOGO DEL COMPIMENTO DELL’ATTO E MODALITA’ ORDINANZA NOTIFICATA ALL’INTERESSATO, IMPUTATO E DIFENSORE E PERSONA OFFESA

VIOLAZIONE DELLE NORME EX Art 132 co 2 e 224 bis 2,4,5 PROCEDURA D’URGENZA RITARDO POSSA PROVOCARE PREGIUDIZIO GRAVE ALLE INDAGINI P.M. DISPONE DIRETTAMENTE CON DECRETO MOTIVATO LE OPERAZIONI CON MEDESIMI REQUISITI EX Art 224 bis co 2 DISPONE ACCOMPAGNAMENTO COATTO DELL’ASSENTE DISPONE ESECUZIONE COATTIVA IN CASO DI RIFIUTO A SOTTOPORSI IL P.M. NELLE SUCCESSIVE 48 ORE CHIEDE AL GIP ORDIN. DI CONV. IL GIP NELLE SUCCESSIVE 48 ORE PROVVEDE CON ORDIN. VIOLAZIONE DELLE NORME EX Art 132 co 2 e 224 bis 2,4,5 COMPORTA LA NULLITA’ DEGLI ATTI INUTILIZZABILITA’ DEI RISULTATI, RILEVABILE D’UFFICIO IN OGNI STADIO E GRADO DEL PROCEDIMENTO