Gli Esami di Stato (DSA) Nell’esame dei candidati con DSA (art.18 O.M. n.13 del 24.4.2013), la Commissione terrà in debita considerazione le modalità didattiche.

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Gli Esami di Stato (DSA) Nell’esame dei candidati con DSA (art.18 O.M. n.13 del ), la Commissione terrà in debita considerazione le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzate e elaborato dal Cdc. A tal proposito si suggerisce che il Cdc predisponga un dossier a parte, relativo al percorso scolastico dello studente con DSA, contenente diagnosi, profilo di funzionamento, PDP, forme di verifica valutazione e, comunque, tutti quei documenti che possono essere utili alla commissione affinché valuti con completezza e imparzialità l’apprendimento dello studente con DSA. Il dossier deve essere consegnato direttamente al Presidente della Commissione d’Esame e alla Commissione stessa all’atto dell’insediamento.

Esami di Stato (DSA) Gli Esami Sulla base degli elementi forniti dal Consiglio di Classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali, adeguate al PDP seguito dallo studente nel corso dell’anno scolastico. In particolare tali studenti: A. possono utilizzare tutti gli strumenti compensativi indicati nel PDP già utilizzati per le verifiche in corso d’anno o comunque ritenuti idonei per il positivo svolgimento dell’esame (art. 5 del DM 5669/2011); B. accedono alla decodifica delle consegne delle prove scritte attraverso tre modalità, l’una alternativa all’altra: A. Testi trasformati in formato MP3 audio B. Lettore umano C. Trascrizione del testo su supporto informatico da parte della Commissione e suo utilizzo attraverso un software di sintesi vocale C. hanno diritto a tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove. In generale, i tempi aggiuntivi sono quantificabili nel 30% in più del tempo previsto per il gruppo classe; con particolare attenzione ai tempi necessari all’accertamento delle competenze afferenti la lingua straniera;.

D. hanno diritto all’adozione di criteri valutativi più attenti al contenuto che alla forma; E. nel caso in cui ci sia stata dispensa dalla/e lingua/e straniera/e scritta/e possono sostituire la prova scritta con una prova orale la cui modalità e i cui contenuti saranno definiti dalla Commissione d’Esame. La prova orale dovrà essere sostenuta dal candidato o il giorno stesso, in contemporanea o in differita, oppure in giorno successivo, comunque prima della pubblicazione degli esiti delle prove scritte. F. Nel caso in cui ci sia stato esonero dalla lingua straniera, (art. 6 c. 6 del DM 12 luglio2011) è prevista solo l’attestazione delle competenze (art. 13 dpr 323/1998). Tutto ciò comparirà nell’attestato rilasciato allo studente e non nei tabelloni affissi all’albo. Esami di Stato (DSA)

Esami di Stato (DSA) La dispensa dalle lingue straniere scritte può essere data sia in corso d’anno sia in sede di esame di Stato. Devono però ricorrere le seguenti condizioni: 1. certificazione di DSA, attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera; 2. richiesta di dispensa dalle prove scritte presentata dalla famiglia o dallo studente, se maggiorenne; 3. approvazione da parte del Cdc confermante la dispensa, in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio l’insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc…) In sede di esami di Stato, conclusivi del I e del II ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali, sostitutive delle prove scritte, sono stabiliti dalla Commissione d’esame, presieduta dal Presidente, sulla base della documentazione fornita dai Cdc e secondo quanto indicato dalle circolari e dalle O.M. in vigore.

Esami di Stato (altre situazioni con BES) Per le altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal Consiglio di Classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’Esame di Stato. La Commissione d’esame – sulla base di quanto previsto dalla direttiva del recante, Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l’inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 – esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con BES. A tal fine, il consiglio di classe trasmette alla Commissione d’Esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per tali alunni, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede d’esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA.

Gli Esami di Stato (altre situazioni con BES) Ordinanza n. 37 del 19 maggio 2014 – Esami II ciclo Art. 7 – i candidati esterni con Bisogni Educativi Speciali (BES) potranno usufruire nell’esame preliminare delle medesime agevolazioni già previste per la fase dell’esame di Stato. Pertanto, il Consiglio di Classe, tiene nella dovuta considerazione le specifiche situazioni soggettive debitamente comprovate. In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede d’esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA.

Alla luce di queste indicazioni sottolineamo di: -redigere un Pdp in cui vengano chiaramente specificate le strategie e gli strumenti utilizzati per il conseguimento del successo formativo degli alunni con Bes -consegnare il Pdp insieme al documento del 15 maggio così che il Presidente e la Commissione lo ricevano e lo consultino per tempo Gli Esami di Stato (sintesi)